DISCIPLINA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN AGRICOLTURA

1.  Introduzione

Posto che difficoltà e problematiche transitorie e durevoli,contingenti e strutturali possono intervenire anche nel settore produttivo dell’agricoltura  a causa di eventi  non determinati dagli imprenditori e dai lavoratori,il legislatore ha apprestato specifiche norme in materia di integrazione salariale  (CISOA),contenute nella legge  n.457 dell’8.8.1972 e nella legge n.223 del 23 .7.1991  (.artt.14 e 21), la   cui   previsioni    di seguito si   espongono,unitamente alle indicazioni delle circolari INPS in materia ,comn particolare riferimento a quelle delle seguenti :n.11. del 20.1 1988 (termini deciosioni riochioeste cisoa),n.178 del 26.7.93 (aziende  intertesate e lavoratori  benedficiari ,nonche ‘cause integrabili)

2.Imprese interessate e lavoratori  beneficiari

   Le aziende cui si applica la normativa in questione sono quelle esercenti attivita’, anche in forma associata, di natura agricola e cioe’ che esercitano un’attivita’ diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attivita’ connesse. Si reputano connesse le attivita’ dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura. La normativa si applica anche a: – amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato); – imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; – consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nonche’ consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attivita’ di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; – imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca); – imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto; – imprese che svolgono attivita’ di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita’ economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102). Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attivita’ propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria

Invece  i    beneficiari  del trattamento in questione  possono essere i lavoratori seguenti:

– quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,ricordando che  ,ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. n. 457/1972,  vanno considerati a tempo indeterminato  gli operai agricoli, i salariati fissi  i quadri e gli impiegati  che prestano  annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda ;

– braccianti che al momento dell’assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181;   

– soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.  ,con previsione    dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro  con previsione di    almeno 181 giornate lavorative annue retribuite  ;. 

– operai  dipendenti da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, ovvero   imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario,  oppure consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole od associate, qualora addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonchè ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse ad attività di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività  

   Si sottolinea che  per il requisito delle 181 giornate lavorative annuali, si considerano  anche le giornate di sospensione oggetto del trattamento speciale d’integrazione concesso a norma dell’art. 21 della L. n. 223/1991 ( ved.al seguente  punto 7    )  .

 Inoltre occorre tener presente che ,se risulta   insussistente il requisito occupazionale delle 181 giornate lavorative, il trattamento di integrazione concesso ex art. 8, L. n. 457/1972   223/1991,  se siano sussistenti le condizioni richieste dall’art.21    della legge n.223/91 ,potrà venire convertito in quello previsto da quest’ultima legge.

 A i lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell’impresa e, cioe’, quando nel corso del periodo di sospensione o nei 15 giorni immediatamente precedenti vengano o siano stati assunti lavoratori per le stesse mansioni alle quali erano adibiti quelli sospesi, salvo che la causa di sospensione risulti imprevedibile e di breve durata, quali, ad esempio, la pioggia o altre intemperie

  Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata ovvero autonoma  durante il periodo di integrazione salariale  esclude  il  trattamento previdenziale  per le giornate di lavoro effettuate  con relativa decadenza dall’intero  trattamento   di  cisoa  se non si sia provveduto    a  fornire comunicazione preventiva  alla competente sede INPS dello svolgimento della predetta attività ,cosa che ormai viene assicurato attraverso    il sistema  delle comunicazioni  pluriefficacii  che devono essere   effettuate  on line obbligatoriamente  entro almeno il giorno prima dell’assunzione da parte del  datore     di lavoro, che peraltro , laddove  occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale  in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.

 

