La Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011, pubblica la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 relativo alla Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 ,che contiene alcune modificazioni riguardanti la distinzione tra lavoro privato e pubblico vale a dire che per il solo 2011
– rispetto al primo, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita’ tuttora soppresse aisensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150ºanniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011,
– con riguardo al secondo, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi
Per completezza informativa e documentale si riporta il testo in tegrale del provvedimento legislativo inquestione:
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011». (11A05291) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.)) 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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