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	<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<title>ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO FINANZIAMENTO PATRONATI</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Le istruzioni di cui al titolo sono contenute nella circolare del Ministero delo Lavoro  25 gennaio 2012, n. 1 ,che fa riferimento alD.M. 10 ottobre 2008, n.193 &#8211; art. 3 contenente il  Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato.,fornendo chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15026&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le istruzioni di cui al titolo sono contenute nella circolare del Ministero delo Lavoro  25 gennaio 2012, n. 1 ,che fa riferimento alD.M. 10 ottobre 2008, n.193 &#8211; art. 3 contenente il  Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato.,fornendo chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati.</p>
<p>Di seguito il testo della citata circolare</p>
<p>Le verifiche ispettive finalizzate all&#8217;accertamento dell&#8217;attività estera 2009, hanno evidenziato un problema interpretativo dell&#8217;art. 3, co. 3, lett. b), del D.M. 10 ottobre 2008, n.193, in base al quale &#8220;gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l&#8217;interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera&#8221;.</p>
<p>La corretta interpretazione di tale disposizione, come si evince dalla tabella annessa alla circolare n. 5 del 18 marzo 2010, è nel senso che la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all&#8217;estero. Conseguentemente vengono statisticate 1 pratica in Italia e 1 pratica all&#8217;estero. Le verifiche ispettive suddette hanno evidenziato una diversa interpretazione della nonna da parte dei patronati ispezionati; in difformità a quanto suindicato, le pratiche relative al pro-rata italiano sono state statisticate all&#8217;estero al pari di quelle relative al pro-rata estero. Tale metodo di statisticazione, oltre a contraddire i criteri indicati, determina difficoltà dal punto di vista ispettivo e impossibilità di controllare fenomeni distorsivi di duplicazione.</p>
<p>E&#8217; vero, tuttavia, che parte delle pratiche ispezionate sono state effettivamente lavorate dalla sede estera del Patronato di riferimento e ciò risulta dall&#8217;intestazione presente nel provvedimento finale dell&#8217;Ente previdenziale stesso, ovvero da altra documentazione attestante l&#8217;intervento diretto della sede estera nei confronti del soggetto richiedente la prestazione.</p>
<p>Considerato quanto accaduto, per garantire l&#8217;uniformità dei criteri di statisticazione, nonché il riconoscimento dell&#8217;attività effettivamente svolta, si forniscono i seguenti chiarimenti:</p>
<p>1) le pratiche in convenzione internazionale annullate all&#8217;estero, aventi come destinatario del provvedimento amministrativo la sede estera del Patronato, ovvero quelle in cui la determinazione dell&#8217;ente previdenziale possa essere effettivamente dimostrata con un provvedimento sostitutivo dell&#8217;ente pubblico, attestante l&#8217;intervento della sede estera di Patronato, vengono riassegnate e attribuite a livello centrale all&#8217;attività italiana;</p>
<p>2) relativamente alle pratiche suddette, gli effetti della decurtazione del pro-rata erroneamente statisticato all&#8217;estero, non vengono estesi al totale della produzione dello Stato estero ispezionato;</p>
<p>3) le pratiche di cui al punto 1 saranno sottoposte a controllo a campione e, in caso di doppia statisticazione del &#8220;pro-rata Italia&#8221;, anche qualora si tratti di una sola pratica dichiarata sia dalla sede estera che da quella italiana, il Ministero provvedere ad annullare le pratiche riassegnate. Inoltre, per tutte le pratiche in convenzione internazionale dello Stato estero ispezionato, non si applicherà quanto espresso al punto 2 e, di conseguenza, la riduzione del punteggio relativo all&#8217;attività della sede stessa sarà estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato.</p>
<p>Ovviamente, restano escluse dai termini della presente circolare le pratiche in convenzione internazionale per le quali, la quota calcolata dall&#8217;Inps, non presenta alcun elemento di riferimento dell&#8217;attività della sede estera del Patronato, secondo i criteri dell&#8217;art. 3 del D.M. n. 193/2008. Si evidenzia che quanto sopra esposto vale per le ispezioni relative all&#8217;attività 2009 e 2010.</p>