3. CAUSE DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

La dizione della norma e’ assai ampia per quanto concerne le cause di sospensione dal lavoro poiche’, oltre all’indicazione specifica delle “intemperie stagionali”, prevede poi genericamente “altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori”. Non puo’, pertanto, ravvisarsi l’esistenza di cause di sospensione ammissibili in assoluto, in quanto ai fini della concessione della prestazione e’ sempre necessario valutare – in relazione sia alle circostanze verificatesi in ogni fattispecie concreta, che all’ordinamento colturale dell’azienda ed alle mansioni alle quali sono adibiti gli operai sospesi – che la causa addotta: – non sia imputabile ne’ al datore di lavoro ne’ ai lavoratori; – abbia effettivamente determinato la sospensione dichiarata; – abbia carattere di temporaneita’. Per quanto concerne le avversita’ atmosferiche si precisa che: – sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all’aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entita’ ed al grado di impraticabilita’ dei campi derivatone; – le avversita’ atmosferiche non possono essere riconosciute quali cause di sospensione per i lavoratori adibiti a lavorazioni svolte al coperto o ad attivita’ che comunque non possono subire interruzioni (ad es. allevamento degli animali, custodia degli impianti, etc.); – per la fungicoltura l’elevata temperatura puo’ ritenersi causa di sospensione solo qualora siano state attuate misure preventive idonee a contenere la temperatura stessa nei luoghi di coltura; – tra le avversita’ atmosferiche che possono determinare la sospensione dei lavori puo’ essere compresa la siccita’ qualora risulti effettivamente incidente sul tipo di lavorazione. Altre cause di sospensione possono essere costituite da: – fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti; – perdita consistente del prodotto; – breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in relazione all’ordinamento colturale dell’azienda ed alla consistenza numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata una sostanziale continuita’ di occupazione; – mancanza di materie prime quando la circostanza rivesta carattere di imprevedibile eccezionalita’ e venga comprovata la irreperibilita’ delle stesse sul mercato. I motivi economici, quali la “mancanza di fondi” o il “mancato finanziamento” in linea di massima non rientrano fra le cause che legittimano la concessione delle integrazioni salariali, in quanto sono imputabili al datore di lavoro con riferimento al normale rischio di impresa. Peraltro, per quanto riguarda le Amministrazioni regionali, i suddetti motivi possono essere ammessi quando la sospensione delle lavorazioni dipenda da comprovata indisponibilita’ dei fondi relativi a programmi di lavoro per i quali risulti gia’ effettuato uno stanziamento nel bilancio regionale, approvato dal Commissario di Governo e sia stata gia’ approvata dal competente Assessorato regionale la relativa perizia di spesa.

GIORNATE OGGETTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’integrazione salariale puo’ essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare. Nei casi in cui la verifica del requisito occupazionale   viene effettuata in un periodo diverso dall’anno solare, anche il numero massimo di 90 giornate fruibili va riferito a tale periodo, fermo restando, ovviamente, il massimo di 90 giornate per ogni anno solare. Le integrazioni spettano solo per giornate intere di sospensione e non anche per riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Per quanto concerne le brevi interruzioni (intendendosi come tali giornate singole) dell’attivita’ lavorativa, per le quali la contrattazione collettiva prevede, a seconda delle province, la facolta’ o l’obbligo di recupero, la loro integrabilita’ e’ subordinata alla dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore interessato della mancata effettuazione del recupero e dei motivi che lo hanno impedito, ove sia previsto l’obbligo di effettuarlo, nonche’ della non corresponsione della retribuzione. Ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 457, il trattamento di integrazione salariale non e’ dovuto: a) per le assenze che non comportino retribuzione oltre, ovviamente, per quelle retribuite; pertanto, il datore di lavoro non deve includere tra le giornate di sospensione: – le domeniche ovvero le diverse giornate di riposo settimanale; – le giornate di ferie, di riposo compensativo per le festivita’ soppresse e di permesso; – le giornate di festivita’ per le quali spetti per legge o per contratto la retribuzione; – le giornate di assenza volontaria; recupero; b) per le giornate di assenza in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita’ remunerate; in tale ipotesi il lavoratore, che non dia preventiva comunicazione alla Sede dell’Istituto dello svolgimento, in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale, di altra attivita’ lavorativa, subordinata o autonoma, decade dal diritto al trattamento stesso per il periodo di concessione indipendentemente dalla durata dell’attivita’ stessa (5). – per le giornate di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza e puerperio, sciopero e servizio militare; per tali assenze il lavoratore e’ tenuto a dare specifica comunicazione all’Istituto, mentre il datore di lavoro deve indicare i lavoratori assenti all’inizio del periodo di sospensione e/o alla ripresa dell’attivita’ lavorativa, precisando per ciascuno di essi i motivi ed i relativi periodi di assenza. In caso di “settimana corta”, cioe’ di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 anziche’ 6 giorni, la “sesta giornata” e’ integrabile solo se compresa in un periodo di sospensione dal lavoro e non e’, comunque, integrabile se risultino lavorate o retribuite tutte le altre giornate della settimana (6). Si precisa, inoltre, che sommando le giornate di effettivo lavoro con quelle di integrazione, a qualsiasi titolo concesse, di ferie, festivita’ infrasettimanali e riposi compensativi, nonche’ di assenza dal lavoro per qualunque altro motivo, non dovra’ essere superato il limite delle 312/313 giornate annue.

