NUOVA REIEZIONE RICORSO FIOM PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

La Fiom non ha titolo ad avere una rappresentanza sindacale all’interno dello stabilimento Cnh Italia di Lecce (Gruppo Fiat). Lo ha deciso la sezione lavoro del Tribunale di Lecce che ha respinto un ricorso presentato dalla federazione provinciale di Lecce della Fiom contro la società del gruppo torinese accusata di comportamento antisindacale per non avere riconosciuto la legittimità delle nomine dei dirigenti sindacali della Fiom presso lo stabilimento di Lecce.
Il sindacato aveva chiesto al giudice di ordinare alla società di consentire la nomina della rappresentanza sindacale azindale (Rsa) e di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti.
Nella sentenza il giudice sottolinea che la società Cnh aderisce all’assetto contrattuale della Fiat e quindi ne segue il destino anche in materia di relazioni sindacali. Al riguardo, nella sentenza si sottolinea che il primo gennaio 2012 la Fiat è uscita da Confindustria e che il 13 dicembre del 2011 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali, escluso la Fiom che ha partecipato alle trattative senza poi firmare, un contratto collettivo specifico (Ccsl) di lavoro che è stato poi approvato dalla Rsu.
Secondo il giudice, in ossequio al “principio di rappresentatività ed effettività dell’azione sindacale, i soggetti negoziali vanno individuati non in base ad un riconoscimento e gradimento del datore di lavoro, ma sulla base della capacità del sindacato di imporsi a quest’ultimo come controparte sindacale”.
Perchè questa capacità venga riconosciuta, si legge ancora nella sentenza, è necessaria la sottoscrizione delle intese raggiunte, secondo quanto prevede l’art.19 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che la Corte costituzionale ha in varie occasioni letto – secondo il tribunale di Lecce – “nel senso che i diritti di attività sindacale devono essere riconosciuti solamente alle OO.SS che partecipino concretamente e direttamente al processo di formazione del contratto e che sottoscrivano le intese raggiunte”.
Respinto quindi il ricorso della Fiom che chiedeva invece il riconoscimento del diritto a costituire la Rsa anche all’organizzazione che abbia partecipato effettivamente al processo contrattuale pur senza partecipare con la sottoscrizione alla stipula dell’accordo negoziale.

ordinanza fiom lecce

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...


%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: