1.Considerazioni introduttive
La Cassa integrazione guadagni appare lo strumento con cui è possibile intervenire per sostenere le imprese che ,per eventi conseguenti a situazioni di crisi o difficoltà indicate dalla legge, sono indotte a sospendere o contrarre transitoriamente l’attività , essendo responsabili per i danni patiti dai dipendenti .
L’ Inps interviene erogando , in sostituzione della retribuzione , un’indennità in favore dei lavoratori delle predette aziende che nel periodo considerato risultano sospesi dal lavoro, ovvero utilizzati al lavoro ad orario ridotto per i detti eventi.
Tale intervento è diversamente articolato a seconda delle circostanze che originano la situazione di difficoltà del settore economico di appartenenza dell’azienda interessata.
2. Aziende interessate ed escluse
Le integrazioni salariali ordinarie sono previste per le imprese industriali e vi rientrano le lavorazioni accessorie non industriali che sono direttamente connesse con l’attività delle stesse aziende .Inoltre possono beneficiarne anche le società cooperative svolgenti attività similari a quelle industriali ed infine sono comprese
le imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Dall’intervento ordinario della Cassa integrazione sono escluse:
– le imprese di navigazione marittima ed aerea o ausiliarie dell’armamento ;
– le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, ivi comprese le imprese ausiliarie aventi in appalto servizi che si identificano con i compiti di esercizio di linea propri (manovre, scambi e freni, frenatori, smistamento carri) o collaterali (manipolazione merci su scali e impianti ferroviari) delle imprese ferroviarie ;
– le imprese industriali esercenti impianti di trasporto e risalita a fune;
– le imprese ferro-tramviarie esercenti autoservizi integrativi del trasporto su rotaia
– le imprese esercenti autoservizi pubblici di trasporto ;
– le imprese dello spettacolo ;
– le imprese della pesca industriale e della piccola pesca ;
– le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari ;
– le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, barrocciai e simili
-le imprese del terziario,del credito ,delle assicurazioni e dei servizi tributari;
– le compagnie ed i gruppi portuali ;
– le società e gli enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.,limitatamente ai soci con rapporto di lavoro dipendente.
3. Lavoratori beneficiari ed esclusi
Beneficiari dell’integrazione salariale possono essere i lavoratori subordinati delle categorie degli operai,impiegati e quadri in forza con rapporto a tempo indeterminato o determinato ,a tempo pieno o pat time,compresi quelli in prova.
Inoltre la cigo può essere riconosciuta a:
-ai dipendenti dell’appatatore
-agli assunti con contratto d’inserimento
-agli assunti con contratto di lavoro ripartito
-ai soci e dipendenti delle cooperative destinatarie della cig .
Sono esclusi dall’integrazione salariale ordinaria:
– i lavoratori con qualifica di dirigente; gli apprendisti ; i lavoratori a domicilio ;
– gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa e del loro nucleo familiare ;
-i lavoratori somministrati.
4. Cause integrabili
L’integrazione salariale ordinaria spetta per lavoratori sospesi dal lavoro o che rendono prestazioni ad orario ridotto per effetto di:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai;b crisi temporanee di mercato ( “mancanza di lavoro, di ordini o commesse , esaurimento della disponibilità del magazzino”, “saturazione delle scorte”) c) eventi oggettivamente non evitabili, in quanto non prevedibili ed estranei al normale rischio d’impresa (Esempio:mancanza di scorte,interruzione fornitura energia elettrica,ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie,occupazione dell’azienda da parte di disoccupati,eventi naturali-terremoti,alluvioni o maltempo nelle lavorazioni all’aperto)
b) Peraltro è da tener presente che la sospensione determinata dall’ordine dell’autorità in relazione alla mancata osservanza delle misure di sicurezza è evento imputabile al datore di lavoro ed esclude l’integrazione salariale,al pari della serrata,dell’inventario annuale esd ogni fatto imputabile al datore di lavoro ed ai lavoratori.
Per quanto riguarda lo sciopero ,è da dire che lo stesso non può considerarsi causa integrabile della cig,a meno che la mancata prestazione dei lavoratori destinatari dell’integrazione salariale deriva dallo sciopero posto in essere da altra maestranza nell’ambito della stessa unità produttiva. E’ da osservare altresi’ che se durante la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro interviene lo sciopero,ai lavoratori spetta comunque l’integrazione salariale ,salvo espressa e documentata rinuncia dei lavoratori interessati .
