IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l’allegato B; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Considerata la necessita’ di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale e’ stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni all’articolo 8, relativo alle definizioni, e all’articolo 10, relativo alla liberta’ di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attivita’ (D.I.A.), di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’ (S.C.I.A.), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 2. All’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 e’ abrogato.Art. 2Modificazioni all’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e
all’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del
titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle
attivita’ di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non
diversamente previsto, il procedimento di cui all’articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui
all’articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in
vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di
dichiarazione di inizio attivita’, si applica l’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
2. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’apertura o il
trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio
solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e
il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della
gestione o della titolarita’ degli esercizi di cui al presente comma,
in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di
attivita’ da presentare allo sportello unico per le attivita’
produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.»;
b) al comma 2, le parole: «E’ subordinata alla dichiarazione di
inizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo
periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E’ subordinata alla
segnalazione certificata di inizio di attivita’ ai sensi
dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»;
c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’».
Art. 3
Modificazioni all’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo agli esercizi di vicinato
1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’».
Art. 4
Modificazioni all’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo agli spacci interni
1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’».
Art. 5
Modificazioni all’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo agli apparecchi automatici
1. All’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’».
Art. 6 Modificazioni all’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio di attivita’” e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’” sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’».
Art. 6
Modificazioni all’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio
di attivita’” e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’”
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’».
Art. 7
Modificazioni all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori
1. All’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’»;
c) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. L’attivita’
di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e’
considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
17 agosto 2005, n. 173, se nell’anno solare per la stessa e’
percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e’ estranea al
rapporto di agenzia di cui all’articolo 74 fintanto che l’incaricato
operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della
prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza
aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante
alcun obbligo vincolante di svolgere attivita’ promozionale. ».
Art. 8 Modificazioni all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita’ commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonche’ per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell’attivita’, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»; d) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. In caso di societa’, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attivita’ commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attivita’ commerciale.»; e) l’alinea del comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attivita’ di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»; f) la lettera b) del comma 6 e’ sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita’ d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita’ di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita’ di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualita’ di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;»; g) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa’, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attivita’ commerciale.»; h) l’ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7; i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6». 2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; b) all’articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all’articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; c) all’articolo 26, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attivita’ di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita e’ presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita’.».
Art. 9 Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita’ commerciali, ausiliarie e connesse 1. Dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono inseriti i seguenti: «Art. 71-bis (Commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati) . – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: “E’ subordinato ad una denuncia di inizio attivita’” sono sostituite dalle seguenti : “Non e’ subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attivita’, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.”. Art. 71-ter (Attivita’ di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e’ soppresso l’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e’ abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. 2. Il comune inibisce l’attivita’ di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita’ nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita’ produttive ai gestori dei mercati all’ingrosso perche’ non consentano all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostituito dal seguente : “L’esercizio dell’attivita’ di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e’ subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».
Art. 10
Modificazioni all’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di facchinaggio
1. All’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. All’articolo
17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “di
capacita’ economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e” sono
soppresse.».
Art. 11
Modificazioni all’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di intermediazione commerciale e di affari
1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) il comma 7 e’ abrogato.
Art. 12
Modificazioni all’articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di agente e rappresentante di commercio
1. All’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di
attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».
Art. 13
Modificazioni all’articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di mediatore marittimo
1. All’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del
2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’» sono
sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di
attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della
legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».
Art. 14
Modificazioni all’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre
1941, n. 1442
1. All’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita’»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio
di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo,
della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l’attivita’ e’ svolta in forma di
impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle
seguenti: «e, quelli dei soggetti che l’abilitano, nella posizione
REA relativa all’impresa»;
c) il comma 5 e’ abrogato;
d) al comma 7 e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «E’
altresi’ soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14,
15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative
funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato
dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata
capacita’ finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel
caso di una Societa’ per azioni, nel caso di Societa’ a
responsabilita’ limitata, Societa’ in accomandita semplice, Societa’
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L’impresa deve essere in
possesso dei requisiti di adeguata capacita’ finanziaria, comprovati
da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;
nel caso di Societa’ a responsabilita’ limitata, Societa’ in
accomandita semplice, Societa’ in nome collettivo, occorre accertare,
attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali
modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente
sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le
ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese
individuali e le societa’ cooperative»;
b) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 – 1. Quando il richiedente l’iscrizione nell’elenco
autorizzato e’ una societa’, i certificati di cui alla lettera d)
dell’articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere
delegato o, comunque, alle persone cui e’ conferita la firma sociale;
per le societa’ in accomandita ai soci accomandatari; per le societa’
in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa’
cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi
soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6,
devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 6.».
Art. 15
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all’articolo 77
del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di
acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, come modificato dall’articolo 77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita’» sono sostituite dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita’» e le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) all’articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall’articolo 77,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola:
«acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e’ iscritto nel
repertorio delle notizie economico-amministrative (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di
inizio di attivita’».
2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1,
commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge
14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell’articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli
successivi” sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in
materia”.».
