Rispetto alle molteplici disposizioni della legge di riforma n.92/2012 che ,apportando variazioni alle vigenti normative in materia di lavoro , sono entrate in vigore dal 18.7.2012,in questa sede si esaminano quelle dei commi 21 e 22 dell’art.1 della predetta , che interessano il rapporto di lavoro intermittente o a chiamata ,la cui disciplina risale agli articoli da 33 a 40 del dec.legvo n.276/03 e s.m.i.,rispetto a cui ,mentre restano confermati i testi degli artt. 33, 36, 38, 39 e 40 ,si precisa che le variazioni alla regolamentazione del contratto in questione si caratterizzano per alcune modificazioni,soppressioni ed integrazioni alle norme degli artt. 34, 35 e 37 del citato dec.legvo n.276/03 , di seguito evidenziate.
Variazioni disposte dal comma 21 dell’art.1 legge n.92/12
Il comma 21 ha apportato variazioni rispettivamente:
a) all’articolo 34, poiche’ nel comma 1, le parole: «ai sensi dell’articolo 37» sono soppresse e il testo del comma 2 è sostituito da uno nuovo;
b) all’articolo 35 ,in cui è aggiunto, in fine, il comma 3 bis ;
c) l’articolo 37 è abrogato.
Di conseguenza ,dall’entrata in vigore della legge di riforma in esame, i predetti articoli,riportati di seguito, appaiono formulati con i testi contenenbti le intervenute modifiche risultano evidenziate in rosso ovvero in grassetto:
“Art.34–Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi dell’articolo 37. ”
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. (Legge 80/2005) (abrogato L 247/2007
«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età»;
3. É vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del dec.legvo n.626-94 e smi”
“Art. 35. – Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente é stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono
la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro é legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro é altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″
–Art. 37. – Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 é corrisposta
al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2.Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. (giàabrogato con la L 247/2007)
Validita’ transitoria rappporti intermittenti in essere
Il comma 22 dell’art 1 della riforma precisa che: che”I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Da quanto sopra esposto emerge che le variazioni apportate dalla riforma del lavoro dal 18.7.2012 all’istituto del rapporto a chiamata in pratica si caratterizzano per i seguenti aspetti ;:
A) è consentito far ricorso a nuovi rapporti di lavoro a chiamata soltanto nei seguenti casi:
1) per esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali e territoriali
2) pur in assenza di espressa previsione dei ccnl ,per casi in cui vengano utilizzati soggetti over 55 anni oppure con meno di 24 anni ,ma che devono essere interrotti al compimento dei 25 anni d’eta’.
3) per le attivita’ e qualifiche previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 23.8.2004 ,emanato in applicazione dell’art.40 del decreto legvo n.276/03,che non risultando abrogato ,ne’ modificato dalla legge n.92/201, sia pure nei limiti delle modifiche normative introdotte dai commi 21 e 22 della legge n.92/12,continua ad essere valido ed efficace anche dopo il 18.7.2012 ,mentre la sua applicazione viene negata per i casi in cui le situazioni considerate e disciplinate dal medesimo e quindi la possibilita’ di ricorso al lavoro intermittente ,abbiano trovato o troveranno regolamentazione con modalita’ e condizioni specifiche ed espresse nei ccnl nazionali o territoriali.
B) fermo l’obbligo di comunicazione preventiva on line al Centro Impiego competente entro il giorno precedente dell’ assunzione con rapporto di lavoro intermittente , prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la relativa durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.
C) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui alla precedente lettera , nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
D) In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui alle lettere precedenti , si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione ad ogni omessa comunicazione ed a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione ,ritenendo applicabile la disciplina in materia di sanzioni amministrative della legge n.689/81,ma senza procedere alla diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.124/04.
