1. Aziende interessate
Una normativa specifica in materia di cig ordinaria , discendente soprattutto dalle leggi n.77/1963 , n.14/1970,n. 1058/1971 e n.427/1975 , concerne il settore edile e dei materiali lapidei e trova applicazione alle seguenti aziende :
-a) industriali e artigiane dell’edilizia e affini (costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature );
-b ) industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei . ,in cui rientrano i materiali lapidei, le attività di escavazione del marmo , dell’alabastro, del granito, diorite, quarzite, sienite ,del travertino , delle ardesie , delle pietre silicee , delle pietre calcaree ,dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria);
– segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali;
– produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;
– produzione di pietrame e pietrisco;
– lavorazione delle selci;
– produzione di sabbia (sia silicea che ferrifera) e ghiaia, comprensiva dell’attività preliminare di estrazione del materiale);
– lavorazioni di marmi compositi (formati in blocchi).
Sono invece escluse le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino ; c) artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all’attività di escavazione
Pertanto avuto riguardo allo stretto collegamento che deve sussistere fra le due attività ai fini in esame, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina in oggetto:
– le aziende esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei;
– i lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale attività venga svolta in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
Nel caso di aziende esercenti promiscuamente attività di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo e della successiva attività di trasformazione, trovano applicazione i seguenti criteri:
– sono escluse le attività di escavazione e/o lavorazione strettamente collegate e subordinate all’attività di trasformazione rispetto alla quale si pongono come prima fase del ciclo produttivo;
– qualora invece le attività di escavazione e/o lavorazione e quella di trasformazione possono considerarsi indipendenti nel senso che il materiale estratto e/o lavorato è destinato alla trasformazione soltanto nei limiti del fabbisogno aziendale ed ha, invece, in misura prevalente, una destinazione diversa, le due attività saranno considerate separatamente, se organizzate autonomamente con operai stabilmente ed esclusivamente addetti a ciascuna di esse. Nel caso contrario si dovrà tener conto della prevalenza nel complesso aziendale delle singole attività esercitate, desumibile da vari fattori quali, ad esempio, l’organizzazione aziendale, l’attrezzatura degli impianti e dei macchinari, il fatturato .
2. Lavoratori beneficiari ed esclusi
Possono beneficiare della cig gli operai,gli impiegati ed i quadri dipendenti dalle imprese di cui al precedente numero ,nonchè i soci di cooperative di produzione titolari di rapporto di lavoro subordinato .
Invece sono esclusi i dirigenti e gli apprendisti .
Una situazione particolare si può determinare per i lavoratori dimissionari,nel senso che l’art. 7 della Legge . n. 427/1975 prevede per il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, si dimette in quanto assunto, in altra azienda dello stesso settore ( edile ovvero lapideo), non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purchè dimostri tale circostanza con un’apposita dichiarazione .
3. Cause di intervento
La cig spetta ai sospesi dal lavoro o a quelli che rendono prestazioni ad orario ridotto a causa di intemperie stagionali o per altre ragioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori .
Per intemperie stagionali s’intendono tutte quelle di ordine meteorologico che costituiscono impedimento alla normale prosecuzione dell’attività lavorativa in qualsiasi periodo dell’anno.
Per altre cause non imputabili debbono intendersi le cause fortuite o di forza maggiore o comunque estranee all’azienda, quali per esempio la mancanza di energia elettrica, l’ordine del committente, la fine dei lavori o della fase lavorativa ,mentre non sono considerate cause integrabili – in quanto non possono considerarsi “non imputabili” al datore di lavoro – la mancanza di materiali o i motivi tecnici, salvo non siano una conseguenza diretta del caso fortuito o della forza maggiore derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore.
Sono da far rentrare tra le cause integrabili pure la mancanza di lavoro o di commesse ,purche transitoria e temporanea ,purchè a condizione che l’impresa non operi con un solo commitente ,in tal caso infatti la mancanza di lavoro o commesse è da imputare all’organizzazione imprenditoriale e quindi risulta ascriibile all’ azienda
Requisito essenziale per l’intervento della cig è la certezza della riammissione, entro breve tempo, dei lavoratori sospesi nell’attività produttiva aziendale,pur se , ai fini del riconoscimento del diritto all’integrazione la “certezza” della ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutata a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda, sulla base delle previsioni del datore di lavoro.