REQUISITO OCCUPAZIONALE

Per aver diritto alle integrazioni salariali, i lavoratori devono conseguire il prescritto requisito occupazionale di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso la medesima azienda. Il conseguimento del requisito va ovviamente riferito ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, e quindi non puo’ che essere verificato alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali. Per consentire l’immediata erogazione delle prestazioni richieste, e’ sufficiente il semplice impegno del datore di lavoro a far effettuare al lavoratore interessato almeno 181 giornate di lavoro annue; alla fine di ogni anno e’ comunque necessario procedere alla verifica dell’esistenza del minimo prescritto di giornate di lavoro e di contribuzione nei confronti di tutti i lavoratori beneficiari delle norme sulle integrazioni salariali. La erogazione del trattamento di integrazione viene, quindi, effettuata con riserva di successiva verifica del prescritto requisito di occupazione e di contribuzione annuo (v. successivo par. 12); di cio’ viene data comunicazione alle parti interessate, datore di lavoro e lavoratori, ai quali viene esplicitata espressa riserva di successivo recupero delle integrazioni erogate per il caso in cui esse risultino indebite per mancanza dell’anzidetto requisito. Considerato che l’anno solare costituisce il periodo di riferimento ai fini dell’accertamento della effettiva occupazione e del numero di giornate di contribuzione da accreditare ai lavoratori agricoli, la verifica del prescritto requisito occupazionale annuo (nonche’ di quello concernente il limite massimo di 90 giornate di integrazione salariale erogabili nell’anno) viene effettuata alla fine di ogni anno solare e con riferimento all’anno stesso. Tuttavia, per non lasciare prive di tutela le sospensioni dal lavoro che si vengono a verificare nei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, la verifica (sia del requisito minimo di occupazione annuale, sia del limite massimo di 90 giornate di integrazione erogabili) viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi susseguenti o precedenti la data di inizio o rispettivamente di cessazione del rapporto di lavoro  Analogo criterio (verifica del requisito occupazionale e del non superamento del limite massimo di 90 giornate di integrazione erogabili prendendo a riferimento un periodo diverso dall’anno solare) viene seguito anche nei casi in cui il requisito non viene raggiunto nell’anno solare per motivi non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro (infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, servizio militare), sempreche’ le assenze verificatesi per tali eventi siano determinanti ai fini del mancato raggiungimento del requisito occupazionale. Tali ipotesi si verificano quando: – le giornate di assenza sono talmente numerose da escludere nell’anno la possibilita’ di effettuare almeno 181 giornate di effettivo lavoro, vale a dire quando la differenza tra le giornate lavorabili nell’anno (calcolate detraendo dalle giornate lavorative quelle di ferie e di sospensione dell’attivita’ per causa integrabile o per sciopero) e quelle di assenza per i motivi predetti sia inferiore a 181; – le giornate di assenza verificatesi nell’ultimo periodo dell’anno impediscono il conseguimento del requisito occupazionale, vale a dire quando ricorrano entrambe le seguenti situazioni: a) le giornate lavorabili comprese tra la fine dell’ultimo periodo di assenza e la fine dell’anno (calcolate detraendo dalle giornate lavorative le eventuali giornate di ferie e di sospensione dell’attivita’ per causa integrabile o per sciopero) siano inferiori al residuo di giornate necessarie per il raggiungimento del requisito occupazionale (differenza tra 181 ed il numero di giornate lavorate precedentemente); b) le giornate lavorative comprese nell’ultimo periodo di assenza avrebbero consentito il raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro, se fossero state lavorate. Si precisa che per giornate lavorative si intendono tutte quelle di calendario meno le domeniche e le altre festivita’ infrasettimanali. Nei casi innanzi citati la verifica viene effettuata facendo riferimento ai dodici mesi precedenti o successivi al periodo di assenza, a seconda che i periodi per i quali sono state concesse nell’anno le integrazioni salariali siano precedenti o successivi all’anzidetto periodo di assenza . Ai fini del computo delle giornate di lavoro, di ferie, festivita’, assenze varie, nel diverso periodo annuale da considerare, deve essere prodotta apposita certificazione del datore di lavoro. E’ da tenere presente che al prescritto requisito di 181 giornate di effettivo lavoro corrisponde un maggior numero di giornate di contribuzione, almeno 220

 

4. Procedura d’intervento

 

 Per  conseguire la  CISOA ,a norma dell’art.15 della legge n.457/72 , il datore di lavoro deve presentare domanda su apposito modello (I.S. Agr. 1) alla sede INPS seguendo le istruzioni contenute nel

CISOA – Manuale Operativo per le aziende ed i consulenti – Inps ,consultabile sul sito dell’I stituto

  Entro 15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro, esponendo i dati previsti  e le informazioni richieste,non tenendosi conto ai fini del conteggio del termine suddetto del primo giorno di inattività  ed altresì  ricordando che  la richiesta deve fare riferimento a     periodi di sospensione già verificatisi.  .

 Per le   domande che sono   presentate dopo 15 giorni dall’inizio della sospensione ,l’erogazione della cisoa     non potrà  avvenire  per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della stessa , computando  il giorno della presentazione .

  Si deve tener conto che in caso   di  presentazione tardiva della domanda da parte del datore di lavoro   comportante   a carico del  lavoratore la perdita totale o parziale dell’integrazione,  al datore di lavoro stesso  spetta   di corrispondere  al dipendente l’ammontare delle somme  non riscosse   a causa dell’inadempienza  .

Con il sistema della presentazione delle domande on line , devono e  intenders  superate le procedure  fissate dall’art 16 della legge n.457/72 e   dalle circolari  Inps emanate al riguardo   ,tra cui  ion particolare la n.11 del 20.1.2988 e la n.178 del 26.7.193

La prima recita quanto segue:

OGGETTO: Termine previsto per la decisione delle domande di integrazione salariale agricola (art. 16 della legge 8 agosto 1972, n. 457).