Infine occorre rilevare che il riconoscimento del diritto all’integrazione è comunque subordinato alla previsione della riammissione dei lavoratori sospesi nell’attività produttiva dell’impresa, per cui la ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutata a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda, sulla base delle previsioni del datore di lavoro e delle risultanze della consultazione sindacale
5. Procedura d’intervento
A norma dell’art. 5, Legge . n. 164/1975, nei casi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o sospensione dell’attività, l’azienda deve comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l’azienda o le Rappresentanze sindacali di cui sopra possono richiedere, entro tre giorni dalla comunicazione aziendale, l’effettuazione di un esame congiunto (da esaurirsi entro i cinque giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
Nei casi invece in cui tale contrazione o sospensione non sia indifferibile, l’azienda deve comunicare preventivamente alle Rappresentanze sindacali aziendali e, per il tramite dell’Associazione territoriale degli industriali (cui aderisce o conferisce mandato), alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. L’azienda o le Rappresentanze sindacali di cui sopra possono richiedere l’effettuazione di un esame congiunto della situazione in ordine ai problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta dell’esame (entro 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti).
L’esito della consultazione sindacale non è vincolante per la Commissione dell’Inps cui compete la decisione sulla richiesta d’intervento.
All’atto della richiesta di ammissione all’intervento della Cassa, l’azienda deve comunicare di aver provveduto agli adempimenti di cui sopra.
La mancanza o l’irregolare procedura di consultazione sindacale ,oltre a determinare le oo.ss.ad attivare un’azione per condotta antisindacale ex art.28 legge n.300/ 1970,nella prassi comporta la pronuncia di non ammissione della domanda di cigo da parte della Commissione Inps ed a seguito di ricorso dell’azienda si registra la decisione del Comitato competente in materia di sottoporre la pratica ad un nuovo esame della Commissione suddetta previo a espletamento da parte dell’azienda della procedura di consultazione sindacale.
Se la procedura si conclude con un accordo,che può contenere clausole obbligatorie che sono vincolanti soltanto per le parti firmatarie ed anche quelle di carattere normativo a favore dei lavoratori ,quali sono ad esempio quelle sulla rotazione,sui tempi di rientro al lavoro,da cui deriva un diritto soggettivo dei dipendenti al ritorno al lvoro,salvo che il datore di lavoro non fornisca la prova di situazioni sopravvenute impeditive a dare rispetto alle intese sottoscrttte.
6. La domanda all’INPS
L’art. 7, L. n. 164/1975 dispone che la richiesta di autorizzazione, redatta sul mod. IGi 15, deve essere inviata all’INPS ,nella cui circoscrizione è ubicata l’unità produttiva interessata ,a prescindere dall’eventuale accentramento contributivo presso altra sede, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana (a questi fini si considerano 7 giorni da lunedì a domenica) in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell’attività lavorativa ,sottolineando in proposito che in relalazione al tenore letterale del dettato legislativo, l’INPS valuta e che il termine in questione decorra dal giorno di scadenza del periodo di paga .
Peraltro è da precisare che nell’ipotesi in cui nell’ultimo giorno utile gli sportelli degli uffici INPS risultino chiusi al pubblico (ad esempio per festività), il termine finale viene prorogato al primo giorno di apertura successivo.
Il citato art. 7, L. n. 164/1975 prevede poi ai commi 2 e 3 che se la richiesta viene inoltrata in ritardo l’integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della sua presentazione.
In caso di omessa o tardiva presentazione, l’azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all’integrazione non percepita.
Nella domanda, sottoscritta personalmente dall’imprenditore o dal suo rappresentante dovra essere indicato in particolare : le cause della sospensione o della riduzione di orario con la durata relativa, il numero dei lavoratori interessati, le ore di effettivo lavoro, la previsione circa la data di ripresa dell’attività produttiva, valutata in rapporto ai limiti temporali di concessione e riferita all’unità produttiva nel suo complesso,fornendo inoltre gli elementi oggettivi atti a dimostrare la capacità dell’impresa di continuare la sua attività una volta concluso il periodo di contrazione di lavoro. .
IN ordine alla previsione di ripresa ,appare illuminante quanto riportato nel messaggio inps n.6990 del 27.3.2009.
