DISCIPLINA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA AGGIORNATA DOPO LEGGI 92/12 ,134/12 e 13/14

 1. GENERALITA’

Gli aspetti  che caratterizzano la  cassa integrazione guadagni straordinaria,distinguendola da quella ordinaria,  s’individuano  soprattutto   nelle cause integrabili e nella durata dell’intervento .

Infatti   questo  ammortizzatore sociale è collegato  a  condizioni di difficolta’ e problemi   aziendali   dalle prospettive incerte ed ha      bisogno  di  essere  gestito       con   iniziative specifiche  ed   interventi  dalle caratteristiche diverse  ed avente  una  durata  superiore rispetto  a quelli  dell’integrazione ordinaria.

2.DATORI DI LAVORO  DESTINATARI

La disciplina della cigs trova applicazione alle seguenti imprese,comprese le cooperative di produzione e lavoro   :

a)  industriali,comprese quelle edili e lapidee     con un organico medio di   oltre 15 dipendenti nell’ultimo semestre ;

b) artigiane,comprese quelle edili e lapidee   ,  con un organico medio  di  oltre 15 dipendenti nel semestre precedente ,ma  solo in conseguenza di integrazione straordinaria riconosciuta ad imprese committenti  esercitanti  l’influsso gestionale,che si ha  quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa artigiana nei confronti di quella committente ha superato nel biennio precedente il 50 % del fatturato complessivo dell’impresa artigiana stessa ;

c) appaltatrici di servizi mensa o  ristorazione  con un organico medio di  oltre 15  dipendenti nel semestre precedente   alla condizione che l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa  deve registrare una contrazione dell’attività di mensa direttamente connessa alla contrazione dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla  cigs,compresa quella per contratto di solidarietà ;

 d) esercenti attività  commerciali  con un organico  medio nel semestre precedente di oltre 200 dipendenti ovvero sino al 31.12.09  di oltre 50 dipendenti:

e) editrici di giornali quotidiani e periodici ed agenzie di stampa  a diffussione  nazionale senza alcun limite minimo  dell”organico medio  nel semestre precedente;

f) cooperative di  trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi con un organico medio di oltre 15 addetti nel semestre precedente ;

g) appaltatrici  di servizi di pulizia ,anche se costituite in  cooperative,con un organico  medio di  almeno 15 addetti nel semestre precedente  per cui sono versati i contributi  cig  ed  che inoltre    subiscono  una contrazione dell’attività dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla  cigs,compresa quella per contratto di solidarietà   ;

h) di vigilanza   con un organico medio di almeno   15 addetti nel semestre precedente;

 i) agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici   con un organico medio di oltre 50 addetti nel semestre precedente.

 l)imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti; 
  m)  imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti»
n) partiti e movimenti politici ,a prescindere dal numeroi dei dipendenti
In ordine ai sopra elencati datori di lavoro destinatari dellla cighs ,si rimarca che
1) l'art. 3,comma 1, della riforma Fornero ha stabilito che: 
 
 " 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in  materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e  i  relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: 
    a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di  cinquanta
dipendenti; 
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
    c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; 
    d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti; 
    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti». "

2) l'art.16 del dec.legge n.149/123 ,convertito in legge n.13/14 dispone quanto segue:
1. (( A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e  ai  movimenti
politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge  3  giugno
1999, n. 157 e  successive  modificazioni,  e  alle  loro  rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere  dal  numero  dei
dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al  comma  2,  le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di  integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche'  la  disciplina
in materia di contratti di solidarieta' di cui  al  decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863. )) 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa  di
15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno
2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui
si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi  che  si
rendono disponibili per effetto delle disposizioni  recate  dall'art.
14, commi 1, lettera b), e 2. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare  riguardo
anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai  fini  del  rispetto
del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. 

Inoltre, si rimarca che il provvedimento indicato nel comma 3  ,risulta approvato con DM 
 DM 22 aprile 2014,cui ha fatto  seguito la circolare Inps n.87/2014 contenente le istruzioni per dare  pratica attuazione del richiamato art.16,cui si rinvia per ogni specifica ed utile informazione particolare