Come e’ noto, le integrazioni salariali agricole sono corrisposte dall’Istituto “su deliberazione di una Commissione costituita, presso ogni Sede dell’Istituto stesso”. Le relative richieste vengono istruite dall’U.pro.C.A.U. e quindi trasmesse all’Istituto per le determinazioni della anzidetta Commissione, “la quale decide entro il termine di 20 giorni”; in caso di mancato rispetto di detto termine “la domanda deve ritenersi accolta” (silenzio-accoglimento). A suo tempo si e’ ritenuto che l’anzidetto termine per decidere le domande decorresse dalla data di loro ricezione da parte della Sede dell’Istituto presso cui e’ costituita la competente Commissione provinciale (v. paragrafo 9, lettera c, della circolare n. 668 G.S. del 21 aprile 1973 in “Atti ufficiali”, pag. 1077). Poiche’ la fissazione di un termine cosi’ ristretto ha determinato varie difficolta’ operative in rapporto ai tempi necessari per l’espletamento dei diversi adempimenti incombenti all’Istituto per l’istruttoria di sua competenza e considerato che il rispetto del predetto termine si e’ rivelato pressoche’ aleatorio nell’ipotesi in cui la Commissione provinciale, ravvisando l’opportunita’ di ulteriori accertamenti avesse assunto solo determinazioni interlocutorie di rinvio o, non riuscendo a riunirsi validamente per mancanza del numero legale, avesse dovuto essere nuovamente convocata, si e’ ritenuto opportuno riconsiderare il criterio a suo tempo stabilito. E’ stata, pertanto, sottoposta all’esame del Comitato CISOA la questione della decorrenza del termine assegnato alla Commissione provinciale per l’assunzione delle proprie decisioni, atteso che, come sopra detto, l’art. 16 della legge n. 457/1972 prevede che le richieste di integrazione salariale vengano istruite dall’U.pro.CAU e trasmesse all’Istituto per l’esame della Commissione provinciale, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Il citato Organo ha, al riguardo, fatto le seguenti considerazioni: – i 20 giorni di tempo assegnati alla Commissione provinciale per la decisione delle domande in realta’ risultano utilizzati quasi esclusivamente dagli uffici dell’Istituto per l’esplicazione dei molteplici e complessi adempimenti ai quali occorre far fronte; – al fine di evitare il rischio che l’assunzione di eventuali decisioni affrettate possa determinare l’instaurarsi di un contenzioso al riguardo, e’ necessario che alla Commissione provinciale sia assicurata la possibilita’ di fruire interamente del termine assegnatole per la decisione delle domande; – lo stabilire la decorrenza del termine di decisione non piu’ dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Istituto, bensi’ dalla data di sottoposizione della domanda all’esame della Commissione, non dovrebbe frustrare l’intento del legislatore di rapida assunzione delle necessarie determinazioni, in quanto gli interessati, in caso di mancata decisione entro il termine previsto dall’art. 18 della stessa legge n. 457/1972 (60 giorni dalla data di presentazione della domanda), sarebbero comunque garantiti dalla facolta’ di ricorso al Comitato CISOA; – ove la Commissione provinciale fruisca interamente dei 20 giorni di tempo per la decisione delle domande, in linea di massima non dovrebbe piu’ verificarsi l’ipotesi di accoglimento ex legge, nemmeno per mancanza del numero legale, in quanto nell’ambito del predetto termine la stessa Commissione potrebbe essere utilmente riconvocata. Sulla base di tali considerazioni il Comitato ha espresso il parere che il termine di cui all’art. 16 della legge 8 agosto 1972, n. 457, debba decorrere dalla data in cui la domanda di integrazione salariale viene sottoposta all’esame della Commissione provinciale per le conseguenti determinazioni di competenza. Lo stesso Organo ha, altresi’, preso atto dell’impegno assunto da questa Direzione Generale per il sollecito disbrigo degli adempimenti in modo che le richieste di integrazione salariale, debitamente istruite dagli U.Pro.CAU, siano trasmesse alla Commissione provinciale entro 20 giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse da parte delle Sedi dell’Istituto. In relazione a quanto sopra, le Sedi avranno cura di trasmettere le domande di integrazione salariale alla Commissione provinciale nel termine suindicato; la stessa Commissione dovra’, quindi, assumere le necessarie determinazioni di competenza entro i 20 giorni decorrenti dalla data di sottoposizione al suo esame delle suddette domande. Pertanto, gli U.Pro.CAU, d’ora in avanti, non dovranno piu’ dare comunicazione alle ditte e ai lavoratori interessati della data dell’avvenuta trasmissione all’Istituto delle domande in discorso, come previsto dalla circolare n. 668 G.S. del 21 aprile 1973, paragrafo 8. Saranno, invece, le Sedi dell’Istituto a dover provvedere d’ora in avanti, a dare comunicazione alle ditte ed ai lavoratori interessati – con la stessa lettera con la quale viene reso noto l’esito delle domande – della data di sottoposizione delle domande medesime all’esame di merito della Commissione provinciale. La suddetta data dovra’ essere apposta, a mezzo timbro, sul mod. I.S. Agr. 1, convalidata dalla firma dell’impiegato responsabile. Le Sedi avranno cura di informare con immediatezza le Commissioni provinciali, gli U.Pro.C.A.U. e le Sezioni degli Uffici del lavoro competenti a ricevere le domande di integrazione salariale agricola circa il contenuto della presente circolare. Le Sedi, inoltre, interesseranno i predetti U.Pro.C.A.U. e Sezioni a svolgere gli adempimenti di rispettiva competenza con ogni possibile sollecitudine.