<p>A partire dalle verifiche sull&#8217;attività 2011, a fronte di nuovi strumenti di controllo, in riferimento alle pratiche in convenzione internazionale acquisite dalle sedi estere, si ritiene di poter consentire ai Patronati, previa comunicazione all&#8217;Amministrazione del modello di comportamento adottato, di scegliere se la pratica relativa al &#8220;pro-rata italiano&#8221; sarà trattata dalla sede estera o dalla sede italiana di riferimento.</p>
<p>Pertanto, a partire dall&#8217;attività 2011, i Patronati metteranno a disposizione dell&#8217;Amministrazione anche i registri di chiusura in formato elettronico e, ciascun Patronato, provvedere all&#8217;invio del modello di comportamento adottato con riferimento alle pratiche in convenzione internazionale acquisite dalle sedi estere.</p>
<p>In definitiva, si potranno determinare le seguenti ipotesi.</p>
<p>Relativamente alle pratiche in convenzione internazionale con mandato di patrocinio acquisito da sede italiana, la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all&#8217;estero (1 pratica in Italia e I pratica all&#8217;estero). Nel caso in cui non sia presente la sede estera, la sede italiana statistica entrambe le pratiche (2 pratiche in Italia e 0 all&#8217;estero). Il mandato deve contenere la precisazione degli interventi da attivare all&#8217;estero, con indicazione della specifica sede estera che curerà il relativo pro-rata, pena la non computabilità della pratica nell&#8217;attività finanziabile.</p>
<p>Circa le pratiche in convenzione internazionale con mandato di patrocinio acquisito da sede estera (di cittadini residenti all&#8217;estero) il modello di comportamento potrà prevedere due casi:</p>
<p>a) la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all&#8217;estero (1 pratica in Italia e 1 pratica all&#8217;estero);</p>
<p>b) entrambi i pro-rata vengono statisticati all&#8217;estero (0 pratiche in Italia e 2 all&#8217;estero).</p>
<p>Entro il 25 febbraio 2012, ciascun Patronato comunicherà, utilizzando il modulo in allegato, il modello di comportamento adottato, che sarà vincolante e valido a partire dall&#8217;attività 2011 per tutte le sedi operative del Patronato stesso. Eventuali comunicazioni di variazione del modello adottato avranno validità a partire dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>Nel caso in cui il patronato non adotti il modello di comportamento si provvederà d&#8217;Ufficio ad adottare la soluzione di cui alla lettera a).</p>
<p>Relativamente agli interventi finalizzati al conseguimento di prestazioni in pro-rata che interessano più sedi estere, ciascuna sede estera presente nei diversi Stati coinvolti, statistica la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa del paese in cui è situata. Qualora non siano presenti sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza, ossia quella ove risiede l&#8217;assistito.</p>
<p>Al fine di agevolare la corretta rilevazione dell&#8217;attività delle sedi estere viene di seguito riprodotto lo schema della circolare 5/2010 aggiornato.</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">Attività estera</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">Chi statistica</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"> </p>
<p align="center">Sede estera  </p>
</td>
<td>
<p align="center">Sede italiana</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">Sede italiana</p>
</td>
<td>
<p align="center">Sede estera</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e trattate direttamente da sede italiana</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">Modello di comportamento ( ! )</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e con interessamento di una sede estera</p>
</td>
<td>
<p align="center"> </p>
</td>
<td>
<p align="center">X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Pratiche con diritto autonomo in Italia acquisite da sedi estere e trattate direttamente da sedi estere</p>
</td>
<td>
<p align="center"> </p>
</td>
<td>
<p align="center">X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Pratiche in convenzione internazionale acquisite da sedi Italiane (2)</p>
</td>
<td>
<p align="center">X</p>
</td>
<td>
<p align="center">X</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente italiano</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">Modello di comportamento (3)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente di altro Stato estero</p>
</td>
<td>
<p align="center"> </p>
</td>
<td>
<p align="center">X&lt;4)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(1) Indicare la sede italiana o in alternativa, la sede estera</p>