Fatta eccezione per gli specifici datori di lavoro  rispetto ai  quali si prescinde dal numero dei dipendenti per poter  utilizzare  la cigs,    riguardo al  numero minimo dei dipendenti che  le aziende di cui sopra devono avere in organico ,è da  osservare che  : – occorre fare  riferimento alla media degli occupati  nel  semestre precedentela data di presentazione della richiesta aziendale al Ministero del Lavoro  ,tenendo presente ,peraltro  ricordare che il comma 1 dell’art.1 legge n.223/91 , secondo periodo prevede che:”  Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento”; – la predetta media deve risultare superiore a 15   ovvero a 50  ovvero a 200 dipendenti ,anche  nel caso  in cui  la   media  determina  un numero con frazione,es.15,3 – 50,6 – 200,1 ; -nel calcolo sono da ricomprendere anche gli  apprendisti ,i dirigenti , i lavoratori con contratto d’inserimento,i lavoratori a tempo determinato (non stagionale) ed i lavoratori a domicilio , mentre   i lavoratori part time (art.6 dec.leg.vo n,61/2000)   sono da computare in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo   pieno.Ai fini dell’arrotondamento è necessario sommare gli orari dei singoli lavoratori part time gliorri dei singoli con il seguente meccanismo : esempio tre unitài n organico a part.time di 18,20 e 24 ore settimanali.La somma dei tre orari parziali fa 62ore  ,che diviso per 40 ore dell’orario normale comporta 1 unita’ più 22 ore,che superando la meta’ dell’orario normale ,ossia 20 ,comportano  l’arrotondamento a 2 unità complessive .   Invece non sono computabili i soggetti impegnatio  in lsu ed    i co co co, anche a progetto. -per le  richieste formulate prima che sia trascorso un semestre dal trasferimento di azienda,il calcolo   del numero di dipendenti superiore a 15 va fatto per il periodo decorrente  alla data    del trasferimento; -per le aziende  che si trovano in procedura concorsuale ,il computo dei dipendente si fa nell’ambito dei sei mesi  precedenti  la data di ammissione alla procedura ; -per le imprese con attività plurime,occorre effettuare il calcolo occupazionale in relazione  ad ogni distinta   attività. 3. LAVORATORI BENEFICIARI ED ESCLUSI Possono essere  destinatari della cigs i seguenti soggetti con un’anzianità di lavoro  di almeno 90 giorni,  richiamando  in proposito l’art.8 comma 3 della legge n.160/88 ,di conversione del dec.legge n.86/88,secondo cui ” L’ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento”, -operai, intermedi ,impiegati e quadri a tempo indeterminato o determinato(non stagionale) ,anche se a part.time -soci di cooperative di produzione e lavoro con rapporto di lavoro subordinato ; -giornalisti professionisti ,pubblicisti e praticanti dipendenti da case editrici di giornali e quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,   compresi quelli delle    radio e tv private . Invece sono esclusi dall’ integrazione salariale straordinaria: dirigenti,apprendisti e lavoratori a domicilio  ( salvo che quest’ultimi non   sono espressamente  previsti  nel  provvedimento di concessione del trattamento ) lsu e co co co, anche a progetto. 4.CAUSE INTERVENTO CIGS  L’integrazione salariale può intervenire per le seguenti cause:crisi aziendale,  cessazione attività,riorganizzazione,ristrutturazione e riconversione aziendale ed infine  per  aziende in procedura  concorsuale ,avvertendo che ai fini  dell’ ottenimento dell’autorizzazione al  trattamento  risulta indispensabile predisporre un programma d’intervento  nella prospettiva di   rilanciare l’attività  e salvaguardare ,anche in parte ,l’occupazione . Ricorre  la crisi aziendale  quando l’impresa  si trova uno stato di diffusa e continuativa  difficoltà  ovvero d’impossibilità  alla prosecuzione delle attività produttive e lavorative. La durata della cigs  è fissata in 12 mesi,mentre alla scadenza un nuovo periodo d’integrazioone salariale straodinaria sarà possibile  solo dopo che siano trascorsi almeno i due terzi  della durata dell’autorizzazione precedente. Presupposti per la concessione della cigs risultano i seguenti: a) nel biennio precedente i dati   del   risultato d’impresa,fatturato,risultato operativo ed indebitamento    registrano   complessivamente un andamento aziendale negativo o involutivo,come riportato in apposita relazione tecnica che l’impresa  è tenuta a presentare ed  in cui  sono da evidenziare   tra l’altro    le cause delle asserite problematichhe e difficoltà ; b) ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente  ed   assenza di nuove assunzioni,soprattutto di quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie ; c)presentazione di un piano di risanamento   che illustra  le iniziative per il superamento delle difficoltà e di un piano di gestione degli esuberi  eventualmente previsti ; d) presentazione della documentazione attestante  un eventuale evento improvviso ed imprevisto ,esterno alla gestione aziendale, che risulta essere la causa della   crisi, e che giustifica l’intervento della cigs anche in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b ) Si ricorda che non possono essere prese in considerazione le domande di intervento  prodotte da imprese  che  hanno iniziato l’attività nel biennio precedente ovvero che hanno omesso di avviare l’attività ovvero che  hanno subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente la domanda di cigs,salvo  che  trattasi d’imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti in quanto hanno  realizzato     le trasformazioni per il contenimento dei costi di gestione. Anche la cessazione di attività può  determinare   il ricorso alla cigs ,ma in tal caso è da sottolineare che ,potendo  la stessa  riguardare anche un settore ,uno o piu’ stabilimenti o parte degli stessi,la normativa dispone che spetta   all’impresa presentare  un piano di gestione dei lavoratori in esubero teso a ridurre il ricorso alla mobilità,mentre la concessione della cigs presuppone il ridimensionamento o la  stabilità dell’organico aziendale. La durata della cigs   ,fissata anche per   i  casi di cessazione di attività     in 12 mesi,può essere prorogata   al massimo per  un pari periodo    sulla base di  accordi in sede governativa   relativi a   piani di attività formative  e di ricollocazione per i lavoratori esuberanti. La ristrutturazione aziendale  richiede un significativa  modifica delle strutture dell’impresa con  connessi  investimenti in macchinari e/o locali ed il relativo programma deve avere le seguenti caratteristiche: -prevalenza degli investimenti per impianti fissi ed attrezzature rispetto al complesso degli investimenti ; -indicazione  di  attività di formazione e riqualificazione professionale  per la  valorizzazione delle risorse interne; -valore  medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni  materiali ed immateriali superiore in misura significativa al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente; -sospensioni dei lavoratori ricollegate agli interventi  ed al processo di ristrutturazione da effettuare con un rapporto tra lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi pari al 30 % ; -indicazioni   circa la  la copertura finanziaria delle  spese necessarie per attuare la    ristrutturazione. Il periodo massimo di durata della cigs per  ristrutturazione risulta di 24 mesi consecutivi ,con  possibilità di due proroghe di 12 mesi ciascuna per  casi di programmi in cui gli investimenti si presentano sgnificativamente complessi. Una particolare fattispecie riguardante la ristrutturazione aziendale concerne  la situazione di trasformazione dell’assetto proprietario,per cui le imprese possono richiedere l’azzeramento dei periodi di cigs precedentemente utilizzati,con la durata dell’intervento della  integrazione  prevista in 24 mesi  e  possibilità di due proroghe   . Anche  per la situazione di riconversione aziendale ,che interviene quando s’introducono nuove produzioni attraverso la modificazione degli impianti  e dei cicli produttivi ,nonche’ in caso di sostituzione degli impianti esistenti ,la durata dell’integrazione salariale è di 24 mesi con la possibilità di due proroghe di 12 mesi ciascuna. La  riorganizzazione aziendale discende dall’esigenza di far fronte ad inefficienze della struttura  dovute a squilibri tra apparato produttivo,commerciale ed amministrativo e pertanto si realizza una significativa razionalizzazione  gestionale ,mentre nel programma occorre indicare gli investimenti produttivi e l’attività di formazione e riqualificazione rivolta al recupero di risorse  interne, mentre las tessa  deve interessare almeno il 30% del personale sospeso. La durata della cigs è  pari a 24 mesi con possibilità di  due proroghe di 12 mesi ciascuna  in caso d’interventi di riorganizzazione particolarmente complessi. Infine  la normativa prevede l’intervento dell’integrazione salariale straordinaria   in  presenza di procedure concorsuali,ossia per :   dichiazione di fallimento ,emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o    sottoposizione all’amministrazione straordinaria,qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, ammissione al    concordato  preventivo consistente nella cessione dei beni ,che secondo il ministero del lavoro  si applica anche al concordato in continuita ,avvertendo che se il concordato non risulta omologato  ed interviene   la pronuncia di  fallimento,il periodo di cigs fruito dai lavoratori durante la fase dell’ammissione al concordato  si detrae da quello spettante per il fallimento . Per le procedure concorsuali  l’art.3 della legge n.223/91 ,prevedeva che la cigs  ,pur prevista per 12 mesi, puo’ essere  prorogata per un  semeste      sussisendo tono  prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia ,anche parziale,dei livelli d’occupazione,attraverso la cessione dell’azienda,previa autorizzazione del giudice preposto alla procedura concorsuale . Peraltro è da tener conto che l’art 46  bis della   legge n.134 del 7.8.2012   , in vigore dal 12 agosto c.a,  di conversione  del  decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, denominato “decreto sviluppo  “e  contenente “misure urgenti per la crescita”  ,    ha appportato  alcune  modifiche alla legge n.92/2012 ,  che in questa sede trovano considerazione in riferimento  alla variazione   relativa alla disciplina  della cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende    di cui all’art.3 della legge n.223/91, evidenziando in proposito quanto segue. Il comma 70.dell’art.2 della legge n.92/12 , aveva stabilito ,  con decorrenza    1º gennaio 2016, l’abrogazione   dell’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che,   in ordine  all’intervento straordinario di integrazione salariale  per le imprese interessate da procedure concorsuali , dispone: “1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi

“ 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l’art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.”

   Con la    lettera h) del comma 1  dell’art.46 bis  della legge  n.134/2012  si è stabilito che:”All’articolo 2, il comma 70 della legge n.92/12(che prevedeva  l’abrogazione dell’art.3 della legge n.223/91) è sostituito dal seguente:«70. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″.

Pertanto ,dal 12 agosto 2012,trova applicazione  il seguente nuovo  testo dell’art.3 della legge 223/1991, in cui  le parole sopresse sono  contrassegnate  con  il segno—— —–  e quelle sostitutive sono evidenziate in grassetto:

”Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016″. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi  

“2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.”

“3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4, non è dovuto. 4. L’imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Sono abrogati l’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni, e l’art. 2 del ecreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.”

  Da quanto  sopra discende   che:

a) persiste  la possibilita’ di richiedere  l’intervento della cigs in favore dei dipendenti di imprese nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria

b)  tuttavia   ,sottolineato che   risulta soppressa    la previsione ” qualora la continuazione dell’attività’ non sia stata disposta o sia cessata”  ,che è stata  sostituita da ” quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione ,resta  da chiarire se  quest’ultima condizione    deve  riscontrarsi   per   tutti  le fattispecie di procedura concorsuale indicate nell’art.3 della legge n.223/9 1,    ,ovvero soltanto per quella   di sottoposizione all’amministrazione straordinaria,  cui  la prassi e le direttive ministeriali hanno sinora  riferito  la frase “  qualora la continuazione dell’attività’ non sia stata disposta o sia cessata”,ferma comunque  l’esclusione  per il concordato preventivo con cessione dei beni ,che  si distingue per molteplici aspetti   dalle altre fattispecie di procedure concorsuali in esame.

c)  la valutazione circa la sussistenza di   prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione   va fatta   con i  parametri oggettivi ,  di cui al sottostante   decreto del Ministro del Lavoro 04 dicembre 2012, n. 70750

d)  resta confermata l’abrogazione della disciplina dell’art.3 della legge n.223/91, a decorrere  dal primo gennaio 2016, cosi’ come gia ’ stabilto  dal comma 70 dell’art.2 della legge n.92/12.

 DECRETO MINISTERIALE 04 dicembre 2012, n. 70750  relativo

 all’individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di  cui si evidenziano in particolare  i seguenti due aspetti. a) le disposizioni dello stesso non  si applicano ai casi di aziende in concordasto preventivo con cessione dei beni,bensi’ soltanto  alle imprese in fallimentpo ,liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione starodinaria; b) Il    decreto  è  efficace dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ,ossia dal 2.2.2013 ,così che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate successivamente alla data di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
Testo decreto Art. 1 1. In attuazione del primo periodo del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 23 luglio 1991 n. 223, come riformulato dall’art. 46-bis, comma 1, lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario. Art. 2 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) misure volte all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell’azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa. Art. 3 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all’art. 2, da indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche. Art. 4 1. Il presente decreto diviene efficace dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Si segnala altresì che in caso di amministrtazione straordinaria di grandi imprese in crisi,i lavoratori posso usufruire della cigs dalla data della  dichiarazione  dello stato d’insolvenza fino alla dichiarazione della procedura cui viene assoggettata la società (amministrazione straordinaria o   fallimento).

 

4 bis) DURATA CIGS

 

In   merito alla durata in generale della cigs,si ricorda che la stessa per ciascuna unità produttiva aziendale non può superare i 36 mesi nell’arco di un quinquennio,computando anche i periodi d’intervento della cig ordinaria per crisi di mercato e della cigs per contratti di solidarietà difensivi di cui all’art.1 legge n.863/84,avvertendo che il  calcolo del   quinquennio avviene   in modo fisso a partire dall’11.8.199o .     Inoltre si  deroga al limite dei 36 mesi nel quinquennio per la cigs  delle  aziende soggette a procedure concorsuali, per ristrutturazione ,riorganizzazione e ri conversione aziebnìndale compresa   la situazione di trasformazione dell’assetto proprietario e per le proroghe  della cigs successive ai 24 mesi per riorganizzazione  ,ristrutturazione e riconversione  caratterizzate da programmi d’investimenti particolarmente complessi.(Vd.Decreto M.Lavoro n.31447 del 20.8.2002(Art.1 commi 9 e 10 legge n.223) Infine ,sono esclusi i periodi di cigs dei contratti solidarieta’ stipulati ,dopo i primi 36 mesi d’integrazione salariale , al  fine di evitare o ridurre il ricorso alla mobilita’ di lavoratori esuberanti