“
INPS Roma, 27 marzo 2009
D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio Direzione Messaggio N. 006990
Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali
Oggetto: CIGO – applicazione dell’art. 6 L. 164/75 – ripresa dell’attività produttiva – proroghe trimestrali.
Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale segnalazioni relative all’adozione, da parte di alcune Commissioni provinciali, di prassi, nella valutazione degli elementi per l’autorizzazione alle integrazioni salariali, non coerenti con la normativa, che rischiano di aggravare la situazione di temporanea difficoltà in cui versano le aziende richiedenti.
In primo luogo viene segnalato che alcune Commissioni Provinciali, contrariamente agli indirizzi già espressi dall’Istituto, valutano l’accoglimento delle domande di CIGO solo dopo l’avvenuta ripresa dell’attività produttiva da parte della ditta richiedente.
A tal proposito è necessario ribadire che il giudizio della Commissione circa la certa “riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa” (di cui all’art. 5, comma 1, del DLCPS 12.8.47 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Come affermato nella circolare dell’Istituto n. 130 del 14.7.2003, tale giudizio “è il risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che del contesto economico-produttivo in cui le medesime si trovano ad operare, entrambi riferiti all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenzialeTale orientamento è stato successivamente ribadito con i messaggi n. 16061-22312-24385 del 2005In secondo luogo risulta che, ai fini della concessione di proroghe dell’intervento CIGO successive ai primi tre mesi, alcune Commissioni provinciali richiedano la ripresa dell’attività produttiva da parte dell’impresa richiedente.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 6 della legge n. 164/1975, al comma 1, espressamente stabilisce che “l’integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi “. In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, “qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.
Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell’attività lavorativa può essere imposta all’impresa nell’ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell’ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all’impresa dei requisiti per accedere all’intervento medesimo. La ripresa dell’attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria.
7. L’autorizzazione dell’Inps
Sia nei casi di sospensione che in quelli di riduzione dell’attività lavorativa è competente a decidere, in prima istanza, sulle richieste di integrazione, la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni – di cui all’art. 8, L. n. 164/1975 – presieduta dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro e nella quale sono rappresentate le organizzazioni sindacali imprenditoriali e dei lavoratori.
La Commissione di cui sopra è altresì competente a decidere le richieste di proroga – di cui all’art. 6, L. n. 164 – anche se dirette, a seguito di situazioni eccezionali, ad ottenere un prolungamento dell’integrazione oltre il limite di durata massima (13 settimane) ed ancorchè non vi sia soluzione di continuità con il precedente periodo (a questi fini – come precisato dall’INPS anche una sola settimana di effettiva ripresa dell’attività, deve considerarsi interruttiva del periodo massimo consecutivo di 13 settimane).
Avverso la decisione della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato amministratore per le prestazioni temporanee che decide in via definitiva ,mentre la presentazione del ricorso non sospende l’efficacia della deliberazione
A seguito di decisione positiva dell’organo collegiale, la Sede INPS provvede ad informare il datore di lavoro interessato , a cui trasmette il modulo di autorizzazione IGi 6 in cui si precisa :
– periodo per il quale l’azienda può erogare l’integrazione salariale;
– numero delle settimane interessate, dei lavoratori beneficiari e delle ore integrabili per ciascuna settimana, distintamente per i lavoratori sospesi e quelli lavoranti ad orario ridotto;
– indicazione che la riduzione o sospensione è stata o meno determinata da “eventi oggettivamente non evitabili” con avvertenza che nel secondo caso l’azienda è tenuta al versamento di un contributo addizionale sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale
Per effetto dell’autorizzazione , al lavoratore interessato viene riconosciuto un diritto soggettivo perfetto alla prestazione previdenziale in parola,restando precisato tra l’altro che anche in caso di eventuale risoluzione del rapporto per licenziamento o dimissioni, al lavoratore spetta comunque fino alla data di detta risoluzione di conseguire la cigo autorizzata .
E’ del pari da sottolineare che l’eventuale mancata ripresa dell’attività lavorativa alla scadenza del periodo d’integrazione di per sé non fa venir meno la legittimità dell’autorizzazione e non determina l’obbligo di restituire l’integrazione salariale a carico dell’azienda.