4. Domanda di ammissione al trattamento di integrazione
La domanda per l’ ammissione al trattamento di integrazione deve essere presentata alla Sede dell’INPS territorialmente competente in riferimento alla dislocazione dell’unità produttiva interessata ,specificando nella stessa le cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa ed allegando l’eventuale documentazione a sostegno della richiesta .
Il termine di presentazione della domanda è di 25 giorni, a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione dell’attività o la riduzione dell’orario di lavoro. Al riguardo dall’ Inps risulta precisato che, se l’impresa denunci con un’unica domanda due periodi di sospensione o contrazione dell’attività intervallati da una o più settimane di piena ripresa dell’attività, i due periodi vanno considerati autonomamente ai fini dell’applicazione del termine di cui sopra.
In caso di tardività nella presentazione della domnda l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione ,mentre il datore di lavoro è tenuto al pagamento di importi equivalenti all’integrazione non percepita dai lavoratori interessati.
5. Autorizzazione all’integrazione salariale
Sulla prima istanza di integrazione per sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, la competenza a decidere è della alla Commissione provinciale per l’edilizia operante presso la Sede dell’INPS competente per territorio.,che risulta tenuta nel provvedimento di autorizzazione e nella comunicazione all’azienda a specificare che eventualmente la causa integrabile è costituita da “eventi oggettivamente non evitabili”, il che comporta il mancato pagamento del contributo addizionale sugli importi delle integrazioni erogate ,risultando precisato da parte dell’Inp che possono essere considerati tali solamente quegli eventi consistenti in circostanze fortuite o di forza maggiore (ad esempio eventi meteorologici) e non anche quelli rappresentati dalla fine del lavoro o della singola fase lavorativa.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato amministratore per le prestazioni temporanee, che decide in via definitiva ,con l’avvertenza che il predetto non sospende l’esecutorietà della delibera impugnata. , pur se la sospensione può comunque venir disposta dal Comitato.
6. Ammontare e corresponsione delle integrazioni salariali
Il trattamento di cig spetta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 ed il limite dell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Agli impiegati l’integrazione salariale viene corrisposta nella misura dell’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Con riferimento alle particolari articolazioni dell’orario di lavoro stabilite in sede di contrattazione nazionale o provinciale per le aziende del settore per i mesi di gennaio e febbraio caratterizzati, com’è noto, da una particolare situazione meteorologica, dall’INPS è stato precisato che :
– per le aziende industriali iscritte alla Cassa edile, il limite massimo di ore integrabili per le settimane di gennaio e febbraio in cui è osservato un orario di 35 settimanali non può eccedere dette ore;
– lo stesso limite opera per le aziende artigiane e cooperative iscritte alla Cassa edile per le quali non vi sia un particolare contratto integrativo provinciale che preveda, per le settimane in cui a livello nazionale è osservato l’orario di 35 ore, un orario settimanale diverso;
– in caso di contratto integrativo provinciale che preveda invece l’articolazione dell’orario di 35 ore in altri periodi dell’anno, il limite delle 35 ore opererà in detti periodi, mentre negli altri vigerà quello delle 40 ore, ancorchè a livello nazionale sia osservato l’orario di 35 ore settimanali;
– in caso di contratto integrativo che preveda un orario di 40 ore per l’intero anno, è necessario stabilire se le aziende iscritte alla Cassa edile versino le somme corrispondenti ai permessi retribuiti e se l’orario praticato nei mesi in questione sia articolato effettivamente su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali. Detto accertamento viene effettuato sulla base dei libri paga atteso che, per il tipo di attività svolta nel settore edile particolarmente influenzato dagli eventi meteorologici, nei mesi di gennaio e febbraio, salvo prova contraria, si presume praticato un orario di lavoro di 35 ore .
Ovviamente l’articolazione su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali di cui a quest’ultimo punto, è facilmente desunta in caso di riduzione di lavoro che riguardi alcuni giorni della settimana. Qualora invece la richiesta venga avanzata per sospensione di attività o riduzione di lavoro incidente su ogni giornata lavorativa, e per tutta la maestranza in forza, viene utilizzato quale elemento di verifica l’orario di lavoro praticato nelle settimane immediatamente precedenti e successive a quelle oggetto della richiesta purchè ricadenti nell’ambito del periodo dell’anno di cui sopra.
Se la domanda infine concerne l’intero periodo per il quale la norma contrattuale prevede un orario di 35 ore, si ha riguardo all’orario praticato nello stesso periodo degli anni precedenti.