5.ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che intende far ricorso alla cigs deve darne comunicazione,anche tramite l’associazione cui aderisce o conferisce mandato ,alle rappresentanze  sindacali aziendali,ovvero in mancaznza alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. Entro tre giorni da detta comunicazione,il datore di lavoro ovvero le rappresentanze sindacali devono presentare la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale: -al competente ufficio della Provincia se la procedura riguarda azienda operante soltanto nel territorio provinciale, -al competente ufficio della Regione se la procedura riguarda azienda operante  nei territori di più province della stessa regione, -al Ministero del Lavoro-Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro -,se la procedura riguarda azienda operante nei territori di più regioni. All’esame congiunto presso la Provincia e la Regione partecipano anche funzionari rispettivamente della Direzione Provinciale o Regionale del Lavoro. L’esame congiunto deve consentire di valutare le ragioni alla base della richiesta di cigs che l’impresa intendere presentare, di fissare i criteri per la sospensione e riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti,di valutare interventi idonei ad evitare eccessivi oneri a carico dei lavoratori,di esaminare proposte per misure alternative,di discutere dell’eventualità della rotazione durante l’integrazione ,indicando   le  ragioni tecnico organizzative che eventualmente  la possono impedire o limitare. La procedura di consultazione si deve esaurire,salvo proroga concordata,entro 25 giorni   (10 giorni per le aziende con organico  sino  a 50 dipendenti) dalla data di ricezione  da parte del competente ufficio della richiesta di esame congiunto ,avvertendo che la messa in cigs del personale non può avve nire prima della conclusione dell’esame congiunto.

>6.  DOMANDA  CIGS  E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

Fatta  eccezione   per i casi di anmministrazione straordinaria e di procedure concorsuali  , le richieste d’integrazione salariale devono essere presentate al Ministero del Lavoro Direzione Generale Ammortizzatori sociali Divisione IV entro il 25 delmese successivo a quello d’inizio dell’integrazione salariale . Peraltro le richieste decorrenti successivamente al 1° aprile 2009 che prevedono il pagamento diretto dell’Inps evono essere presentate dall’azienda entro 20 giorni decorrenti dall’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro Se  domanda   corredata con la  documentazione stabilita dalle disposizioni  vigenti  ,non  viene prodota nei suddetti termini, l’integrazione salariale non può  venire   autorizzata  per  periodi anteriori  di una settimana   rispetto alla data  di presentazione.  Inoltre,secondo l’indirizzo goiurisprudenziale prevalente, il datore di lavoro deve risarcire il danno subito dai lavoratori per  la mancata erogazione della cigs ,compreso quello riguardante i contributi. Occorre ricordare che  nei  casi di  richieste  per ristrutturazione,riorganizzazione e riconversione aziendale ,nonche’ di domande c he prevedono   il pagamento diretto  ai lavoratori da parte dell’Inps del trattamento previdenziale     ,la copia della domanda  deve essere rimessa contestualmente    anche alla/e Direzione/i Provinciale/i del Lavoro territorialmente competente/i ,onde consentire gli accertamenti e le verifiche da parte del  Servizio Ispezione Lavoro. Per quanto concerne il pagamento diretto della cigs da parte dell’Inps ,si sottolinea la previsione dell’art.7 ter comma 2 legge n.33/09 , secondo cui il predetto va  disposto senza attendere l’accertamento del competente servizio ispettivo  (da realizzare decorso un trimestre dall’inizio della cigs) circa l’esistenza per l’impresa interessata delle difficolta d’ordine finanziario , salvo revoca del predetto se l’ accertamento è negativo . Per la richiesta   della cigs si deve utilizzare  il modello CIGS-SOLID/1 nonche una delle specifiche Schede predisposte in relazione alla causale prevista ,Detta  documentazione  , acquisibile dal sito  lavoro.gov.it. -aree tematiche-ammortizzatori sociali -, d va compilata    debitamente in ogni sua parte ,pena l’improcedibilità  della    domanda  , ed allegando    il verbale di consultazione sindacale ad ogni ulteriore documentazione stabilita  dalle disposizioni in materia Le ulteriori fasi della procedura  sono le seguenti: -decreto ministeriale di concessione della cigs,previa  approvazione del programma aziendale ,in cui si può prevedere il pagamento diretto da parte dell’Inps; -richiesta aziendale all’ Inps di autorizzazione su mod.I.Gi 15 .str. -comunicazione dell’Inps all’azienda che può  porre a conguaglio le somme erogate agli aventi diritto, – corresponsione da parte dell’azienda  ai dipendenti  del le somme a titolo di  cigs  con relativa operazione di   conguaglio ponendo sul mod.DM10  a proprio credito le somme anticipate   per cigs ; -entro sei mesi richiesta  dell’azienda   all’Inps  di  rimborso  delle somme a credito  rispetto a quanto anticipato per la cigs autorizzata. E’ da osservare che: – in caso  di provvedimento  contenente il  pagamento diretto della cigs ai lavoratori da parte dell’Inps, l’azienda deve predisporre e trasmettere all’ Istituto il modello IG str/aut ed in duplice copia il modello  riepilogativo  ; -l’impresa  (non sottoposta  a procedura  concorsuale) che si avvale della cigs deve versare all’Inps un contributo addizionale pari al 3 % se occupa sino a 50 dipendenti ed al 4,5  %  se occupa oltre 50 dipendenti e detto contributo  si raddoppia a decorrere dal primo giorno del 25° mese successivo alla decorrenza del trattamento.

 

7.   MISURA INTEGRAZIONE SALARIALE

 

L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è lo stesso fissato per la CIGO ed è pari all’80% della /a> che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi, per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980. Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall’ISTAT.

Per gli importi della cigs per l’anno 2015 si rinvia alla

Circolare n. 19 del 30-01-2015 – Inps

Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione: ¡ paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri; ¡ indennità di contingenza; ¡ aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di CIG); ¡ aumenti contrattuali. A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali: ¡ maggiorazioni di turno; ¡ indennità di trasferta; ¡ indennità di mensa; ¡ indennità di cassa; ¡ indennità di trasporto. L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate

Di  norma il pagamento della cigs   risulta anticipato dal datore di lavoro alle normali scadenze contrattuali ,ma le disposizioni consentono al Ministero del Lavoro soprattutto in situazioni di difficolta finanziarie  di disporre il pagamento diretto ai dipendenti da parte  dell’Inps ,compreso  il trattamento familiare ,se spettante.