La seconda ,a sua volta ,  dispone:

La Sede dell’Istituto, dopo aver ricevuto la domanda di integrazione dall’Ufficio provinciale C.A.U. competente ad istruirla, provvede a verificare la completezza dei dati forniti dal predetto Ufficio, la completa e regolare compilazione della domanda, e le eventuali giornate di integrazione gia’ liquidate nell’anno a ciascun lavoratore per il quale l’integrazione e’ richiesta, onde evitare il supero del limite delle 90 giornate, nonche’ a compiere gli altri atti istruttori che fossero utili o necessari. In particolare, per le domande motivate da avversita’ atmosferiche e’ sempre necessaria l’acquisizione dei bollettini meteorologici. Successivamente, la stessa Sede sottopone la domanda alla decisione della apposita Commissione, costituita presso ogni Sede provinciale dell’Istituto. La Commissione deve decidere entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la domanda viene sottoposta al suo esame (tale data deve essere indicata, mediante timbro, sul mod. I.S.Agr. 1), decorso il quale la stessa domanda deve intendersi accolta   Per evitare che successivi accertamenti possano procrastinare la decisione conclusiva della Commissione, con la possibile conseguenza di non poter definire la domanda entro il suddetto termine, la stessa domanda va sottoposta all’esame della Commissione compiutamente istruita. Ovviamente, in caso di domanda presentata in ritardo, l’accoglimento per decorso del termine previsto per la decisione (20 giorni) e’ limitato al periodo per il quale la legge consente che il trattamento sia erogato (ossia per i 7 giorni anteriori alla data di presentazione della domanda). Del pari, in caso di domanda avanzata per periodi di sospensione iniziati ma non ancora conclusi alla data di presentazione della stessa, l’accoglimento dovra’ intendersi limitato alle giornate di sospensione gia’ verificatesi. La decisione della Commissione va comunicata sia al datore di lavoro che ai lavoratori. A termine di legge il trattamento di integrazione va pagato direttamente ai singoli lavoratori interessati entro 60 giorni dalla data della deliberazione della competente Commissione provinciale (art. 17 della legge 8.8.1972, n. 457). A seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. di categoria   le integrazioni salariali vanno liquidate entro 90 giorni dalla data in cui le domande sono pervenute alla competente Sede dell’Istituto. Detto termine si applica quando le domande presentano tutti i requisiti di regolarita’ e le Sedi sono in possesso della documentazione essenziale (ad es. bollettini meteorologici, decreti dichiarativi dallo stato di calamita’, etc.). In caso contrario il termine si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla avvenuta regolarizzazione della documentazione necessaria. La liquidazione va effettuata con riserva di successivo recupero qualora dalla verifica di fine anno risulti la non sussistenza del requisito minimo occupazionale di 181 giornate; in tale caso, infatti, il pagamento delle integrazioni e’ da considerare indebito. In questo caso, come in ogni altro caso in cui le integrazioni corrisposte risultino indebite, deve essere dato corso all’azione del recupero delle somme indebitamente erogate oltre che a carico del lavoratore – per restituzione dell’indebito oggettivo (art. 2033 C.C.) – anche a carico del datore di lavoro, ogni qualvolta l’indebito sia stato determinato dal suo comportamento doloso o colposo (azione di risarcimento per fatto illecito – art. 2043 C.C.) Il datore di lavoro deve infatti considerarsi responsabile di eventuali indebite erogazioni di integrazioni salariali determinate da erronea o omessa comunicazione di circostanze che aveva l’obbligo di comunicare (esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con impegno contrattuale a far svolgere almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro, indicazione della causa non imputabile che ha determinato la sospensione dell’attivita’ lavorativa e delle giornate comprese nel periodo di sospensione per le quali gli consti che non e’ dovuta l’integrazione salariale).


Pertanto ,ormai  la    Commissione provinciale di cui all’art. 14, L. n. 457/1972. deve pronunciare entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione,mentre in caso   di  mancata pronuncia ,la richiesta s’intende accolta e questo vale anche per la domanda   presentata tardivamente e  non  decisa dalla Commissione provinciale entro il termine di 20 giorni dalla  ricezione  ,nel senso che la stessa   si riterrà   ugualmente accolta ,ma limitatamente ai periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa  . 

