Si segnala che il MINISTERO DELL’INTERNO ha emanato la Circolare 23 agosto 2010, n. 5500 contenente indicazioni relative all’ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni.
La predetta prevede che, in seguito all’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con questo Dicastero, si è ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti ( che sostituirà la versione del 12 luglio 2000), di applicare sin d’ora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nell’Allegato II del Regolamento (CE) 539/2000,sotto riportati ,i l’esenzione dall’obbligo del visto per motivi di studio.
Pertanto il provvedimento ministeriale rende noto che a decorrere dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso per studio.
Infine viene rammentato che in attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno pro tempore del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza.
ALLEGATO II Regolamento.Ce n.539/2001
Sono esenti dal visto per soggiorno sino a 90 giorni i cittadini dei seguenti Paesi:
1. STATI
Andorra,Argentina,Australia,Bolivia,Brasile,Brunei,Bulgaria,Canada,Cile,Cipro,Corea del Sud,Costa Rica,Croazia,Ecuador,El Salvador,Estonia,Giappone,Guatemala,
Honduras,Israele,Lettonia,Lituania,Malesia,Malta,Messico,Monaco,Nicaragua,Nuova Zelanda,Panama,Paraguay,Polonia,Repubblica ceca,Romania(1),San Marino,Santa Sede
Singapore,Slovacchia,Slovenia,Stati Uniti,Svizzera,Ungheria,Uruguay,Venezuela.
2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
RAS di Hong Kong( 1) e RAS di Macao( 2)
( 1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto “Hong Kong Special Administrative Region”.
( 2 L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto “Região Administrativa Especial de Macau”.
3.Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Cittadini britannici che non hanno laqualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario:British Nationals (Overseas)
4.L’esenzione del visto si applichera’ , a decorrere dalla data d’entrata in vigore di corrispondente accordo da concludere con la CE ,anche ai seguenti Paesi :Antigua e Barbuda,Bahama,Barbados,Maurizio,Saint Chistofer (Saint Kitts) eNevis , nonchè Seicelle.
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