 7 bis  RAPPORTO TRA  CIGS E CIGO
Si possono determinare le seguenti differenti situazioni: a) è possibile  l’autorizzazione dell’intervento ordinario per un periodo immediatamente precedente al periodo per il quale è già stata concessa l’integrazione salariale straordinaria; b)  di regola  l’emanazione di un decreto concessivo dell’intervento straordinario preclude la possibilità di autorizzare contemporaneamente il trattamento ordinario ,posto che le situazioni che possono dar luogo alla contestuale concessione dell’integrazione salariale ordinaria devono considerarsi estrinsecazione della causale che ha giustificato l’intervento straordinario . c ) nel caso  in cui sia emanato un decreto ministeriale concessivo del trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo coincidente ovvero successivo a quello  per il quale sia stato già autorizzato l’intervento ordinario, spetta agli organi della Cassa valutare   se l’autorizzazione a quest’ultimo debba essere confermata o revocata.

7  ter  SUCCESSIONE CIGS E CIGO

Riguardo all’argomento del titolo ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sui messaggi Inps n.25623 del 12. 10.2010 e n.19350 dell’11. 10. 2011.

Nel primo l’Istituto inopinatamente ,stante la esplicita e chiara previsione dell’art.6 della legge n.164/75 ,secondo cui :”Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale ,una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita’poduttiva per la quale l’integrazione è stta concessa ,quando sia trascordo un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa”,ha stabilito quanto segue. “Continuano a pervenire quesiti circa la possibilità che un’azienda che abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.

“Con messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009 è stato chiarito che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime” basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l’autorizzazione di CIGO.”

“In proposito, tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.”

Nel secondo,preso atto che il ritenere “ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge”, in effetti si poneva oggettivamente in  contrasto   con la disposizione dell’art.6 sopra citato ,ha ritenuto confacente  fare un’importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per  consentire  che  dopo  un periodo di cigo ,seguito da uno di  cigs ,venga ammesso senza soluzione di continuita’ un ulteriore periodo di cigo.

Infatti nel messaggio dell’11 otobre 2011 l’Inps  precisa  opportunamente che ,nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/75,   di ritenere  che l’anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa,ma  solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.

Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

8.RAPPORTI TRA CIGS ED ALTRI ISTITUTI

 

a) Assegni familiari  -Ai  lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sono dovuti gli assegni familiari nella misura intera.

 b) Malattia- In merito l’indirizzo è fornito dalla circoklare Inps n.82del 16 giugno 2009,.in  si legge quanto segue.

Considerato che i periodi di integrazione salariale debbono essere equiparati a quelli di effettiva prestazione di attività lavorativa, nel caso di coincidenza dei primi con con periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (coincidenza non configurabile per l’astensione facoltativa, che presuppone evidentemente l’attualità dell’obbligo di prestare l’attività lavorativa), al lavoratore spettera’ ,nella misura ordinaria e  nei limiti temporali massimi previsti, l’indennità di maternità . L’art. 3 della legge n. 464/1972 afferma che la CIGS «sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie» e che tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro. Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si avranno due casi: – se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa; – qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze «le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d’intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell’integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell’art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio»

d) Assegno congedo matrimonio–  Spetta la      corresponsione dell’assegno per congedo matrimoniale ,che preclude l’erogazione del trattamento di integrazione salariale

 e)   Contribuzione figurativa  – 

tutti periodi di cig (ordinaria, straordinaria e inderoga)sono considerati utili ai fini del diritto e della misura di ogni tipo di pensione ,poiche ‘ l’inps accredita d’ufficio i contributi figurativi per l’intera durata del trattamento previdenziale usufruito dal lavoratore.

Accreditare la contribuzione figurativa significa attribuire al periodo di sospensione e/o riduzione dell’attivita’ lavorativa sia un numero di contributi pari al periodo da riconoscere ,sia un determinato importo agli stessi,secondo le modalita’ di calcolo previste dalle norme.
Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore di norma si ottiene prendendo in considerazione la media della retribuzione percepita nello stesso anno solare (gennaio-dicembre)in cui si collocano i periodi di sospensione e/o riduzione dell’attivita’ lavoratiova.

Sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta in uno dei periodi che danno titolo all’accredito contributivo per cig e mobilita’.

Infatti per tali periodi i contributi figurativi sono determinati prendendo a riferimento la retribuzione utilizzat per calcolare la cig o l’indennita’ di mobilita’, così che la misura della pensione non viene intaccata dall’esistenza nel periodo complessivo preso a riferimento per la pensione spettante anche della cig e/o dell’indennita’ di mobilita’

 

  f) Cumulo con pensione- Vige lo stesso regime di cumulo pensione –retribuzione in atto prima del collocamento in cigs ;

 g)Mensilità  aggiuntive – Raramente possono essere percepite mensilita’ aggiuntive in quanto si va oltre il tetto dei massimali mensili della cigs ,ricordando comunque  l’importo mensile dell’integrazione salariale  comprende la quota della tredicesima  ;

 h)Ferie–  Salvo  diversa  espressa previsione   contrattuale,nel  caso della cassa integrazione salariale ad orario ridotto, ove, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3603 del 28 maggio 1986, ha affermato che il periodo feriale non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate: conseguentemente, spetta ai lavoratori il “diritto al periodo di ferie retribuito” e l’importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro e dell’INPS per la parte corrispondente alla riduzione di orario. Lo stesso discorso va fatto per i contratti di solidarietà “difensivi” che comportano una riduzione di orario: ciò è stato affermato dall’INPS già dal 13 luglio 1994, con la circolare n. 212.

Non matura, invece, il diritto alla ferie nel caso in cui l’intervento integrativo ordinario o straordinario sia a “zero ore”, in quanto il presupposto per la maturazione del diritto è rappresentato dalla prestazione lavorativa (la quale determina il logorio psico – fisico, al cui recupero le ferie sono finalizzate) che non è resa, come affermarono sia l’INPS con la circolare n. 52020 G.S. del 15 settembre 1979 che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 408 del 17 gennaio 1991 Infine resta  inteso che durante la chiusura dell’impresa per ferie collettive non si può far ricorso alla CIGS     per il personale in forza

i)Festività- Per le  festività si distingue nel senso che:-per lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,le festività ricadenti nei primi 15 giorni di cigo non sono integrabili e restano a carico dell’impresa;-per lavoratori sospesi  retribuiti in misura fissa mensile,le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale; per la ex festività del 4 novembre che vien fatta  coincidere con la prima domenica successiva,in caso di cigs con sospensione dell’attività ,se il lavoratore è retribuito in misura fissa ,tutti i giorni lavorativi delmese sono a carico dell’inps ed è  quindi ininfluente come cade la festività in questione.  -per i lavoratori ad orario ridotto,retribuiti  o meno in misura fissa,le festività ricadenti nel periodo di cigs  non sono integrabili;-le festività del 25 aprile,1 maggio e 2 giugno non sono integrabili  per i lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,invece ,sono integrabili per i lavoratori retribuiti in misura fissa nei limiti dell’orario contrattuale settimanale (messaggio inps n.13552/2009).E’  fatta salva la disciplina più favorevole della rispettiva contrattazione collettiva