<p>(2) Se non presente la sede estera la sede Italiana statistica entrambe le pratiche</p>
<p>(3) Indicare la sede italiana o in alternativa, estera che statistica il &#8220;prò- rata italiano&#8221;</p>
<p>(4) Per ogni sede estera presente nei diversi stati; se non presenti sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza (quella ove risiede l&#8217;assistito)</p>
<p>Allegato</p>
<p align="center">Patronato</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">Attività</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top">
<p align="center">Chi statistica (*)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center"> </p>
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">Sede italiana</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center">Sede estera</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e trattate direttamente da sede italiana</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente italiano</p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"> </p>
</td>
<td valign="top">
<p align="center"> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>(*) Indicare con una &#8220;&#8216;X&#8221; la sede che statistica la prestazione.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15026/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15026/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15026&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>DISPOSIZIONI MINISTERO INTERNO CARTA D&#8217;IDENTITA&#8217;</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/30/disposizioni-ministero-interno-carta-didentita/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si riporta il testo della circolare del Ministero Interno Circolare 27 gennaio 2012, n. 1225, ,in riferimento all Art. 40 DL 20 gennaio 2012, n.1.,che ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d&#8217;identità. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l&#8217;art. 3, comma secondo, del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15028&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si riporta il testo della circolare del Ministero Interno Circolare 27 gennaio 2012, n. 1225, ,in riferimento all Art. 40 DL 20 gennaio 2012, n.1.,che ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d&#8217;identità.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l&#8217;art. 3, comma secondo, del RD n. 773/1931, limita l&#8217;obbligo di apposizione dell&#8217;impronta digitale (decorrente dal 1 gennaio 2013, ai sensi d.l n. 216/2011) alla sola carta d&#8217;identità elettronica.</p>
<p>Il comma 2, lett. b), dell&#8217;art. 40, che sostituisce l&#8217;art. 3, quinto comma, del citato Regio decreto, prevede che &#8220;la carta d’identità valida per l&#8217;espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L&#8217;uso della carta d&#8217;identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l&#8217;assenso o l&#8217;autorizzazione, il nome della persona, dell&#8217;ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero&#8221;.</p>
<p>In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione &#8211; applicabile alla sola carta d&#8217;identità cartacea, nelle more dell&#8217;adeguamento del supporto della carta d&#8217;identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori- l&#8217;ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull&#8217;ultima facciata del documento in questione la dicitura &#8220;nome dei genitori o di chi ne fa le veci&#8221;, e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato atteso che la norma non esclude tale possibilità.</p>
<p>Si soggiunge che il secondo periodo del citato art. 3, quinto comma, rinovellato dal decreto-legge in commento, di cui al testo sopra riportato, riproduce la previsione già introdotta con il dI. n. 70/2011, oggetto della circolare di questa Direzione centrale n. 15/2011.</p>
<p>Si pregano</p>
<p> le SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>
<p><strong>LEGISLAZIONE: </strong>(1) decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; (2) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; (3) decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216; (4) decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 conv. con modif. in legge 12 luglio 2011, n. 106;</p>