 

Al fine di consentire di attivare la tutela amministrativa,la decisione sulla domanda della cisoa va notificata sia al datore di lavoro,che ai lavoratori inressati,che hanno a disposizione , ex art. 18, L. n. 457/1972 , 30 giorni  dalla comunicazione dell’esito  negativo per presentare ricorso    al Comitato amministratore per le prestazioni non pensionistiche. Inoltre il ricorso si può  comunque produrre  decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di integrazione alla Direzione provinciale del lavoro competente, qualora nel termine di cui sopra la procedura non sia intervenuta.La decisione del Comitato sui    ricorsi ha carattere definitivo,restando  stabilito peraltro che contro le  decisioni del Comitato e, comunque, dopo 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la pronuncia dello stesso organo, gli interessati possono ricorrere alla magistratura ordinaria   

 

5. Ammontare e corresponsione dell’integrazione

L’art. 18 della legge L. n. 164/1975, fissa la misura  d dell’integrazione salariale   all’80 % della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 3, L. n. 457/1972 e corrisposta nel periodo di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l’evento.

   L’integrazione è dovuta per le giornate di sospensione nelle quali lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato impedito da cause oggettive non imputabili alla volontà delle parti ,nonchè per le eventuali giornate di assenza non retribuite comprese nel periodo di sospensione.

Non sono di contro oggetto di integrazione salariale, oltre le giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità, sciopero,   le seguenti giornate:

– domeniche ovvero giornate di riposo settimanale non coincidenti con la domenica;

– festività retribuite per legge o per contratto;

– permessi;

– giornate oggetto di sospensione ma successivamente 

L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino
ad un massimo di 40 ore settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto
di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,54% (corrispondente
all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Al lavoratore che
percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.
Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali
della retribuzione:
¡ paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri;
¡ indennità di contingenza;
¡ aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il
periodo di CIG);
¡ aumenti contrattuali.
A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano
elementi fissi della retribuzione, quali:
¡ maggiorazioni di turno;
¡ indennità di trasferta;
¡ indennità di mensa;
¡ indennità di cassa;
¡ indennità di trasporto.
L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente
in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate

 

  Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare per conto dell’Inps agli O.T.I. il trattamento di cisoa,l’obbligo di anticipazione ha effetto dalle domande presentate a decorrere dall’1.10.2007. Peraltro si ricvorda che in materia di cigo è consentita eccezionalmente la  possibilità di corrispondere direttamente ,da parte dell’Inps,ai lavoratori ,in talune ipotesi,le integrazioni salariali ordinarie ,derogando al disposto di cui all’art.12 del dec.leg.vo lgt n.788/1945 .Nel caso in cui l’azienda sia cessata opèpure versi in situazione di crisi finanziaria e quindi non si possa assolvere all’obbligo di anticipazione del tratrtamento d’integrazione salariale l’Inps procederà al pagamento diretto .La richiesta di pagamento diretto della cisoa,già autorizzata e non ancora percepita dai lavoratori,potrà essere fatta ,oltre che dal titolare o dal rappresentante dell’azienda agricola,anche dai dipendenti titolari del diritto ovvero dai loro  rappresentanti alla  sede dell’Istituto territorialmente competente,allegando la documentazione prevista allo scopo. Nel  pagamento occorre rispettare il massimale stabilito per l’intervento ordinario nell’industria  ,fatta eccezione per le   integrazioni concesse per intemperie stagionali   ,nonchè    la riduzione ex art. 26, L. n. 41/1986 in misura pari all’importo derivante dall’applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti  .

6 bis Durata trattamento

Ai sensi dell’art. 8, L. n. 457/1972, le integrazioni salariali non possono essere corrisposte per un periodo superiore ai 90 giorni nel corso di un anno (INPS circ. n. 668/1973).

 

Verifica del limite

La verifica del limite di 90 giornate di integrazione salariale nell’anno, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali alla fine di ogni anno solare e con riferimento all’anno stesso, salvo i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno solare, per i quali la verifica viene effettuata con riferimento ai 12 mesi seguenti o precedenti la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro (INPS circ. n. 5648/1977).

Nel caso in cui, non si raggiunga il requisito occupazionale nell’anno per motivi indipendenti dalla volontà delle parti (quali: l’infortunio, la malattia, le assenze obbligatorie per gravidanza e puerperio, il servizio militare), la verifica del requisito occupazionale viene effettuata facendo riferimento ai 12 mesi precedenti o successivi al periodo di assenza per infortunio, malattia, ecc., a seconda che i periodi per i quali sono state concesse le integrazioni salariali nell’anno siano precedenti o seguenti il periodo di assenza, la verifica del limite dei 90 giorni dovrà essere fatta facendo riferimento ai medesimi periodi (INPS circ. n. 5288/1979).