8. Rapporti tra intervento ordinario e straordinario
Si possono determinare le seguenti differenti situazioni:
a) è possibile l’autorizzazione dell’intervento ordinario per un periodo immediatamente precedente al periodo per il quale è già stata concessa l’integrazione salariale straordinaria;
b) di regola l’emanazione di un decreto concessivo dell’intervento straordinario preclude la possibilità di autorizzare contemporaneamente il trattamento ordinario ,posto che le situazioni che possono dar luogo alla contestuale concessione dell’integrazione salariale ordinaria devono considerarsi estrinsecazione della causale che ha giustificato l’intervento straordinario .
c ) nel caso in cui sia emanato un decreto ministeriale concessivo del trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo coincidente ovvero successivo a quello per il quale sia stato già autorizzato l’intervento ordinario, spetta agli organi della Cassa valutare se l’autorizzazione a quest’ultimo debba essere confermata o revocata.
8 bis Successione di cigo e cigs
Riguardo all’argomento del titolo ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sui messaggi Inps n.25623 del 12. 10.2010 e n.19350 dell’11 10.2011.
Nel primo l’Istituto inopinatamente ,stante la esplicita e chiara previsione dell’art.6 della legge n.164/75 ,secondo cui :”Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale ,una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita’poduttiva per la quale l’integrazione è stta concessa ,quando sia trascordo un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa”,ha stabilito quanto segue.
“Continuano a pervenire quesiti circa la possibilità che un’azienda che abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.
“Con messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009 è stato chiarito che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime” basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l’autorizzazione di CIGO.”
“In proposito, tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.”
Nel secondo,preso atto che il ritenere “ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge”, in effetti si poneva oggettivamente in contrasto con la disposizione dell’art.6 sopra citato ,ha ritenuto confacente fare un’importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per consentire che dopo un periodo di cigo ,seguito da uno di cigs ,venga ammesso senza soluzione di continuita’ un ulteriore periodo di cigo.
Infatti nel messaggio dell’11 otobre 2011 l’Inps precisa opportunamente che ,nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/75, di ritenere che l’anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa,ma solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.
Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
9 .Importo dell’integrazione
In base all’art.2 della legge n.164/1975,la cigo spetta in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestata,comprese tra le zero ed il limite dell’orario contrattuale osservato,ma comunque non oltre le quaranta ore settimanali
L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino
ad un massimo di 40 ore settimanali. L’ammontare deve essere poi ridotto
di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al 5,54% (corrispondente
all’aliquota contributiva a carico degli apprendisti). Al lavoratore che
percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.
Per il calcolo dell’integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali, della retribuzione:
¡ paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri;
¡ indennità di contingenza;
¡ aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il,periodo di CIG);
¡ aumenti contrattuali.
A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali:
¡ maggiorazioni di turno;
¡ indennità di trasferta;
¡ indennità di mensa;
¡ indennità di cassa;
¡ indennità di trasporto.
L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate
Per gli importi massimi si rinvia alla
Secondo le istruzioni fornite dall’INPS, per ragguagliare il massimale mensile alle ore di integrazione autorizzate nell’ambito di ogni mese, occorre dividere l’importo massimo mensile per il numero delle ore di lavoro comprese, secondo il normale orario di lavoro aziendale, nel mese considerato. A tal fine vanno considerate, per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, anche le giornate in cui, secondo il calendario, si celebrano festività infrasettimanali. Per i lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile vanno sempre escluse le festività del 25 aprile e del 1° maggio e, limitatamente ai primi 15 giorni di sospensione, le altre festività infrasettimanali.Sono altresì escluse le festività che ricorrono in settimane lavorate ad orario ridotto .
9 bis . Le ore integrabili
L’integrazione nella misura indicata viene corrisposta – ex art. 2, L. n. 164/1975 – per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale orario di lavoro, fino al limite massimo stabilito.
Vanno escluse dall’integrazione:
– le ore di mancata prestazione per cause che comportano un trattamento economico a carico dell’azienda, quali: per tutti i lavoratori, i periodi di ferie e le festività nazionali del 25 aprile e del 1° maggio; per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, le festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle prime due settimane di sospensione; in caso di riduzione di orario il trattamento per festività è sempre a carico dell’azienda 50/1982).