<p><strong>PRASSI: </strong>(1) ministero lavoro e politiche sociali &#8211; circolare 20 giugno 2011, n. 15;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15028/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15028/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15028&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">francescocolaci</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO MINISTERO LAVORO RIPARTIZIONE  RISORSE INTERVENTI  FORMAZIONE E OCCUPAZIONE</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/30/comunicato-ministero-lavoro-ripartizione-risorse-interventi-formazione-e-occupazione/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[ Si  segnala il comunicato del 28 gennaio 2012 con cui il Ministero del Lavoro rende noto  che in data 23 dicembre 2011 è stato emesso il decreto direttoriale 78/CONTN/2011, recante «Decreto direttoriale di impegno e ripartizione delle risorse, per annualità 2011, tra le regioni e le province autonome per interventi urgenti a sostegno dell&#8217;occupazione ex art. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15030&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si  segnala il comunicato del 28 gennaio 2012 con cui il Ministero del Lavoro rende noto  che in data 23 dicembre 2011 è stato emesso il decreto direttoriale 78/CONTN/2011, recante «Decreto direttoriale di impegno e ripartizione delle risorse, per annualità 2011, tra le regioni e le province autonome per interventi urgenti a sostegno dell&#8217;occupazione ex art. 9 legge n. 236/1993» ,che dispone quanto segue:</p>
<p> 1. Per l&#8217;analisi e l&#8217;approfondimento delle situazioni occupazionali<br />
locali  e  lo  svolgimento  di  indagini  mirate  ai  fabbisogni   di<br />
professionalita&#8217;, le regioni e le province autonome possono stipulare<br />
convenzioni con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione  di<br />
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori<br />
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  con  il<br />
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.<br />
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo&#8217;  erogare<br />
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la  realizzazione,<br />
d&#8217;intesa con le commissioni regionali per l&#8217;impiego,  di  servizi  di<br />
informazione  e  consulenza  in  favore  dei  lavoratori   in   cassa<br />
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita&#8217;,<br />
diretti a favorirne la ricollocazione anche in  attivita&#8217;  di  lavoro<br />
autonomo  e  cooperativo,  nonche&#8217;  servizi  di  informazione  e   di<br />
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di<br />
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita&#8217; per quelli<br />
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni  sindacali<br />
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli  uffici  regionali  del<br />
lavoro e/o le agenzie per l&#8217;impiego, laddove, a livello territoriale,<br />
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.<br />
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e<br />
le  province  autonome  possono  contribuire  al   finanziamento   di<br />
interventi di formazione continua a lavoratori  occupati  in  aziende<br />
beneficiarie dell&#8217;intervento straordinario di integrazione salariale,<br />
interventi di  riqualificazione  o  aggiornamento  professionali  per<br />
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non  inferiore  al<br />
20 per  cento  del  costo  delle  attivita&#8217;,  nonche&#8217;  interventi  di<br />
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste<br />
di mobilita&#8217;, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese<br />
e dalle organizzazioni sindacali,  anche  a  livello  aziendale,  dei<br />
lavoratori,  ovvero  dalle  corrispondenti   associazioni   o   dagli<br />
organismi  paritetici  che  abbiano   per   oggetto   la   formazione<br />
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi  finanziari<br />
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e  della<br />
previdenza sociale, d&#8217;intesa con le regioni. Il  finanziamento  degli<br />
interventi formativi di cui al presente comma non puo&#8217;  prevedere  il<br />
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell&#8217;impresa.<br />
  4.  Le  attivita&#8217;  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gravano   sulle<br />
disponibilita&#8217; del Fondo per la formazione professionale  di  cui  al<br />
comma 5.</p>