In caso non risulti in modo certo ed univoco l’effettuazione di un orario di lavoro di 40 ore per i periodi in oggetto, le integrazioni sono limitate a 35 ore settimanali.
Peraltro si precisa che :
– trova applicazione il massimale stabilito per l’intervento ordinario nell’industria che – a norma dell’art. 2, comma 174, L. n. 549/1995 – viene peraltro aumentato del 20% nei casi di integrazione salariale concessa per intemperie stagionali;
– le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti
L’importo dell’integrazione a carico dell’INPS è il medesimo di quello dovuto per gli interventi ordinari non edili, con la particolarità della maggiorazione del 20% del massimale, nel caso di richiesta per intemperie stagionali.
La misura dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata agli operai per le ore non lavorate fino ad un massimo di 40 settimanali, decurtate della percentuale del 5,84%, per effetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Inoltre, a decorrere dal 1996, il trattamento ordinario non può eccedere l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, già previsto per gli interventi della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (CIGS).
Per l’anno 2010 gli importi massimi sono i seguenti:
Ipotesi | Periodo di riferimento | Retribuzione di riferimento | Importo lordo | Importo al netto trattenuta 5,84% |
CIG | Mese | Fino a 1.931,86 |
892,96 | 840,81 |
CIG | Mese | Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 | 1.010,57 |
CIG Maltempo |
Mese | Fino a 1.931,86 |
1.071,55 | 1.008,97 |
CIG maltempo |
Mese | Superiore a 1.931,86 | 1.287,90 | 1.212,69 |
Aliquote di finanziamento e contributo aggiuntivo
Per finanziare gli interventi di integrazione salariale, le imprese rientranti nel campo di applicazione della relativa disciplina devono versare all’INPS i contributi evidenziati nella sottostante tabella.
Ai fini della determinazione dell’aliquota di finanziamento, le imprese dovranno inviare all’INPS la dichiarazione contenente la media dei dipendenti occupati, all’inizio dell’attività ed ogniqualvolta vi siano sostanziali modificazioni che influiscano sulla determinazione della contribuzione.
Inoltre, sulle integrazioni salariali corrisposte, calcolate al netto della riduzione del 5,84%, il datore di lavoro deve versare un contributo aggiuntivo.
SETTORE | NUMERO DIPENDENTI | CATEGORIA | ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO |
Industria ed artigianato edile | Fino a 50 | Operai | 5,20 % | 5% |
Impiegati e quadri | 1,90 % | |||
Oltre 50 | Operai | 5,20 % | ||
Impiegati e quadri | 2,20 % | |||
Industria ed artigianato lapidei | Fino a 50 | Operai | 3,70 % | |
Impiegati e quadri | 1,90 % | |||
Oltre 50 | Operai | 3,70 % | ||
Impiegati e quadri | 2,20 % |
Per le integrazioni motivate da intemperie stagionali non è dovuto all’INPS alcun contributo aggiuntivo.
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Si ritiene di sottolineare sia che quanto viene corrisposto a titolo di integrazione salariale risulta soggetto alle ritenute a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ,sia che,fatta eccezione per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi metereologici), sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale nella misura del 5% , il cui importo deve essere versato con il primo mod. DM 10/2 successivo alla data di ricezione della comunicazione dell’autorizzazione.
6bis Procedura di consultazione sindacale
Non è prevista alcuna procedura di consultazione sindacale
7. Durata dell’integrazione
L’integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (escludendosi i periodi di sospensione o riduzione per i quali non sia stato richiesto l’intervento), prorogabili per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro (a nulla comunque rilevando la circostanza che nei primi tre mesi sia stata disposta la sospensione), fino ad un massimo complessivo di 52 settimane consecutive
Un successivo nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva.
La durata dell’integrazione non può comunque eccedere 52 settimane (computandosi anche quelle in cui la sospensione è stata solo parziale) nell’arco di un biennio “mobile” (ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l’integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questi fini.
Nell’ambito di detto tale limite ,periodi di sospensione che si succedono possono essere oggetto di integrazione solo allorchè, esauriti gli effetti dell’evento che ha dato luogo alla precedente sospensione, vi sia stata una ripresa dell’attività lavorativa effettiva e non fittizia.
8. Rimborso delle integrazioni salariali
L’importo delle integrazioni corrisposte dall’azienda per conto della Cassa viene posto a conguaglio nella dichiarazione mensile mod. DM 10/2. ,mediante richiesta
di rimborso che deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione ovvero dalla fine del periodo di paga in corso alla notifica dell’autorizzazione, se successiva .
9. Riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro ai fini della maturazione e della misura del diritto alla pensione
Per i lavoratori dell’edilizia ed affini e del settore lapideo, l’art. 5, L. n. 427/1975 dispone che i periodi di sospensione dal lavoro con intervento della C.i.g. sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti fino ad un massimo di 36 mesi nell’intero rapporto assicurativo del lavoratore
10. Disciplina speciale ex L. n. 223/1991 art.10
La L. n. 223/91 ha introdotto una speciale disciplina in relazione ad alcune specifiche cause di sospensione o contrazione di attività che, in base alla normativa generale, potrebbero non comportare la concessione del trattamento di integrazione salariale.
Detta normativa speciale trova applicazione nei confronti dei lavoratori dell’edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento con riferimento alle cause , comunque non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, connesse:
– al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni; gli eventi di tale specie possono essere determinati da comportamenti della pubblica autorità, quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative e possono consistere nella interruzione dei finanziamenti;
– alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche;
– a provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. n. 575/1965 (recante disposizioni contro la mafia), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell’opera pubblica .
La natura pubblica dell’opera deve risultare dal concorso dei seguenti elementi:
a) l’appalto dell’opera deve essere stato bandito da un soggetto di natura pubblica: Stato, Regione, Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, Comune, altri enti locali, enti pubblici e associazioni fra i soggetti anzidetti;
b) il finanziamento dell’opera deve essere realizzato in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle Regioni o di enti pubblici;
c) le opere, aventi carattere immobiliare, devono riguardare i seguenti settori di attività:
– edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;
– lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;
– lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, etc.).
Stante il disposto dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 148/1993, per “opere pubbliche di grandi dimensioni”, si intendono opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata eguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
Nella ipotesi in cui la esecuzione dell’opera pubblica di grandi dimensioni sia frazionata, dando luogo ad una pluralità di contratti di appalto o di subappalti, oltre ai requisiti di cui sopra, riferiti al progetto generale, è necessario che per lo specifico contratto di appalto o subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è richiesta la erogazione delle integrazioni salariali, sussistano i seguenti requisiti:
– durata dei lavori uguale o maggiore di 12 mesi naturali e consecutivi;
– numero medio di addetti: uguale o maggiore di 15.
Al riguardo si precisa che l’impresa nel compilare il modulo informativo allegato alla delibera CIPI 19 ottobre 1993, al punto n. 5, deve indicare il numero degli addetti al cantiere, riferito ai 12 mesi precedenti la richiesta.
Spetta alle locali Commissioni provinciali concedere la cig per ciascuna opera e per un periodo complessivamente non superiore a 3 mesi. .
Successivamente alla prima concessione trimestrale, il trattamento può essere prorogato dal Ministero del lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo accertamento da parte del CIPE della natura e della durata delle cause di interruzione e della esistenza di concrete prospettive di ripresa. La durata massima complessiva delle proroghe stesse non può comunque essere superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell’opera, sulla base dello stato dei lavori al termine della prima concessione e tenendo conto delle clausole contrattuali.
La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi 15 ED. sul quale va riportata la dicitura: “Legge n. 223, art. 10”. La richiesta stessa, oltre alla documentazione prevista dalle disposizioni in atto per la richiesta degli interventi ordinari, deve essere corredata dai documenti indicati nel comma 5 della deliberazione CIPI 19 ottobre 1993.
Inoltre la ditta richiedente deve fornire un elenco nominativo dei lavoratori sospesi per i quali è avanzata la richiesta di trattamento, indicando per ciascuno di essi il numero dei contributi versati o dovuti per lavoro prestato presso la ditta medesima nel biennio precedente la decorrenza del trattamento.
L’INPS promuove l’azione di recupero delle integrazioni salariali nel caso in cui l’evento che ha dato luogo alla interruzione della esecuzione dei lavori dell’opera pubblica avrebbe potuto essere previsto dall’ente appaltante o dell’azienda con la diligenza contemplata dall’art. 1176 del codice civile (diligenza del buon padre di famiglia da valutare, trattandosi di attività professionale, con riguardo alla natura dell’attività esercitata).
CAUSE DI DECADENZA
Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, abbia la possibilità di prestare attività lavorativa, deve darne preventiva comunicazione all’Inps. In caso contrario perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione (ved.legge n.160/88)
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