 Conversione del trattamento

Poichè ai sensi dell’art. 21, comma 5 della L. n. 223/1991 il trattamento d’integrazione concesso a norma della predetta disposizione (v. p. 8) non concorre al raggiungimento del limite massimo di 90 giorni di cui sopra, potranno essere convertite ed attribuite ai sensi del citato articolo le giornate di trattamento ordinario concesse a norma dell’art. 8 della L. n. 457/1972 eccedenti il predetto limite massimo (INPS circ. n. 146/1992).

 

 

 7. Riflessi su altre forme di tutela previdenziale

 

Il secondo comma dell’art. 8, L. n. 457/1972 stabilisce che  ai lavoratori beneficiari del trattamento d’integrazione spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo le norme generali e lo stesso viene corrisposto direttamente dall’INPS congiuntamente a quello per le giornate di effettivo servizio   

 

  Ai sensi dell’art. 27, L. n. 457/1972, i periodi di integrazione salariale sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti  . 

RICORSI

Avverso i provvedimenti della Commissione provinciale e’ ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Il ricorso puo’ essere presentato anche quando siano decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che la Commissione provinciale abbia deliberato (14). Esso puo’ essere proposto dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati. La facolta’ di proporre ricorso e’ altresi’ riconosciuta, ai sensi degli artt. 9 e 18 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a ciascuno dei partecipanti alle sedute della Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale (compreso, quindi, il rappresentante dell’Istituto in seno alla Commissione). Il rappresentante dell’Istituto deve provvedere alla formulazione del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e alla sua trasmissione alla Sede centrale, precisando gli elementi che potrebbero essere oggetto di considerazione da parte del Comitato anche in vista dell’esame dell’opportunita’ di disporre la sospensione del provvedimento impugnato. Dell’avvenuta presentazione di tale ricorso deve essere data immediata comunicazione agli interessati (azienda e lavoratori) con l’indicazione delle relative motivazioni, al fine di consentire agli stessi la produzione di controdeduzioni, e della eventualita’ che l’esecuzione del provvedimento impugnato venga sospesa dall’Organo decidente, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 24 novembre 1971, per gravi motivi su istanza del ricorrente o anche d’ufficio (15). I ricorsi devono essere trasmessi alla Sede centrale con la massima tempestivita’, corredati da una dettagliata ed esauriente indicazione degli elementi che hanno determinato la decisione della Commissione Provinciale. Dovra’ essere, nel contempo, fornita ogni notizia utile a sostegno o confutazione delle argomentazioni addotte dal ricorrente nell’impugnativa. Contro le decisioni del Comitato Amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Comitato adito si sia pronunciato, spetta all’interessato l’azione avanti l’Autorita’ giudiziaria

 

8. Disciplina speciale ex L. n. 223/91

 

 

A norma dell’art. 21 della L. n. 223/1991 hanno diritto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’art. 8 della L. n. 457/1972   anche:

a) i quadri, gli impiegati ed operai a tempo indeterminato sospesi per riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese con almeno 6 lavoratori (o 4 se nell’anno precedente è stata impiegata manodopera agricola per almeno 1.080 giornate). Le esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale sono accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee INPS;

b) i lavoratori agricoli sopra indicati, dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590   

In entrambi i casi suesposti il trattamento può essere erogato, anche in mancanza del requisito occupazionale previsto dal citato art. 8 della L. n. 457/1972 (181 gg. di lavoro prestato annualmente presso la stessa azienda), ai lavoratori che sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno.

Le integrazioni riconosciute a norma del predetto art. 21 devono essere erogate nel rispetto del massimale di cui alla L. n. 427/1980 per tutto il periodo della loro corresponsione .

 Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale le aziende interessate dovranno presentare apposita domanda, utilizzando il mod. I.S. Agr.1, contraddistinto con l’indicazione della normativa invocata e corredato dal relativo mod. I.S. Agr.1 bis, nonchè il mod. I.S. Agr./L. n. 223/1991, qualora la richiesta di integrazione salariale sia dovuta a sospensione per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale      n. 

 Il trattamento d’integrazione ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L. n. 223/1991 spetta per un massimo di 90 giorni.

 . E’ previsto, ex art. 21, comma 3, L. n. 223/1991, il versamento alla Gestione prestazioni temporanee di un contributo pari al 4% del trattamento in questione, da parte delle imprese che si avvalgono del trattamento stesso, nei casi di riconversione e ristrutturazione aziendale  

9. CIGS in deroga per lavoratori agricoli

In favore delle imprese e delle cooperative agricole in teressate da processi di crisi,    ristrutturazione  ,riorganizzazione e riconversione in deroga  alla disciplina generale  possono  assegnate risorse finaziarie  specifiche da utilizzare  per l’intervento della cigs  al personale a tempo determinato ovvero   ,in presenza  di eventi di carattere eccezionale ed imprevisto,   anche ai lavoratori stagionali ed avventizi con un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giornate   in un biennio presso l’azienda che  richiede la cigs

Quanto sopra risulta   gia’ avvenuto nel 2008 con il decreto interministeriale  del 18.7.2008, che ha autorizzato l’utilizzo di 20 milioni di euro a detto fine,dettando modalità e condizioni operative al riguardo.