<p align="justify"> </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15030/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15030/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15030&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>NUOVO DPCM INTERVENTI PER  ZONE SISMA ABRUZZO</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/30/nuovo-dpcm-interventi-per-zone-sisma-abruzzo/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Si richiama l&#8217;attenzione sul DPCM del 18 ottobre 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.20 del 25 gennaio 2012,che prevede quanto stabilito dal relativo testo ,  riportato  a margine,in favore dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;   [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15039&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si richiama l&#8217;attenzione sul DPCM del 18 ottobre 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.20 del 25 gennaio 2012,che prevede quanto stabilito dal relativo testo ,  riportato  a margine,in favore dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.</p>
<p>              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p>
<p>  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;<br />
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;<br />
  Visto l&#8217;articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.<br />
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,<br />
che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,<br />
su  proposta  dei  Ministri  dell&#8217;interno,  della  giustizia,   delle<br />
infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo   economico   e<br />
dell&#8217;economia  e  delle  finanze,  la  definizione  delle   modalita&#8217;<br />
attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della<br />
criminalita&#8217;  organizzata  negli  interventi  per  l&#8217;emergenza  e  la<br />
ricostruzione nella regione Abruzzo, nonche&#8217; la costituzione,  presso<br />
la Prefettura competente, di elenchi di  fornitori  e  prestatori  di<br />
servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui  possono<br />
rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella<br />
regione Abruzzo;<br />
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal<br />
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17<br />
dicembre  2010,  n.  217,  e  in  particolare  gli  articoli  3  e  6<br />
concernenti l&#8217;introduzione di una disciplina sulla tracciabilita&#8217; dei<br />
flussi finanziari finalizzata a prevenire fenomeni criminali;<br />
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;<br />
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.<br />
252;<br />
  Viste le linee guida antimafia, di cui all&#8217;art. 16,  comma  4,  del<br />
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,<br />
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adottate  il  3  giugno  2009  dal<br />
Comitato di coordinamento per l&#8217;Alta Sorveglianza delle Grandi  Opere<br />
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n. 156,  dell&#8217;<br />
8 luglio 2009, successivamente integrate dalle  linee  guida  del  12<br />
agosto e del 31 dicembre 2010;<br />
  Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data<br />
16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, con i quali sono stati<br />
individuati i comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che  hanno<br />
colpito la provincia  di  L&#8217;Aquila  ed  altri  comuni  della  regione<br />
Abruzzo;<br />
  Sulla proposta dei Ministri dell&#8217;interno,  della  giustizia,  delle<br />
infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo   economico   e<br />
dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p>                              Decreta:</p>
<p>                               Art. 1</p>
<p>  Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture</p>
<p>  1.  Per  l&#8217;efficacia  dei  controlli  antimafia   concernenti   gli<br />
interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo, nei  contratti<br />
pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto<br />
lavori, servizi  e  forniture  si  applicano  le  disposizioni  sulla<br />
tracciabilita&#8217; dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli<br />
3  e  6  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,   modificata   dal<br />
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17<br />
dicembre 2010, n. 217. </p>
<p>     Art. 2</p>
<p>          Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche</p>
<p>  1. I soggetti privati, nell&#8217;impiego delle erogazioni e  concessioni<br />
di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari per  gli  interventi<br />