E) Risulta abrogato l’art.37 contenente la spettanza dell’indennita’ di disponibilita’ per i contratti di lavoro intermittente del fine settimana ,per ferie e vacanze, solo se il datore chiamava al lavoro,che, pertanto ,spettera’ a prescindere dalla chiamata al lavoro ,se tali contratti vengano previsti e disciplinati dai ccnl;
F) Con la modifica apportata all’ art.34 e l’ abrogazione dell’art.37 , ccnl ,vengono aboliti i rapporti di lavoro intermittente durante i periodi delle festivita’ natalizie e pasquali, delle ferie estiove ed dei fine settimana .,che a questo punto potrebbero essere reintrodotti soltanto dai contratti collettivi;
G)I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge di riforma , che risultino incompatibili con le disposizioni introdotte dal comma 21 della stessa , cessano di produrre effetto decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.92-2012 ,vale a dire dal 18-7.2013
Nel concludere la presente esposizione ,si sotolinea la necessita di aspettare l’emanazione del decreto in terministeriale che disciplinera’ le modalita’ per effettuare le comunicazioni prima dell’inizio delle prestazionio o di un ciclo integrato di prestazioni sino a 30 giorni ,alla DTL ,ma certo è che dal 18 luglio scatta l’obbligo delle comunicazioni, con la conseguente applicazione ,in caso di inosservanza ,di sanzioni amministrative pesanti,significando che alle stesse si provvede con le modalita’ consuete ,vale adire :consegna diretta ,acquisendo la relativa ricevuta , con raccomandata postale a.r. , invio telematico che consenta la prova di avvenuta trasmissione/ricezione (pec) ,ma anche con email e fax agli indirizzi e numeri delle strutture territoriamente competenti ,avendo cura di riportare nelle comunicazione le informazioni richieste dal comma 3 bis ,aggiunto dal comma 21 dell’art.1 della legge di riforma all’art.35 del dec.legvo 276/03 .
Peraltro ,resta inteso che le comunicazioni in questione sono aggiuntive e non sostitutive o alternative alla comunicazione obbligatoria da effettuare secondo le modalita’ telematiche e nei termini preventivi all’inizio dell’assunzione con rapporto intermittente ai Servizi Impiego.
Infine,è da dire che,salvo diversa indicazione da parte degli organi istituzionali competenti ,allo stato la previsione normativa porta a ritenere che anche per la prima prestazione lavorativa, da rendere a seguito della comunicazione telematica di assunzione ai Servizi Impiego , va fatta la comunicazione alla DTL introdotta dal comma 21
Premesso quanto esposto, ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sulla seguente documentazione:
1) Decreto ministro lavoro del 23.10.2004 -ved linkhttp://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/259/4.htm
2)Tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ved.link : http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/rd265723.htm
3) interpello n.37 dell’1.9.2008-ved. link:http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/259/4.htm
4) circ.ministero lavoro n.34 del 29.9 2010-relativa al lavoro intermittente nel settore turistico-ved.link:http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5A5482BC-5DC4-46DD-BFCF-42A4C524F4B7/0/20100929_Circ_34.pdf
5) circolare DGAI MLPS n.20/12 link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120801_Circ_20_1ago2012.htm
6) Legge n. 92 del 28 giugno 2012
.
7) Circolare n. 18 del 18 luglio 2012
7) Contenuto Nota del 9.8.2012 MLPS D.G.Mercato Lavoro Comunicazione relativa alla ‘chiamata’ del lavoro
intermittente Prime istruzioni tecnico-operative dalla nota del 9 agosto 2012,secondo cui:
“Si precisa che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di
assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per
mezzo dell’UNILAV.
Le nuove modalità tecniche messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012 saranno avviate secondo il seguente ordine temporale:
• Fax – a partire dal 13 agosto 2012
• Sms – a partire dal 17 agosto 2012
• E-mail – a partire dal 17 agosto 2012
• On-line – a partire dal 1° ottobre 2012
Nella suddetta nota sono indicate le procedure per l’utilizzo delle singole modalità. L’utilizzo delle modalità Fax, E-mail, in particolare, sono subordinate alla compilazione di un modello http://www.dplmodena.it/Modulo_Intermittenti.pdf creato ad hoc.
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2012, ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno
utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare più alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare n.18 del 18 luglio 2012.
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