La seconda tipologia di contratti di solidarietà “difensivi”,che si applica alle imprese non destinatarie della disciplina della cigs,è quella prevista dall’art.5,comma 5, del decreto legge n.148/93,convertito in legge n.236/93, i cui aspetti sono stati illustrati con la circolare del Ministero del Lavoro n.20/ 2004 ed aggiornati con le circolasri mlps n.26/14 e n.28/14
Per contratto di solidarietà si intende un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, avente ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale
Anche tali contratti, caratterizzati dalla riduzione dell’orario di lavoro in azienda,perseguono lo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale, non già con l’intervento della cigs,ma attraverso la corresponsione per un periodo massimo di 24 mesi di un contributo , non avente natura di retribuzione ai fini contrattuali e di legge,compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali,di ammontare pari alla metà del monte retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione di orario,e che va ripartito in parti uguali tra le stesse imprese ed i lavoratori interessati.
Elenco nominativo lavoratori
Durata contratto solidarieta’
Per ciò che concerne la durata del periodo di solidarietà, questa non potrà superare i 24 mesi, trascorsi i quali, prima di poter procedere con un ulteriore periodo di 12 mesi nei limiti del quinquennio, sarà necessaria una interruzione non inferiore ad un mese tra i due periodi di riduzione dell’orario di lavoro.
il periodo massimo di 24 mesi non risulta prorogabile senza soluzione di continuità, mentre ,applicando la disposizione dell’art.1 comma 9 della legge n.223/91 rela tiva alla durata complessiva del trattamento straordinario d’integrazione salariale corrispondente a 36 mesi nell’arco del quinquennio,nel caso in cui si stato realizzato un primo utilizzo continuativo pari a due anni,prima di un nuovo utilizzo è necessario che trascorrano almeno 12 mesi rispetto alla scadenza del precedente.
Imprese beneficierie
L’accesso al suddetto ammortizzatore sociale è consentito,:
ossono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, Legge 236/1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, le seguenti imprese:
– imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 726/1984 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/1984 – e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
– imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art 1, Decreto-Legge n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/1984;
– imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
– imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.
Studi Professionali
In merito, si richiama l’attenzione ,in materia di contrato di solidarieta’ senza cigs, sulla risposta della DGAI de lMinistero del Lavoro con l’interpello n.33/2011, posto dal Consiglio nazionale Ordine consulenti Lavoro ,si riferisce alla possibilita’ che i contratti di solidarietà senza cigs ,di cui all’art.5 della legge n.236/93 ,che riconosce un contributo economico da patte del Ministero del Lavoro alle imprese ed ai dipendenti in misura pari complessivamente al 50% della retribuzione persa a seguito della contrazione dell’orario di lavoro concordata con le rappresentanze sindacali,trovi applicazione anche ai dipendenti degli studi professionali ,che non sembrano rientrare nelle categorie di imprese
destinatarie delle disposizioni concernenti la fruizione dei contratti di solidarietà di tipo “B”.
La risposta del Ministero prevede quanto segue.
La giurisprudenza comunitaria ravvisa la necessità di “incentrarsi su una nozione
intesa in senso ampio di datore di lavoro (…), di superare lo stretto perimetro della nozione di
imprenditore”, e di “intendere con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica
e che sia attivo su un determinato mercato”.
In virtù di tale orientamento, peraltro in linea con quanto già espresso da questa Direzione
generale in una recente risposta ad interpello in materia di iscrizione nelle liste di mobilità di
lavoratori subordinati licenziati da studi professionali (cfr. interpello n. 10/2011), si può ritenere che
anche gli studi professionali possano rientrare nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui
all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993.
Per le considerazioni sin qui svolte ed alla luce dell’interpretazione estensiva in ordine alla
nozione di “imprenditore” data dalla giurisprudenza comunitaria, è possibile affermare che, sebbene
la lettera del dettato normativo menzioni le sole “imprese” quali soggetti legittimati a fruire dei
contratti di solidarietà di tipo “B” di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, gli stessi possono
ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i
requisiti di legge ,compresi quello dei piu 15 dipendenti dellgli studi professionali interessati sottolineando peraltro , come prevede anche la circolare del ministero del lavoro n.20/2004 la necessità della stipula di uno specifico “contratto di di solidarietà …. con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori nell’ambito della procedura di mobilità, di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ad
eccezione delle ipotesi in cui non si applica la suddetta procedura di mobilità
Nei casi dicui sopra i datori di lavvoro interessati comunque dovranno allegare all’istanza anche un verbale di accordo sindacale, dal quale si evince chiaramente il ricorso alla solidarietà per evitare i suddetti licenziamenti.
Lavoratori interessati
Il regime di solidarità di cui si tratta , fatta eccezione per il personale dirigente, si applica a tutti i titolari di un rapporto di lavoro subordinato costituito in data antecedente all’apertura della procedura di mobilità da parte dell’impresa interessata,compresi gli assunti con contratto a termine,d’inserimento e di apprendistato ,a condizione per gli ultimi due che la riduzione di orario concordata non compromette il raggiungimento degli obiettivi formati previsti dalla fattispecie attuata.