ACCORDI E CONSULTAZIONE SINDACALE


Gli accordi attuativi dell’accordo governativo sono stipulati tra le Parti sociali e le Istituzioni a livello territoriale.

Il verbale di consultazione sindacale sarà sottoscritto dall’azienda interessata, eventualmente assistita dall’Associazione di appartenenza che ha sottoscritto l’accordo territoriale.
Il verbale va allegato alle domande.

Il verbale di accordo deve essere posto a conoscenza dei lavoratori interessati ed è a carico dell’azienda la notifica della sospensione in CIGS al lavoratore.

Nel verbale va, in via generale, evidenziato:

  • che l’azienda rientra nel campo di applicazione della norma
  • l’impossibilità per le aziende di accedere ai trattamenti di cui all’art. 1 e all’art. 21 della l. 223/91
  • che i lavoratori che saranno collocati in CIGS non beneficino, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connessi alla sospensione dell’attività lavorativa.

AZIENDE DESTINATARIE DELLA CIGS


Le aziende a cui può essere riconosciuta la CIGS in deroga sono le imprese agricole e le cooperative agricole che non possono più accedere ai trattamenti previsti dall’art. 1 e dall’art. 21 della l. 223/91.

Per l’individuazione delle stesse si richiama il contenuto dei messaggi e delle circolari emanate in materia dal Presidio Unificato Previdenza Agricola.

Il riconoscimento dell’azienda sarà effettuata attraverso il suo codice fiscale o la sua partita iva.


LAVORATORI BENEFICIARI


  • Dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in possesso di un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giornate presso la stessa impresa che fa la richiesta di CIGS, e,
  • in presenza di eventi di carattere eccezionale ed imprevisto anche operai stagionali ed avventizi che abbiano un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni, nel biennio che precede il 01/01/2008, presso l’azienda che richiede l’intervento. (msg . 026023 del 19/11/2008)

LAVORATORI ESCLUSI


Sono esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Prestazione di attività lavorativa durante i periodi di integrazione – Sanzioni

A norma dell’art. 8, D.L. n. 86/1988, il lavoratore che svolga attività di lavoro (autonomo o subordinato) durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate (v. anche art. 9, L. n. 457/1972).

Il lavoratore decade dal diritto all’intero trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede INPS dello svolgimento della predetta attività (v. anche INPS messaggio n. 50585/1989).

Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50% del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.

PERIODI E DURATA DEL TRATTAMENTO


Il trattamento è autorizzato solo per periodi di sospensione dal lavoro, e non anche per riduzioni dell’orario di lavoro.

Pertanto, dal momento che il modello IG Str/Aut/crisi prevede “ore” di sospensione e non giornate, sarà cura delle aziende, nella sua compilazione, trasformare le giornate in ore, considerando una settimana composta di 8 ore giornaliere su 5 giorni.


La domanda può essere presentata per un periodo, anche non continuativo, in accordo con quanto stabilito negli accordi attuativi stipulati a livello territoriale.


QUANTO


L’importo è pari all’ 80% dell’ultima retribuzione percepita non oltre il massimale previsto dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni.


INCOMPATIBILITÀ


E’ incompatibile la richiesta del trattamento di integrazione straordinaria con quella del trattamento ordinario.


DECADENZA


Il lavoratore sospeso in CIGS, qualora inizi un rapporto di lavoro, deve darne immediata comunicazione alla sede competente. In caso di mancata comunicazione decadrà dal trattamento dall’inizio del periodo autorizzato e per l’intero periodo previsto, con conseguente restituzione delle somme eventualmente erogate.


MODALITÀ DI PAGAMENTO


L’integrazione salariale sarà erogata in forma diretta dall’Istituto, secondo le modalità di pagamento indicate dal lavoratore stesso (bonifico postale o accredito in conto corrente bancario o postale).


LA DOMANDA


La domanda, su mod.IGI15/STR (SR100) con allegati i mod. IG Str/Aut(SR 41), deve essere indirizzata alle sede provinciale Inps competente per il territorio in cui è ubicata l’unità produttiva dell’azienda, ovvero inviata in via telematica.

Il modello SR41 non dovrà riportare, nel quadro B, i dati inerenti alle detrazioni per oneri di famiglia.

Per tali dati, infatti, dovrà essere utilizzato ed allegato alla domanda il nuovo “Modello detrazioni”, reperibile nel sito della modulistica on line dell’Istituito, sezione “Moduli vari”, col cod. MV10.


CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE IMPRESE


Per quanto riguarda gli obblighi contributivi le imprese e cooperative agricole, per il periodo di utilizzo, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, nella misura del 4,5 per cento dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.



 

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