di ricostruzione previsti dall&#8217;articolo 1, sono tenuti ad  effettuare<br />
bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare  altri  strumenti  di<br />
pagamento  idonei  a  garantire   la   piena   tracciabilita&#8217;   delle<br />
operazioni,  con  esclusione  dell&#8217;assegno  bancario   o   circolare,<br />
contenenti, a titolo di causale, la dicitura &#8220;Emergenza ricostruzione<br />
regione Abruzzo&#8221;, nonche&#8217; il codice unico di progetto (CUP)  relativo<br />
all&#8217;intervento.<br />
  2. L&#8217;Amministrazione competente alle erogazioni e alle  concessioni<br />
di provvidenze pubbliche ai soggetti di  cui  al  comma  1  inserisce<br />
nell&#8217;atto di erogazione o concessione  un&#8217;apposita  clausola  con  la<br />
quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilita&#8217;  di  cui  al<br />
presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo<br />
comma 3.<br />
  3. Qualora l&#8217;impiego delle erogazioni e concessioni di cui al comma<br />
1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante  si<br />
applicano le disposizioni  di  cui  all&#8217;articolo  49,  comma  1,  del<br />
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive<br />
modificazioni. La sanzione amministrativa  di  cui  all&#8217;articolo  58,<br />
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007,  non  puo&#8217;<br />
essere inferiore al dieci per cento dell&#8217;importo trasferito.<br />
  4. Alle erogazioni e concessioni gia&#8217; disposte alla data di entrata<br />
in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previsioni<br />
contenute nelle linee guida richiamate nelle premesse. </p>
<p>   Art. 3</p>
<p>            Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi</p>
<p>  1. Presso le  prefetture  delle  province  di  L&#8217;Aquila,  Teramo  e<br />
Pescara sono costituiti elenchi ufficiali  di  fornitori  di  beni  e<br />
prestatori  di  servizi,  tra  loro   interconnessi   e   liberamente<br />
consultabili  anche  per  via  telematica.  Negli   elenchi   possono<br />
iscriversi le imprese esercenti le attivita&#8217; di cui all&#8217;allegato 1 al<br />
presente  decreto,  nei  cui  confronti  siano  state  effettuate  le<br />
verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.<br />
  2. Le verifiche di cui al comma  1,  condotte  dal  prefetto  della<br />
provincia ove ha sede l&#8217;impresa interessata all&#8217;iscrizione, mirano ad<br />
accertare l&#8217;insussistenza nei  confronti  di  essa  delle  condizioni<br />
ostative di cui all&#8217;articolo 10, comma 7, lettere a), b)  e  c),  del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.</p>
<p>  Art. 4</p>
<p>                      Iscrizione negli elenchi</p>
<p>  1. Ai fini dell&#8217;iscrizione negli elenchi di cui all&#8217;articolo 3,  il<br />
titolare dell&#8217;impresa individuale  ovvero  il  rappresentante  legale<br />
della  societa&#8217;  presenta  apposita  istanza  alla  prefettura  della<br />
provincia  nel  cui  ambito  intende  operare,  allegando  copia  del<br />
certificato d&#8217;iscrizione presso la camera  di  commercio,  industria,<br />
artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero  per  quali<br />
attivita&#8217;, nel caso di esercizio plurimo, richieda l&#8217;iscrizione.<br />
  2. Il prefetto che  riceve  l&#8217;istanza  d&#8217;iscrizione,  esperite  con<br />
esito negativo le verifiche di cui all&#8217;articolo  3,  comma  2,  anche<br />
attivando il prefetto competente, se l&#8217;impresa abbia  sede  in  altra<br />
provincia,  dispone  l&#8217;iscrizione  di   essa   nell&#8217;elenco   di   cui<br />
all&#8217;articolo  3,   comma   1,   dandone   contestuale   comunicazione<br />
all&#8217;interessato, alle  altre  prefetture  indicate  nell&#8217;articolo  3,<br />
comma 1, e, ove l&#8217;impresa abbia sede in  altra  provincia,  anche  al<br />
prefetto territorialmente competente.<br />
  3. L&#8217;avvenuta iscrizione  ha  effetto  anche  riguardo  agli  altri<br />
elenchi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1.<br />
  4. Nel caso in cui, a seguito  delle  verifiche  disposte  emergano<br />
situazioni  di   controindicazione   rispetto   a   quanto   previsto<br />
dall&#8217;articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l&#8217;istanza d&#8217;iscrizione,<br />
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.</p>
<p> Art. 5</p>
<p>                         Revisione periodica</p>
