L’argomento specificato nel titolo è preso in considerazione e disciplinato da varie disposizioni legislative ed amministrative,che di seguito vengono esaminate.
Anzitutto è da tener conto dell’ art.7 comma 3 della legge n.223/91 ,secondo cui:” L’indennità di mobilità non è corrisposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione “.
Pertanto , in base a detta norma si determina incompatibilità assoluta con il raggiungimento del titolo alla pensione di vecchiaia al godimento dell’indennità di mobilità, nel senso che quest’ultima cessa quando si matura il diritto alla pensione di vecchiaia ,che, secondo la legislazione ora vigente ,per i dipendenti che perfezionano i requisiti dall’1.1.2011 comincia ad essere liquidata dopo 12 mesi
La seconda disposizione legislativa da evidenziare è contenuta nell ‘art.. 6 commi 7 ed 8 del dec.legge 19.7.1993 n.148 ,convertito in legge n.236/93 ,in cui si stabilisce ,anche a modifica di quanto stabilito dall’art.7 comma 3 della legge n.223/91 ,sopra riportato :
“7 . A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, I TRATTAMENTI ORDINARI E SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE E L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ SONO INCOMPATIBILI CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DEGLI ORDINAMENTI SOSTITUTIVI, ESONERATIVI ED ESCLUSIVI DELL’ASSICURAZIONE MEDESIMA, NONCHÉ DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
8 . SONO INCOMPATIBILI CON I TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E CON L’INDENNITÀ DI MOBILITÀ, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, I TRATTAMENTI DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO, COMPRESI QUELLI CONCESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27 E 29 DELLA STESSA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.”
La predetta disposizione, sancise dal 21 .7 93 – giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dec.legge n.148/93- la cessazione dal godimento dell’indennita ‘ di mobilità a carico di chi è percettore di una qualsiasi pensione diretta a carico della assicurazione I .V .S. ,compresi , dall’entrata in vigore della legge n.223/91 ,i trattamenti di pensionamento anticipato previsti dalla stesssa legge.
In ordine alla previsione del citato comma 7 dell’art.6 della legge n.236/93,si ritiene di osservare che per la sussistenza dell’incompatibilità tra indennità di mobilità ed i trattamenti pensionistici diretti ,a differenza di quanto risultava richiesto dall’art.7 comma 3 della legge n.223/91 per la pensione di vecchiaia , agli effetti della la cessazione dell’indennità di mobilità non risulta più sufficiente che il lavoratore abbia maturato il diritto alla pensione a causa del al possesso dei relativi requisiti ,ma è necessario che egli sia titolare della pensione diretta.
Pertanto ,richiamando ancora una volta la normativa sulle pensioni attualmente vigente , che ,come è noto,rinvia di 12 mesi ,rispetto alla domanda, il conseguimento effettivo della pensione di vecchiaia e di anzianità , si ha ragione di ritenere che , utilizando il periodo di mobilità ,così come ancora spettante in base all’età anagrafica ed all’anzianità aziendale maturata ,il lavoratore possa continuare a beneficiare dell’indennità di mobilità per tutto il tempo o per parte dello stesso in cui dovra’ attendere l’apertura della finestra necessaria a percepire la pensione.
Per otenere conferma a quanto sopra ,risulta rivolto al Servizio INPS RISPONDE il seguente quesito :
SI CHIEDE SE SIA CONDIVISIBILE CHE I DIPENDENTI ¸ CHE MATURANO I
RELATIVI REQUISITI E RICHIEDANO LA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI
ANZIANITA`MENTRE BENEFICIANO DELL`INDENNITÀ DI MOBILITA`¸ CONTINUANO A
PERCEPIRE L`INDENNITA` DI MOBILITA`IN ATTESA DELL`APERTURA DELLA FINESTRA
NECESSARIA PER PERCEPIRE LA PENSIONE. QUANTO SOPRA IN APPLICAZIONE DELL
`ART.. 6 COMM A 7 DEL DEC.LEGGE 19.7.1993 N.148 ¸CONVERTITO IN LEGGE
N.236/93 ¸IN CUI SI STABILISCE CHE « . A DECORRERE DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO¸ I TRATTAMENTI ORDINARI E SPECIALI
DI DISOCCUPAZIONE E L`INDENNITÀ DI MOBILITÀ SONO INCOMPATIBILI CON I
TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL`ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA PER L`INVALIDITÀ¸ LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI¸ DEGLI ORDINAMENTI SOSTITUTIVI¸ ESONERATIVI ED ESCLUSIVI
DELL`ASSICURAZIONE MEDESIMA¸ NONCHÉ DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI
AUTONOMI.» VALE A DIRE CHE PER L`INCOMPATIBILITÀ NON BASTA IL POSSESSO
DEI REQUISITI E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE¸ MA RISULTA
NECESSARIO CHE IL LAVORATORE PERCEPISCA LA PENSIONE.
La risposta pervenuta contiene quanto segue:
Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.03/05/2011.0274426 del 03/05/2011 13.21.04, Le comunichiamo quanto segue: Gentile utente, la informiamo che l’indennità cessa dalla data di cancellazione dalle liste di mobilità anche per pensionamento del lavoratore (data decorrenza della pensione).
La terza disposizione legislativa a cui riportarsi rispetto all’argomento in parola è l’articolo 2, comma 5, della legge n. 451/1994,di conversione de decreto legge n.299/94, in cui si prevede che alla fine del comma 7 dell’art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunti i seguenti periodi: “All’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento, ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all’ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità.”.
Vale a dire che a far data dal 21.5.1994 ,data d’entrata in voigore del decreto legg n.299/94 ,convertito in legge n.451/94, , a fronte di quanto previsto sia dall’art.7 comma 3 della legge n.223/91 ,sia dall’art. art.6 commi 7 ed 8 della legge n.236/93 ,risulta modificato il criterio della incompatibilita’ tra tutte le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti pensionistici diretti,essendo stata introdotta la facolta’,per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’ e che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidita’, di
optare fra tali trattamenti e quello di mobilità ,così che in caso di opzione in favore dell’indennità di mobilita’,l’assegno e la pensione di invalidità non si perdono ,ma restano soltanto sospesi per tutto il periodo in cui gli interessati beneficiano dell’indennità di mobilità e, in caso di corresponsione anticipata dell’indennità stessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991, per il periodo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione corrisposta agli interessati ed in proposito chiarimenti operativi sono contenuti nella circolare circ. Inps n. 178 del 9 giugno 1994, punto A – 5 .
La citata circolare precisa altresì che :
a) nell’ipotesi in cui i lavoratori diventino titolari di assegno di invalidità successivamente alla data di iscrizione nelle liste di mobilità, gli stessi possono esercitare la facoltà di opzione a favore dell’indennità entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno di invalidità,fermo restando naturalmente che se i lavoratori non esercitino tale opzione o l’opzione stessa venga effettuata in ritardo, l’indennità di mobilità corrisposta diventa indebita e deve essere recuperata ;
b) i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di mobilità, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva e il lavoratore non può più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.