NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE NELLA MANOVRA D’ESTATE

Il Consiglio dei Ministri del 26 scorso ha approvato un decreto legge sulla manovra con cui s’intende incidere in modo significativo sulla crisi economica e finanziaria del sistema produttivo nazionale.
Di seguito, ,facendo riferimento alle parti del testo del provvedimento rese note ,si illustrano le disposizioni che ,riguardando il lavoro , s’interessano del c.d.premio di occupazione e del potenziamento degli ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda il primo , il decreto legge , per incentivare la conservazione e valorizzazione del personale dipendente,prevede in via sperimentale nel biennio 2009/2010 che i percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati dall’impresa di appartenenza a partecipare a progetti di formazione o riqualificazione,che possono includere attività produttiva finalizzata all’apprendimento.
A tale scopo sarà neccessario che le imprese interessate provvedano a stipulare uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con le medesime parti sociali con cui risulta sottoscritta l’intesa sul ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ai partecipanti alle predette attività formative dalle imprese di appartenenza sarà liquidata a titolo retributivo la differenza tra l’ammortizzatore sociale e la retribuzione.
Per finanziare la spesa derivante dall’attuazione di quanto sopra è previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2009 e di 150 milioni di euro per l’anno successivo,mentre entro trenta giorni con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,saranno definite le modalità sul procedimento per l’ accordo e sulle comunicazioni all’Inps anche ai fini del monitoraggio della spesa.
Passando agli ammortizzatori sociali ,è da evidenziare che il provvedimento in esame anzitutto disciplina la destinazione di 25 milioni di euro nel 2009 per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività da realizzare sulla base di specifici accordi in sede governativa comportanti la verifica che sia stato concretamente attuato il piano di gestione delle eccedenza.
Inoltre prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dal 60 all’80 % della misura della cigs riservata ai lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro per i contratti di solidarietà difensivi di cui all’art.1 della legge n.863/84, disponendo per la relativa spesa di 40 milioni di euro nel primo anno e di 150 milioni di euro nel secondo anno , conformandosi alle modalità operative che spettera’ al Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,fissare, nonchè realizzando il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga,mentre risulta assegnato sempre all’Inps il compito di monitorare le spese da sostenere .
Infine nel decreto legge si stabilisce l’erogazione di bonus per l’avvio di attività produttive, nel senso che:
a) i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito hanno la possibilità di mantenere le mensilità di trattamento non ancora fruite qualora ne fanno richiesta per intraprendere una nuova attività autonoma,un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa ,cumulando tale bonus con l’incentivo per il credito alla cooperazione ex lege n.49/1985 ,restando stabilito che se trattasi di beneficiario di cig in deroga ,il lavoratore per ottenere il bonus in parola deve prima dimettersi dall’impresa di appartenenza .Le modalita ‘ e le condizioni per dare attuazione a quanto sopra saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia;
b) in via sperimentale per il biennio 2009/2010 il percettore di cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa,di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale , può richiedere, per intraprendere un’attività autonoma,per avviare un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa , le mensilità del trattamento d’integrazione salariale straordinaria deliberate ,ma non ancora fruite con l’aggiunte, se trattasi di soggetto rientrante nelle previsioni di cui all’art.16 della legge n.223/91, del trattamento di mobilità per numero di mesi pari a 12, a condizione che, dopo l’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, il lavoratore si dimetta dall’impresa di appartenenza .
Anche in questo caso il predetto bonus è cumulabile con il beneficio previsto dalle norme sul credito alle cooperative contenute nella legge n.49/1985.

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