– i periodi di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (
– i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell’azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa
– i periodi di riduzione o sospensione dell’attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate (
In relazione a quanto sopra e secondo quanto precisato dall’INPS , le ore integrabili si ricavano sottraendo dall’orario massimo considerato (40 ore o minor orario contrattuale):
– le ore di effettiva prestazione;
– le ore di mancata prestazione per le quali non è previsto l’intervento della Cassa integrazione guadagni.
A norma dell’art. 12, D.Lgs.Lgt. n. 788/1945, l’integrazione va corrisposta dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga
La liquidazione dei ratei delle competenze ultramensili (gratifica natalizia, premio annuale) viene invece effettuata nel mese di normale erogazione delle competenze stesse ( .
All’atto dell’erogazione l’azienda deve farsi rilasciare dal lavoratore interessato una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che lo stesso non ha prestato alcuna attività remunerata durante il periodo cui si riferisce l’integrazione salariale.
In base all’art. 26, L. n. 41/1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti
Sulle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale, al netto della riduzione contributiva di cui sopra, è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nella misura dell’8% (4% per le imprese fino a 50 dipendenti) sull’importo delle integrazioni erogate.
Stante il disposto dell’art. 13, L. n. 164, ai fini del computo dei dipendenti devono essere considerati tutti i lavoratori in forza compresi dunque i dirigenti ed i lavoratori a domicilio; dovrebbero invece ritenersi esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di reinserimento o di formazione e lavoro.
Il contributo di cui sopra non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell’attività sia stata determinata da “eventi oggettivamente non evitabili”. Per tali s’intendono glii eventi che sono assolutamente estranei alla sfera di disponibilità del datore di lavoro ( per esempio: sospensione dell’attività degli impianti a seguito di mancato rifornimento delle materie prime per un improvviso e totale sciopero ferroviario, laddove la ferrovia costituisca l’unico mezzo di trasporto tecnicamente utilizzabile) e che non possono considerarsi rientranti nel normale rischio d’impresa.
Le somme corrisposte a titolo d’integrazione salariale sono soggette – ex art. 10, comma 5, L. n. 887/1984 – alle ritenute a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In caso di cessazione dell’impresa ovvero di crisi finanziaria aziendale , su istanza dell’azienda o degli stessi lavoratori,allegando la documentazione stabilita allo scopo,può esssere autorizzato il pagamento diretto della cigo da parte dell’Inps ai beneficiari .
10 . La durata dell’integrazione
L’art 2. 6, Legge n. 164/1975 dispone che l’integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi (13 settimane) consecutivi, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane). Superato tale limite, per la stessa unità produttiva non possono essere richiesti ulteriori interventi della Cassa prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva
In caso di interventi non consecutivi, la durata dell’integrazione non può comunque eccedere 12 mesi (52 settimane) nell’arco di un biennio (fermo restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana).
Sull’argomento di cui al titolo ,disciplinato dall’art.6 della legge n.164/75 Cigo industria) e dall’art.1 della legge n.427/75 /Cigo edilizia) risultano intervenuti nel 2009 indicazioni di chiarimento applicativo dall’Inps.con le circolare n.58/09 e n.116/09.
Nel primo documento si legge quanto segue:
“L’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, stabilisce che «l’integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi».
Tali limiti – trimestrale e mensile – computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio.
Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia di organizzazione lavorativa – caratterizzata da una estesa flessibilità – ed all’assetto orario che le imprese – soprattutto in questo periodo – intendono adottare nello svolgimento dell’attività produttiva.
Nell’ attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale.
A tal fine si è definita una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’ intesa con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Pertanto i limiti massimi di cui alla norma sopra riportata possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Tale nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme – dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro.”
Nel secondo doumento si prevede che:”Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.
Pertanto, anche il conteggio dei limiti temporali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata “crisi aziendale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.”
Pertanto , per l’integrazione salariale ordinaria sia dell’industria che dell’edilizia risulta vigente una nuova modalità di computo ,in base a cui i limiti massimi previsti dal’art.6 della legge n.164/75 e dall’art.1 della legge n.427/75 possono essere stabiliti avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Resta inteso che , a differenza dell’ipotesi d’integrazione salariale utilizzata in tutti i 5/6 giorni di ciascuna settimana per tre mesi continuativi fa sì che sussista coincidenza tra trimestre dinteressato dall’intervento previdenziale e trimestre solare , la nuova modalità di computo esclude detta coincidenza, in quanto i tre mesi di cig , da utilizzare in alcuni dei 5/ 6 giorni e non in tutte le settimane ,non essendo consecutivi vengono “spalmati ‘” in un arco temporale più ampio rispetto al trimestre solare.