 l) Donazione sangue-Non   risulta integrabile l’assenza che interviene   nella giornata per  riposo  retribuito per donazione di sangue  sia per sospensione che per riduzione di lavoro;

m)- Diritti sindacali – Ilavoratori sospesi in cigs  non perdono i diritti sindacali e tra l’altro gli stessi    possono riunirsi in asseblea nell’unità produttiva di appartenenza;

 n)Indennità per infortunio– Se il lavoratore è temporaneamente inabile per infortunio o  per ricaduta collegata ad infortunio,la cigs   si sospende e viene sostituita dall’indennità Inail;

 o)-Riposo per allattamento   – Le ore corrispondenti ai riposi giornalieri per allattamento sono considerate lavorative e quindi integrabili;

 p) Permessi 104/92 Prevale il trattamento di cigs per i permessi legge 104/92 che sono relativi  ad ore lavorative e quindi integrabili;

 q) Compenso attività volontariato–  Non risulta cumulabile con la cigs  il compenso riconosciuto dalle Prefetture Servizio Protezione Civile per attività di volontariato;

 r)Compenso componente organo elettivo locale  – Non è cumulabile con  la cigs  il compenso corrisposto  dall’Ente locale al dipendente  appartenente a  corrispondente organo elettivo     sino alla concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale

s) Congedo straordinario 24 mesi art.42 c.5 dec.legvo n.151/01  ,l’interpello M.L. n.70/09 prevede :lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione. In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore. Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG. Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001). Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della L. n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato..

 

s) TFR-

Sono a carico dell’Inps le quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato. Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro, quando, dopo la sospensione per integrazione salariale straordinaria, vi sia ripresa dell’attività lavorativa. Per quanto sopra, qualsiasi evento che interrompe la sospensione dal lavoro, comporta la non imputabilità a carico della CIGS di tali quote, fatta eccezione per l’astensione obbligatoria per maternità, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno che non sono interruttive della sospensione dal lavoro.

A tal riguardo Il Ministero del lavoro ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del diritto al predetto rimborso, è ininfluente che si siano verificate interruzioni nella fruizione del beneficio CIGS per effetto della rotazione nell’ambito del programma di cui all’art.1, c. 2 della legge n.223/91, approvato dal Ministero del lavoro, pertanto la ripresa del lavoro dovuta alla rotazione non deve essere considerata ripresa dell’attività lavorativa ai fini del pagamento del TFR da parte dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 5, co. 6, della L. 223/1991, il datore di lavoro che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata, decade dal diritto al rimborso delle quote di TFR. Tale decadenza non si applica per i periodi di CIGS concessi ai sensi dell’art. 3 della L. 223/1991 (circ. n. 103/1995 e circ. n. 141/1992). Le quote di TFR non sono soggette al massimale mensile.  Si aggiunge che la fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’ art. 3 della L. 223/91, presuppone la continuazione reale – e non fittizia – del rapporto di lavoro con l’ impresa fallita fino al termine di concessione della CIGS. Di conseguenza l’ intervento del Fondo, relativamente alla quota del TFR maturata prima del trattamento straordinario di integrazione salariale – con esclusione della quota riferibile al beneficio assistenziale la quale grava sulla Gestione di cui all’ art. 37 della legge n. 88/89 –  potrà essere richiesto al termine del periodo di fruizione del trattamento in parola, purché intervenga una causa di risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni). Per quanto concerne nello specifico i contratti di solidarieta’ difensivi di cui all’art.1 della legge n.863/84,è da riferire che anche qui il trattamento di fine rapporto matura sull’intero importo della retribuzione contrattuale in quanto la diminuzione della retribuzione non produce effetto su tale istituto contrattuale.(art.1 comma 5 legge precitata ,come sostituito dal comma 2 bis art 8 della legge n.160/88) Per le ore lavorate, il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR a suo carico, mentre per quelle non lavorate per effetto del CDS il TFR sarà a carico dell’INPS. Andranno calcolate due quote: – una sulla retribuzione corrispondente alle ore effettivamente lavorate (o comunque coperte da eventuale altra assenza tutelata); – una sulle ore non lavorate per effetto del CDS. E’ comunque il datore di lavoro a corrispondere l’intero TFR recuperando le quote accantonate, comprensive della rivalutazione mediante conguaglio sui versamenti dovuti tramite codice contributivo L042 da indicare sul flusso UNIEMENS, solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 1 comma 5 d.l n. 726/84 art. 8, c. 2-bis, dl n. 86/88 – conv. in L.160/88 – circolare INPS n. 212 13 luglio 1994). Sul piano pratico il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS i nominativi dei lavoratori interessati, con l’indicazione delle quote di retribuzione perse, assunte a base di calcolo dell’integrazione salariale. Il codice L042 richiede anche l’indicazione del numero dei lavoratori ai quali è stato liquidato il TFR a carico dell’INPS. L’INPS ha precisato che il diritto al rimborso può essere riconosciuto solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, anche se questo avviene a distanza di anni dalla fine del CDS. In attesa di chiarimenti da parte dell’INPS, il contributo da versare presso la tesoreria, verrà effettuato esclusivamente considerando il c/ datore di lavoro. Per quanto riguarda il versamento del TFR agli eventuali fondi di previdenza complementare scelti dai dipendenti, la questione è ancora complessa e irrisolta. Non essendo l’istituto del CDS quasi mai utilizzato fino ad oggi, non esiste ne’ normativa, ne’ prassi specifica. In merito risulta esser stato posto un quesito al Ministero del lavoro, per il quale si è in attesa di risposta. Fintanto non giungano gli attesi chiarimenti, e’ stato comunque suggerito di versare l’intera quota maturata ai fondi (quota a carico datore di lavoro e quota a carico INPS) con recupero per il datore di lavoro a fine anno su versamento INPS. Questa logica soluzione permetterà di non penalizzare il lavoratore che ha inteso investire in un fondo il suo trattamento di fine rapporto. Infine è da ricordsare che ,oltre a quelli con l’intervento della cigs ,operano anche i contratti di solidarieta’ disciplinati dall’art.5 ,comma 5 ,.della legge n.236/93 ,che ,interessando le aziende  non  destinatarie della disciplina sull’integrazione salariale straordinaria  , non comportano l’intervento  della cigs ,ma  del  contributo economico del Ministero del Lavoro ,pari al 50% dell’importo della retribuzione persa dai lavoratori per la contrazione dell’orario lsavorativo ,da ripartire alla pari tra  dipendenti  e datotri di lavoro. La norma menzionata non fa cenno in merito aòlle quote di tfr collegate al monte retributivo non percepito dai lavoratori per l’attuazione per questa tipologia di solidarieta’- La mancanza di disposizioni in proposito porterebbe a concludere che le quote di TFR  in tale ipotesi non maturano. L’Inps  con  mess. 8 giugno 2010, n. 14963. ha  precisa che non può essere considerato evento interruttivo la collocazione del dipendente in C.i.g. in deroga; ma il periodo di sospensione per intervento della C.i.g. in deroga, peraltro, non può prevedere il rimborso delle relative quote di t.f.r. maturate non essendovi norma che lo preveda specificatamente. Pertanto, può essere riconosciuto il rimborso delle quote di t.f.r., maturate durante l’intervento della C.i.g.s. (ma solo per tale periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore, dopo un ulteriore periodo di C.i.g. in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di C.i.g.s..