<p>  1. L&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa negli elenchi di cui all&#8217;articolo 3 e&#8217;<br />
soggetta   a   revisione   annuale,   in   relazione   al   permanere<br />
dell&#8217;insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.<br />
A tal fine, le prefetture indicate nell&#8217;articolo 3, comma  1,  previa<br />
richiesta  agli  iscritti   negli   elenchi   circa   la   permanenza<br />
dell&#8217;interesse  all&#8217;iscrizione,  verificano,  nei   quindici   giorni<br />
antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad  essa,  anche<br />
attivando il prefetto competente, se l&#8217;impresa abbia  sede  in  altra<br />
provincia, il permanere dell&#8217;insussistenza nei loro  confronti  delle<br />
condizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 2.<br />
  2.  Quando  dalle   verifiche   svolte   emergano   situazioni   di<br />
controindicazione rispetto a quanto previsto dall&#8217;articolo  3,  comma<br />
2, il prefetto dispone  la  cancellazione  dell&#8217;impresa  dall&#8217;elenco,<br />
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui  all&#8217;articolo  4,<br />
comma 2.<br />
  3.  Quando  le  verifiche  da   svolgere   siano   di   particolare<br />
complessita&#8217;, il prefetto puo&#8217; differire la conferma  dell&#8217;iscrizione<br />
nell&#8217;elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando<br />
contestualmente le comunicazioni di cui all&#8217;articolo 4, comma 2.<br />
  4. E&#8217; fatto obbligo, in ogni  caso,  all&#8217;interessato  di  segnalare<br />
tempestivamente  eventuali  variazioni  intervenute   negli   assetti<br />
proprietari  o  gestionali  dell&#8217;impresa  ovvero   nell&#8217;incarico   di<br />
direttore tecnico, se  previsto.  Nelle  more  dell&#8217;esecuzione  delle<br />
verifiche di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute<br />
variazioni,  il  prefetto  dispone  la  sospensione   dell&#8217;iscrizione<br />
dell&#8217;impresa dall&#8217;elenco per trenta  giorni,  decorsi  i  quali,  ove<br />
siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto  a  quanto<br />
previsto  dall&#8217;articolo   3,   comma   2,   procede   alla   relativa<br />
cancellazione.  Il  prefetto,  all&#8217;atto  della  sospensione  e  della<br />
cancellazione previste nel presente comma, effettua le  comunicazioni<br />
di cui all&#8217;articolo 4, comma 2.<br />
  5. La sospensione dell&#8217;iscrizione ha effetto  anche  riguardo  agli<br />
altri elenchi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1</p>
<p>                               Art. 6</p>
<p>                   Altre ipotesi di cancellazione</p>
<p>  1. La cancellazione dell&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa dagli  elenchi  di<br />
cui all&#8217;articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni<br />
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi  dell&#8217;articolo<br />
3, comma 2, e&#8217; disposta anche quando l&#8217;interessato abbia violato  gli<br />
obblighi relativi alla tracciabilita&#8217; dei flussi  finanziari  di  cui<br />
all&#8217;articolo 6, commi 1 e 2, della legge  13  agosto  2010,  n.  136,<br />
modificata dal decreto-legge 12 novembre  2010,  n.  187,  convertito<br />
dalla legge 17 dicembre 2010, n.  217,  ovvero  non  abbia  adempiuto<br />
all&#8217;obbligo  di  segnalare  tempestivamente  le  variazioni  di   cui<br />
all&#8217;articolo 5, comma 4.<br />
  Il  presente  decreto  sara&#8217;  trasmesso  ai  competenti  organi  di<br />
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica<br />
italiana.<br />
    Roma, 18 ottobre 2011</p>
<p>              Il Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
                             Berlusconi</p>
<p>   Allegato 1</p>
<p>ELENCO DELLE  ATTIVITA&#8217;  IMPRENDITORIALI  ISCRIVIBILI  NEGLI  ELENCHI<br />
                             PREFETTIZI</p>
<p>    a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;<br />
    b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;<br />
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;<br />
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di<br />
bitume;<br />
    e) noli a freddo e a caldo di macchinari;<br />
    f) fornitura di ferro lavorato;<br />
    g) autotrasporto conto terzi;<br />