Vale a dire:
– se la richiesta di cig è per tre mesi consecutivi con inizio al 1° aprile ,le tredici settimane comprenderanno il periodo aprile-giugno;
-se la richiesta di cig è per tre mesi non consecutivi con inizio sempre al 1° aprile ,le tredici settimane si completeranno ben oltre il periodo aprile -giugno ,che sarà determinato dal numero delle giornate di effettiva sospensione del lavoro ,dovendo considerare usufruita una settimana soltanto allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta ,così da consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di permettere alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale.
Rispetto a quanto sopra, cio’ che si ritiene non essere cambiato è il permanere della validita’ delverbale sottoscritto dai rappresentanti aziendali e sindali a conclusione della procedura di consultazione sindacale ,significando che se le parti hanno stabilito di utilizzare 13 settimane di cig ,il verbale conserva la sua validita’ ed efficacia ad ogni effetto di legge sino al decorso di tre mesi di calendario dalla data d’inizio dell’integrazione , se l’utilizzazione della stessa è avvenuta in maniera continuativa in 5/6 giorni di tutte lesettimane del trimestre,mentre se la sospensione del lavoro risulta esercitata in azienda secondo le modalita’ di computo prevista dalle circolari inps n.59 e n .116 del 2009, il verbale in questione conserva la propria validita’ e funzione sino allo scadere di tutte le 13 settimane di cig convenute dale parti,apparendo illogico e ingiusticabile pretendere un nuovo confronto tra datore di lavoro ed oo.ss. quando non risulta ancora utilizzato l’intero periodo di cig su cui le parti si sono già confrontate e concordate a norma di legge.
In base al citato art. 6, L. n. 164, i periodi di sospensione determinati da eventi “oggettivamente non evitabili” (eventi determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all’azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d’impresa) ed i periodi di chiusura per ferie collettive non si considerano ai fini del calcolo dei limiti massimi di intervento della Cassa integrazione
Ai fini del computo del biennio mobile , per ogni domanda di intervento si considera la prima settimana oggetto di CIGO (da comprendere nel biennio, cosiddetto mobile) e, a ritroso si conteggiano le 103 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state utilizzate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).
11. Il rimborso delle integrazioni salariali
L’importo delle integrazioni corrisposte dall’azienda per conto della Cassa, al netto della riduzione contributiva, può essere posto a conguaglio nella dichiarazione mensile mod. DM 10/2, a condizione che sia intervenuta l’autorizzazione con la relativa richiesta di rimborso da presentare entro 6 mesi (termine ordinatorio)dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione .
12. I riflessi della cigo sul rapporto di lavoro
a) Assegnii familiari
Ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sono dovuti gli assegni familiari nella misura intera.
Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione ordinaria, gli stessi criteri che di seguito si riepilogano
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
Peraltro è da evidenziare che l’Inps (circolare n.152/90) prevedeva che in caso di malattia che insorge durante la cigo spetta il lavoratore il trattamento di malattia.,ma tale orientamento è stato modificato a seguito della circolare n.82/2009 nel senso sopra esposto .
d) La corresponsione dell’assegno per congedo matrimoniale preclude l’erogazione del trattamento di integrazione salariale.
e)Diritto Pensione
In applicazione dell’art. 8, comma 4, L. n. 155/1981, i periodi, sia di sospensione che di lavoro ad orario ridotto, per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili d’ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ;
f) Cigo e pensione
Vige lo stesso regime di cumulo pensione –retribuzione in atto prima del collocamento in cigo;
g)Mensilitra’ aggiuntive e cigo
Raramente possono essere percepite mensilita’ aggiuntive in quanto si va oltre il tetto dei massimali mensili della cigo;
h) FERIE
,Salvo diversa espressa previsione contrattuale,nel caso della cassa integrazione salariale ad orario ridotto, ove, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3603 del 28 maggio 1986, ha affermato che il periodo feriale non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate: conseguentemente, spetta ai lavoratori il “diritto al periodo di ferie retribuito” e l’importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro e dell’INPS per la parte corrispondente alla riduzione di orario. Lo stesso discorso va fatto per i contratti di solidarietà “difensivi” che comportano una riduzione di orario: ciò è stato affermato dall’INPS già dal 13 luglio 1994, con la circolare n. 212.