t)Formazione  – Si decade dalla cigs in caso di rifiuto dell’avviamento ad un corso di formazione professionale o di mancata regolare frequenza dello stesso,a condizione che il lavoro o il corso si svolgano in località distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi pubblici di trasporto. Peraltro è da tener conto che l’obbligo in questione  viene meno in presenza   Il lavoratore in cigs che accetta una sede di lavoro   distante oltre 100 km dalla residenza,spetta una somma pari ad una mensilità dell’indennità di mobilità  in caso di   contratto a tempo determinato superiore a 12 mersi,a tre mensilita’ per contratto a tempo indeterminato ovvero a termine di durata  superiore a 18 mesi;

u)MATERNITÀ

 L’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sul trattamento CIGS (circ. n. 625 EAD del 22/4/1980 e circ. n. 152 del 7/7/1990)

.Art.24 comma 2 dec.legvo n.151/01.

 “Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”
Art.24 comma 4 dec.legvo n.151/01
“Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo’ essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attivita’ dell’azienda o del reparto cui essa e’ addetta, sempreche’ il reparto stesso abbia autonomia funzionale.”

 v) Anticipazione cigs – Ai  lavoratori beneficiari della cigs che non sono in possesso dei requisiti  per la pensione di vecchiaia ed anzianità  che intendono  avviare attività produttive,anche in forma associata,  ,a richiesta,puo’ esere liquidata   l’anticipazione   dell’integrazione salariale in unica soluzione  .

w) Conseguenze  revoca provvedimenti cigs

La questione trova disciplina nell’art 1bis della legge n.172/2002 ,che ha convertito il dec.legge n.108/2002 ,che dispone quanto segue:

1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell’I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell’I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei  crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall’I.N.P.S. direttamente nei confronti dell’impresa.”

 z) Assunzione cassintengrati – In materia operano diverse disposizioni legislative che di seguito si richiamano:

 1)-Art.9 comma 2 legge n.407/90

  I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che  vengono  assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di  lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi nei sei mesi precedenti   , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi  :

 -se operanti al centro nord  di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %

 – se operanti nel mezzogiorno o sono   artigiane di godere  dell’esenzione totale dai contributi suddetti.

  Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste  dal messaggio inps n,20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.

2).Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

 Tale norma stabilsce che per  l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per 9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  sono ultracinquantenni.

2bis) Assunzione a tempo indeterminato

In merito si richiama la Sentenza della Corte Costituzionale n.195/95 secondo cui: il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, non già la sanzione della decadenza comminata dall’art.8  comma 5, dec . legge n.86/88 conv. in legge n.160/88,bensì la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al nuovo datore di lavoro incombe l’obbligo di comunicare l’assunzione del lavoratore all’INPS.

 3.)Art.8  ,commi 4,5 e 6 dec .legge n.86/88 conv. in legge n.160/88

Detta norma recita:

 4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

In merito a quanto stabilito sopra  , dopo l’entrata in vigore del decreto n.76/13,occorre distinguere a secondo che le prestazioni  lavorative  del cassintegrato sia in nero ovvero   regolarmente occupato

Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale,  presti   attività lavorativa in nero ,ossia senza  che  sia stata  fornita    (dal datore di lavoro ovvero dallo stesso  lavoratore ,a norma dell’art.8,comm5 , legge 160/88 )  comunicazione  di assunzione al Centro Impiego competente ,  perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione Invece ,non sussiste piu’ l’obbligo di comunicazione  e pertanto non si determina la decadenza dal trattamento di cigs a carico   del lavoratore ,che durante  l’integrazione salariale accetti   di prestare attivita’ presso un altro datore di lavoro ,che  l’abbia regolarmente assunto dandone comunicazione al Centro Impiego ,proprio in relazione all’ art.9 ,coma 5 del dec.legge n.76/13 ,convertito in legge n.99/13, secondo cui:”

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province.",evidenziando  che il sopra
 richiamato  comma 6 dell'art.4 dec.legvo n.181/2000/ 
 recita:"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro
autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e dialtre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi 
dicomunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul lavoro,o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio
 territoriale del Governo".

 

 4) l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l?art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis

Detta norma così    recita: ” In  via sperimentale per il 2009,,2010 e 2011 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio “

  Rispetto alla misura e   durata dell’incentivo,la circolare in commento precisa che :

 -quando ricorrono le condizioni  descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa;

 – l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro – per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.

 – l’importo dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno  .

 -l’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

-l’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente

Inoltre l’Istituto  nella circolare citata dichiara che:.

  1) l ’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi ;

 2) l incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.

k) RAPPORTO TRA  REDDITO DA LAVORO E  TRATTAMENTO D’INTEGRAZIONE SALARIALE

Passando a trattare del rapporto tra cassa integrazione e reddito da lavoro ,si evidenzia che le indicazioni operative nel tempo sono state fornite dall’Inps  con numerosi atti ,tra cui si ricordano i seguenti:  circolare n.25 del 31.1.1951,  Messaggio   n. 45498 del 20 febbraio 1992, Circ. n.121 del28.5.1992,  circ. n.5 del 13.1.2010   circ.  n.13o del 4.10.2010 , messaggio  n. 29989 del 23.11.2020

Per il  rapporto del reddito da lavoro con la cigo  , la cigs e l’integrazione in deroga  ,si  ritiene  confacente fare riferimento   sopratutto   al contenuto della  circ.n.130/2010, in cui si    prevede  quanto segue.

Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività  di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata è  regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall?articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).

La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale non sarà  corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attivit àremunerate l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate

Come    chiarito con circolare INPS n. 179 del 12 dicembre 2002  , il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità   assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.

Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta nel senso che lo svolgimento di attività  lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attivit à lavorativa. Ai fini dell’applicazione di tale principio , mentre in caso di attivitàlavorativa subordinata può presumersi l’equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d’integrazione salariale ,in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l’integrazione salariale per la differenza) l’onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività inferiore all’integrazione salariale stessa  Cass. n. 12487 del 23/11/1992).

Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale dell?Istituto circa lo svolgimento dell ‘attività  secondaria, come previsto al comma 5 dell?art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.

E’  da evidenziare che le conseguenze per le   prestazioni in nero da parte dei beneficiari di ammortizzatori sociali  sono esplicitamente sancite    :dall’art 8  ,commi 4, 5 e 6 dec .legge n.86/88 conv. in legge n.160/88,secondo cui

“4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze”

Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:

–       all’incompatibilità  tra la nuova attività  lavorativa e l?integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui  è  fondata;

–       alla totale cumulabilità  della remunerazione collegata alla nuova attività  con l?integrazione salariale;

–       ad una parziale cumulabilit àdei redditi da lavoro con l?integrazione salariale.

2.   Incompatibilità  del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’ integrazione salariale.

Si ha incompatibilità  nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell?integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), ?il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi,   la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento

2.1  Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).

Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all?integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell?articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societ? da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che ?i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennit? per il periodo residuo del quadriennio?. Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da cui trae origine  ‘integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di consentire la fruizione dell?integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.

Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà  darsi luogo a cumulabilità  neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.

A questa conclusione conducono due ordini di motivi: da una parte l?osservazione che la reviviscenza del vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall?altra il dato letterale riguardante l?effetto, che  quello di  rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa indennità  e non gi à quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.

3. Compatibilità tra nuova attivita’  di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell ‘indennità  con la remunerazione.

Si ha piena compatibilità tra attivit à di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attivit à di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell?anno, sarebbe stata comunque compatibile con l?attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all?integrazione salariale.

In tali casi l ‘integrazione salariale èpienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività  lavorativa.

Quest ‘ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell ‘orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell?ipotesi di part-time verticale l?integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l ‘attività lavorativa.

Da ultimo si segnala che si può  avere compatibilità  anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purchè  le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell?orario massimo settimanale di lavoro.

4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.

Come già illustrato dalla circolare n. 75 del 26 maggio 2009, l?art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l?art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis, che recita:  “in via sperimentale per il  triennio 2009/2011 , prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio?.

La suddetta norma   consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell ‘attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attivit? con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali)   riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell?anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui,  l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all?Istituto.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità  ed eventuale cumulabilità vparziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre  l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all?Istituto. Nel caso di più   contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell?anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività   lavorativa

Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potra’   darsi luogo a cumulabilità  parziale tra la remunerazione derivante da attivitàlavorativa e le integrazioni salariali.

In via generale l?integrazione salariale non  èdovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non ènormalmente cumulabile con l?integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà  sospeso per le giornate nelle quali  è  stata effettuata la nuova attività lavorativa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è   inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l ‘intero importo dell ‘integrazione salarialespettante e il reddito percepito.

5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all ‘integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attiviàt lavorativa  è  inferiore all ‘integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell ‘importo totale della integrazione spettante.

Analogamente nel caso in cui il lavoratore è  beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno  e stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà   possibile il cumulo parziale dell ‘integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività  anche se, tale attività  – a differenza del caso contemplato al punto 3 – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’ integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

5.2  Cumulabilità  parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività  di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, nè il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività  e la misura dell?integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.

Spetterà  pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l ‘effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all?Istituto l?erogazione dell ‘eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Nel caso in cui l?ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l ‘Istituto deve comunque sospendere l?erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù  di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.

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-Bonus 80 euro anche a cassintegrati, disoccupati e lavoratori in mobilità

Agenzia Entrate , circolare 14.05.2014 n° 9

 

Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione.

Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Sono solo alcuni dei dubbi risolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E di oggi, che risponde ai quesiti sull’applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal Dl n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati).

Indennità per disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico – Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

MANCATA APPROVAZIONE RICHIESTA CIGS

Circa le  conseguenze operative della mancata approvazione deòla cigo comunico quanto segue.
. Un aspetto molto importante da valutare riguarda l’esposizione nel LUL delle presenze. Nel caso del c.d. calendario sfasato, la retribuzione del mese viene determinata tenendo conto delle variabili retributive del mese precedente.

A tal proposito il Ministero del lavoro ha concesso una proroga che consente l’esposizione dei dati delle presenze unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione che vi sia specifica annotazione in tal senso sul LUL per ciascun lavoratore interessato. Quindi, ad esempio, nel LUL da stampare entro il 31 marzo 2012 potranno essere indicate le presenze di gennaio 2012 ed i conseguenti dati retributivi variabili, ancorché la paga sia di competenza del mese di febbraio 2012.

Ma, se l’azienda si trovasse ad elaborare il LUL nel mese di gennaio e a marzo venisse a conoscenza di un provvedimento di mancata approvazione della Cig, come si deve comportare ai fini del LUL? E’ evidente che in questo caso il LUL di gennaio dovrà essere modificato con la voce assenza giustificata e retribuita a carico del datore di lavoro.

Ci sono poi altre considerazioni da fare nel campo contributivo: si può verificare ad esempio il caso in cui il datore di lavoro ha corrisposto un anticipo della Cigs a carico dell’Inps oppure non l’ ha anticipata in attesa del provvedimento di autorizzazione.

Nel primo caso, ci sarà una retribuzione da integrare pari alla differenza di quanto anticipato e la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di attività lavorativa. Nel secondo caso invece verra’ semplicemente corrisposta la retribuzione persa.,con relative rispettive conseguenti incombenze circa la contribuzione.

 

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