Art. 16
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all’articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attivita’ di
estetista
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, come modificato dall’articolo 78 del decreto
legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di
attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata
di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19
della legge»;
b) all’articolo 3, comma 01, come inserito dall’articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e’ aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e’ iscritto nel repertorio delle
notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita’.»;
2. Il comma 3 dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del
2010 e’ sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati
l’articolo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4, dalle parole:
“prevedendo le relative sessioni” fino alla fine del precitato comma,
e l’articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di
imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle
forme di societa’ previste dal secondo comma dell’articolo 3 della
legge 8 agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Art. 17
Modificazioni all’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all’attivita’ di tintolavanderia
1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di
attivita’» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione
certificata di inizio di attivita’» e le parole: «articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 19 della legge»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e
modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti
l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici
professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati
direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».
Art. 18
Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59
del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli
1. Dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). – 1. E’ soppresso il
ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione
del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia
corporativa nella sola parte in cui prevede l’istituzione del ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici;
b) il decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e
pesatori pubblici.
Art. 80-ter(Attivita’ di mediatori per le unita’ di diporto). – 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e’
soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unita’ da
diporto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e
51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse,
nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione».
Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). – 1. Fatta salva
la possibilita’ di successive modificazioni nell’ambito
dell’ordinaria potesta’ regolamentare in materia di ruoli dei periti
e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei
periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato in data 29 dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «4. – L’iscrizione
nel ruolo e’ disposta dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.»;
b) al settimo comma dell’articolo 5 le parole: «La commissione di
cui all’articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite
dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura»;
c) al primo comma dell’articolo 6 le parole: «ed alla proposta
della commissione di cui all’art. 4» sono soppresse ed al secondo
comma dell’articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita
dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
d) all’articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione
centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui
all’articolo seguente» sono abrogate;
e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
f) all’articolo 10 le parole: «l’attivita’ abitualmente
esercitata» sono soppresse;
g) l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e’
pubblico e l’elenco dei periti e degli esperti e’ pubblicato sul sito
della camera di commercio.»;
h) all’articolo 13, le parole: «La commissione di cui
all’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di
commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e
propone, ove del caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal
successivo art. 15» sono soppresse;
i) all’articolo 15, le parole: «commissione prevista dall’art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio»
e il quinto comma e’ abrogato;
l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,
e 16.
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e
degli esperti sono assolte dall’ufficio competente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma
semplificata.
Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed
esercizio di un magazzino generale). – 1. L’attivita’ di apertura,
modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e’
soggetta, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazione
certificata di inizio di attivita’, da presentare con comunicazione
unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo
sportello unico per le attivita’ produttive.
2. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’articolo 2 del
regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e’ sostituito dal
seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un
magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo
economico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette
anche allo sportello unico per le attivita’ produttive la
segnalazione certificata di inizio dell’attivita’ corredata dalle
seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale
risulti:».
3. All’articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1°
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono
soppresse.
4. L’articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio
1927, n. 126, e’ sostituito dal seguente: “Art. 1. -1. La
segnalazione certificata di inizio di attivita’ diretta a esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve
essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere,
munito del «visto» dell’ufficio del genio civile nonche’ del relativo
piano finanziario, con l’indicazione delle persone o enti che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia’ costruiti saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio
del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di
competenza dello sportello unico dell’edilizia a cui lo sportello
unico per le attivita’ produttive trasmette l’istanza. Lo sportello
unico dell’edilizia comunica l’esito al Ministero dello sviluppo
economico.”.
5. Il sesto comma dell’articolo 2 del regolamento di cui al regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e’ sostituito dal seguente: “La
liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello
sviluppo economico contestualmente alla presentazione della
segnalazione di cessazione dell’attivita’ presentata al registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e’ pubblicata
dal registro delle imprese e nell’albo della camera di commercio.
Trascorsi quaranta giorni dalla data dell’ultima di tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio
pronuncia la liberazione della cauzione; l’opposizione ha effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza
provvisoriamente esecutiva.”.
6. L’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e’
sostituito dal seguente: “Art. 4 – 1. Il Ministero dello sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali
accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane-, quando si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”.
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata
di inizio di attivita’. Trovano applicazione anche ai magazzini
generali i requisiti morali previsti per l’esercizio delle attivita’
commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell’esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede
di determinazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio
dell’attivita’. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai
magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli
aspetti della loro attivita’ riconducibili ad attivita’ escluse
dall’ambito di applicazione del presente decreto ai sensi
dell’articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, “Ordinamento dei
magazzini generali”.
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale
concernente l’ordinamento e l’esercizio dei magazzini generali e
l’applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini
generali.
Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o
trasformazione di molini esistenti). 1. L’esercizio dell’attivita’ di
impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini
esistenti e’ soggetto, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, alla
segnalazione certificata di inizio di attivita’, da presentare con
comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette
immediatamente allo sportello unico per le attivita’ produttive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».
Art. 19
Modificazioni all’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo ai marchi ed attestati di qualita’ dei servizi
1. All’articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della
individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni
ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice
del consumo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 27 del medesimo codice.».
Art. 20
Modificazioni all’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
recante modifiche ed abrogazioni
1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite
dalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;
c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;
d) al comma 5, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
«e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14
novembre 1941, n. 1442;»;
e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5-bis. All’articolo
139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e’ aggiunta, in
fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.».
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Stromboli, addi’ 6 agosto 2012
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