Non matura, invece, il diritto alla ferie nel caso in cui l’intervento integrativo ordinario o straordinario sia a “zero ore”, in quanto il presupposto per la maturazione del diritto è rappresentato dalla prestazione lavorativa (la quale determina il logorio psico – fisico, al cui recupero le ferie sono finalizzate) che non è resa, come affermarono sia l’INPS con la circolare n. 52020 G.S. del 15 settembre 1979 che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 408 del 17 gennaio 1991
Infine resta inteso che durante la chiusura dell’impresa per ferie collettive non si può far ricorso alla CIGS per il personale in forza
i)FESTIVITA’
In ordine alle festività si distingue nel sensoche:-per lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,le festività ricadenti nei primi 15 giorni di cigo non sono integrabili e restano a carico dell’impresa;-per lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa mensile,le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale;-per i lavoratori ad orario ridotto,retribuiti o meno in misura fissa,le festività ricadenti nel periodo di cigo non sono integrabili;-le festività del 25 aprile,1 maggio e 2 giugno non sono integrabili per i lavoratori sospesi retribuiti a paga oraria,invece sono integrabili per i lavoratori retribuiti in misura fissa nei limiti dell’orario contrattuale settimanale;
l) DONAZIONE SANGUE
Non risulta integrabile l’assenza nella giornata per riposo retribuito per donazione di sangue sia per sospensione che per riduzione di lavoro;
m)DIRITTI SINDACALI
I lavoratori sospesi in cigo non perdono i diritti sindacali e tra l’altro ,a norma dell’art.20 legge 300/70,possono riunirsi in asseblea nell’unità produttiva di appartenenza;
n)INABILITA LAVORO PER INFORTUNIO
ùse il lavoratore è temporaneamente inabile per infortunio o per ricaduta collegata ad infortunio,la cigo si sospende e viene sostituita dall’indennità Inail;
o) RIPOSI ALLATTAMENTO
Le ore corrispondenti ai riposi giornalieri per allattamento sono considerate lavorative e quindi integrabili;
p)PERMESSI LEGGE 104/92
Prevale il trattamento di cigo per i permessi legge 104/92 che sono relative ad ore lavorative e quindi integrabili;
q) COMPENSO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
Non risulta cumulabile con la cigo il compenso riconosciuto dalle Prefetture Servizio Protezione Civile per attività di volontariato;
r) COMPENSO ENTE LOCALE
Non è cumulabile con la cigo il compenso dell’Ente locale sino alla concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale
s) congedo straordinario 24 mesi art.42 c.5 dec.legvo n.151/01 ,
lLinterpello M.L. n.70/09 prevede :lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne lafruizione. Va infatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro – come nel caso di CIG
a zero ore – consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.
In altri termini – ed in risposta al quesito sub 2 – in costanza di sospensione totale del
rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece
ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia
disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.
Pertanto la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta
che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente
erogazione dell’indennità prevista dall’art 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla
sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo
integrativo previsto per la CIG.
Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura
dell’indennità prevista dall’art 42 cit., si ritiene di dover fare riferimento al principio, secondo cui
l’indennità dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione
corrisposta in funzione della effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche
nelle ipotesi di prestazione part-time (v. INPS circ. n. 64/2001).
Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività
lavorativa con intervento delle integrazioni salariali (ipotesi sub 1), il lavoratore continua a
percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il
congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa
indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del
trattamento integrativo.Analogamente, per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda
sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art 1 della L.
n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993 (ipotesi sub 3 e 4), si ritiene che
l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del
contributo statale qualora già erogato..
t) TFR
Durante i periodi soggetti al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori continuano a maturare il diritto al Tfr, determinando la retribuzione annua, utile a tale scopo, secondo le modalità fissate dall’art. 2120 del codice civile e considerando la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato.
Nei casi di cassa integrazione ordinaria, le quote di Tfr sono escluse dal computo della retribuzione integrabile e, pertanto, fermo restando l’ordinaria maturazione del diritto, secondo le modalità di quantificazione sopra citato, resteranno a totale carico del datore di lavoro.