Resta fermo che per l’accesso al contributo i dipendenti devono aver maturato un’anzianità aziendale non inferiore ai 90 giorni
Attivita’ Formativa in regime di solidarieta’
Riduzione orario lavoro
- -la scheda informativa contenete i dati strutturali dell’impresa, secondo il modello allegato alla circolare ministeriale
- -il dettaglio dell’orario ordinario e dell’orario ridotto con riferimento al periodo di applicazione del regime di solidarietà
- elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile dell’azienda, con l’indicazione per ogni lavoratore:
- -della retribuzione lorda, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario;
- -del numero di ore retribuite, riferite ai dodici mesi antecedenti il periodo interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro;
- -della retribuzione media oraria pari al rapporto tra la retribuzione lorda ed il numero delle ore retribuite riferiti ai dodici mesi precedenti la riduzione di orario;
- -il numero complessivo delle ore di riduzione per le quali si chiede il contributo;
- -l’importo dell’integrazione dovuto ad ogni lavoratore pari alla retribuzione media oraria per le ore di retribuzione richieste diviso quattro.
Con riguardo al calcolo del contributo integrativo
Controllo preliminare DTL
La DPL competente per territorio, una volta ricevuta l’istanza, deve verificare che:
· – l’impresa richiedente il contributo abbia tutti i requisiti per poterne beneficiare;
· – il contratto di solidarietà sia autentico;
· – il contratto di solidarietà, per le aziende con più di 15 dipendenti, sia stato stipulato nell’ambito della procedura di mobilità, ovvero, per le aziende con meno di 15 dipendenti sia stata avviata la procedura per richiedere il contributo ai fondi bilaterali.
Una volta effettuato il controllo, la DPL invierà l’istanza alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali.
Determinazione del contributo
L’importo del contributo di solidarietà, determinato sulla base dei dati forniti dall’azienda, è disposto con decreto direttoriale. Tale importo si riferisce a tutto il periodo di applicazione del regime di solidarietà comprendendo sia la quota spettante all’azienda che quella spettante ai dipendenti. In allegato al decreto deve essere presente la scheda informativa contenete l’individuazione dei lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario.
Il decreto, munito del visto dell’Ufficio centrale di bilancio, viene trasmesso alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali, alla DPL e all’INPS – Direzione centrale prestazioni e sostegno del reddito – e sede provinciale competente.
Controllo successivo ed erogazione del contributo
La DPL – servizio ispettivo – è tenuta a verificare l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro sulla base della comunicazione trimestrale dei datori di lavoro con la quale dovrà essere fornito:
· l’elenco aggiornato dei lavoratori che hanno effettuato orario ridotto;
· l’indicazione, per ogni lavoratore, dell’effettiva riduzione di orario applicata e del relativo importo da corrispondere utilizzando i modelli degli allegati nn. 4 e 6 alla circolare n. 20/2004.
Una volta effettuata la verifica, la DPL comunica i risultati alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali con l’importo di contributo da versare all’azienda.
La Direzione Generale Ammortizzatori sociali trasferisce alla sede INPS provinciale competente per territorio l’esatto importo che la stessa sede provvederà a erogare all’azienda, la quale a sua volta provvederà a versare al dipendente la quota di contributo spettante indicata nelle schede fornite dagli ispettori.
Lavoro eccedente l’orario ridotto
Il contratto di solidarietà, può prevedere, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, la possibilità di modificare in aumento l’orario ridotto. Se il contratto non prevede nulla può essere stipulato un accordo sindacale integrativo.
In caso di prestazioni in eccedenza rispetto l’orario ridotto concordato
· tale situazione deve essere tempestivamente comunicata ai Servizi ispettivi competenti,
· le prestazioni stesse non possono comunque eccedere il normale orario contrattuale, salvo casi eccezionali da motivare,
· il contributo di solidarietà viene proporzionalmente ridotto.
Per quanto riguarda il TFR in caso di cds senza cigs ,si ritiene confacente far presente che con la nota 03 novembre 2009, n. 16582, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine al TFR in costanza di contratti di solidarietà ex art. 5 comma 5 della legge n. 236/1993, , chiarisce che la retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l’erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l’azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro.In altri termini viene precisato che il contributo integrativo rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore, in conseguenza della perdita di parte del salario.
In proposito si richiama il disposto dall’art. 5 comma 5 della legge n. 236/1993, nella parte in cui stabilisce che il contributo di solidarietà non ha natura di retribuzione ai fini degli istituiti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali puntualizzandosi , inoltre, nel testo della norma che solo ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.
In conseguenza di ciò ,conclude la nota ministeriale la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.
Fac simile di domanda : formato pdf – formato doc:
Circolare n. 20 del 25/05/2004 – contratti di solidarietà (formato .pdf)
– all. 1 (località termali art. 5, c. 7, L.236/93 – DPCM 01/10/93) (formato .pdf)
– all. 2 (formato .doc)
– all. 3 (formato .doc)
– all. 4 (formato .doc)
– all. 5 (formato .doc)
– all. 6 (formato .doc)
-
Circolare Ministero del lavoro n. 28/14 Indicazioni operative procedu
Rispondi