13. La tutela amministrativa e giurisdizionale
Avverso le decisioni della Commissione provinciale della Cassa integrazioni guadagni è ammesso ricorso amministrativo innanzi al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee l Legittimati all’impugnativa in via amministrativa entro 30 giorni sono, oltre il datore di lavoro, ogni componente della Commissione il cui dissenso dalla deliberazione risulti dal verbale della seduta ,mentre i ricorsi stessi devono essere decisi entro 90 giorni dalla data di presentazione ,significando che, decorso . tale termine senza la comunicazione di una decisione, il ricorso s’intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato si può esperire il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica ,osservando termini di decadenza – rispettivamente previsti in gg. 60 e 120 – che decorrono dalla formazione del silenzio .Il ricorso di per di per sé non sospende l’esecutività della deliberazione della Commissione ,che comunque potrebbe venire disposta in via cautelare dall’adito Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee .
Oltre alle vie amministrative gli interessati possono percorrere anche la tutela giurisdizionale.con il ricorso da proporre al Tribunale amministrativo regionale,se si controverte sull’ammissibilità o meno del provvedimento concessorio , ovvero al giudice ordinario,se si controverte sui diritti derivanti dal provvedimento di concessione .
Competente è l’organo giurisdizionale del luogo ove deve essere adempiuta l’obbligazione retributiva.
Assunzione a tempo indeterminato lavoratore in cigo
In merito si richiama la Sentenza della Corte Costituzionale n.195/95 secondo cui: il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, non già la sanzione della decadenza comminata dall’art.8 comma 5, dec . legge n.86/88 conv. in legge n.160/88,bensì la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento.
14. Decadenza trattamento cigo
Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, presti attività lavorativa termine in nero ,ossia senza che sia stata data (dal datore di lavoro ovvero dallo stesso lavoratore ) la comunicazione di assunzione al Centro Impiego competente , perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione (ved.legge n.160/88),
Peraltro ,non sussiste piu’ l’obbligo di comunicazione e pertanto non si determina la decadenza dal trattamento di cigo a carico del lavoratore ,che durante l’integrazione salariale accetti di prestare attivita’ presso un altro datore di lavoro ,che l’abbia regolarmente assunto dandone comunicazione al Centro Impiego ,in relazione all’ art.9 ,coma 5 del dec.legge n.76/13 ,convertito in legge n.99/13, secondo cui:”
5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province. Si evidenzia che il comma 6 dell'art.4 dec.legvo n.181/2000/ di cui sopra recita
CONSEGUENZE PER MANCATA AUTORIZZAZIONE DOMANDA CIGO
Circa le conseguenze operative della mancata approvazione deòla cigo comunico quanto segue.
. Un aspetto molto importante da valutare riguarda l’esposizione nel LUL delle presenze. Nel caso del c.d. calendario sfasato, la retribuzione del mese viene determinata tenendo conto delle variabili retributive del mese precedente.
A tal proposito il Ministero del lavoro ha concesso una proroga che consente l’esposizione dei dati delle presenze unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione che vi sia specifica annotazione in tal senso sul LUL per ciascun lavoratore interessato. Quindi, ad esempio, nel LUL da stampare entro il 31 marzo 2012 potranno essere indicate le presenze di gennaio 2012 ed i conseguenti dati retributivi variabili, ancorché la paga sia di competenza del mese di febbraio 2012.
Ma, se l’azienda si trovasse ad elaborare il LUL nel mese di gennaio e a marzo venisse a conoscenza di un provvedimento di mancata approvazione della Cig, come si deve comportare ai fini del LUL? E’ evidente che in questo caso il LUL di gennaio dovrà essere modificato con la voce assenza giustificata e retribuita a carico del datore di lavoro.
Ci sono poi altre considerazioni da fare nel campo contributivo: si può verificare ad esempio il caso in cui il datore di lavoro ha corrisposto un anticipo della Cig a carico dell’Inps oppure non l’ ha anticipata in attesa del provvedimento di autorizzazione.
Nel primo caso, ci sarà una retribuzione da integrare pari alla differenza di quanto anticipato e la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di attività lavorativa. Nel secondo caso invece verra’ semplicemente corrisposta la retribuzione persa.,con relative rispettive conseguenti incombenze circa la contribuzione.