    h) guardiania dei cantieri.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA CONTRATTI A TERMINE PER SOSTITUZIONE</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/29/sentenza-corte-di-giustizia-contratti-a-termine-per-sostituzione/</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti o anche permanenti.  In tal senso si è pronunciata   la  Corte di giustizia sul contratto a tempo determinato  nella  causa C-586/10   che  costituisce un precedente di riferimento nelle prassi regolative e giurisprudenziali seguite all&#8217;interno  dell&#8217;Europa  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15005&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti o anche permanenti.</p>
<p> In tal senso si è pronunciata   la  Corte di giustizia sul contratto a tempo determinato  nella  causa C-586/10   che  costituisce un precedente di riferimento nelle prassi regolative e giurisprudenziali seguite all&#8217;interno  dell&#8217;Europa </p>
<p> La causa,da cui nasce la decisione predetta ,riguarda    una cittadina tedesca,che ha rivendicato il diritto ad essetre asunta a tempo indeterminato ,poiche&#8217;  impiegata dallo stesso datore di lavoro per un periodo di 11 anni, in forza di 13 contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi per sostituire lavoratori assenti. </p>
<p>Il Tribunale tedesco,  ha richiesto il parere della Corte di giustizia Ue, chiedendo l&#8217; interpretazione  da dare data alle norme della direttiva 70/1999 sul contratto a termine.</p>
<p>  Il ragionamento della sentenza è parte dalla considerazione che la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato stabilisce che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro.</p>
<p>Per attuare questo principio, la direttiva obbliga gli Stati Ue   a  determinare le &#8220;ragioni obiettive&#8221; che giustificano il rinnovo di tali contratti. Nel caso della normativa tedesca, secondo la sentenza, queste ragioni obiettive sono state correttamente individuate, in quanto coincidono con la necessità di sostituire temporaneamente un lavoratore. In presenza di tale indicazione, prosegue la Corte, non si può escludere in linea di principio che i contratti a termine stipulati per soddisfare l&#8217;esigenza sostitutiva siano contrari al diritto comunitario. Per meglio chiarire il proprio ragionamento, la Corte di giustizia spiega che il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, non comporta l&#8217;assenza di una ragione obiettiva, né l&#8217;esistenza di un abuso,che si puo&#8217; determinare considerando  altri elementi, come le dimensioni dell&#8217;impresa o dell&#8217;ente interessato, la composizione del suo personale, e anche il numero e la durata complessiva dei contratti a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Questa sentenza  avra&#8217;  un impatto diretto  ,ad esempio , sulle cause per i  contratti sostitutivi degli insegnanti della scuola, qualora tali contratti avessero superato una durata triennale ?</p>
<p>La risposta potrebe venire  da&lt;i giudici  nel prossimo futuro.</p>
<p>Il chiarimento</p>
<p>01|LA REGOLA</p>
<p>Il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato può essere giustificato dall&#8217;esigenza di sostituzione anche se tale esigenza risulta ricorrente, se non addirittura permanente. Questa situazione non comporta l&#8217;assenza di una ragione obiettiva, né l&#8217;esistenza di un abuso. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue (sentenza nella causa C-586/10, Bianca Kücük)</p>
<p>02|IL CONTROLLO</p>
<p>La Corte Ue spiega che l&#8217;utilizzo non abusivo di questi contratti a tempo determinato conclusi in successione può, se del caso, essere verificato tenendo conto del loro numero e della loro durata complessiva</p>
<p>03| SEMAFORO ROSSO</p>
<p>Il fatto di richiedere in maniera automatica la conclusione di contratti a tempo indeterminato – se le dimensioni dell&#8217;impresa e la composizione del suo personale fanno sì che il datore di lavoro debba far fronte a un&#8217;esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo – violerebbe il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri e alle parti</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15005&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>QUATTORDICESIMA MENSILITA&#8217; ANNO  2012 PENSIONATI INPDAP</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[  Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l’anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15003&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo <strong>Inps</strong> (che per l’anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 720,80), viene prevista nel mese di luglio, ovvero nell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta.</p>
<p><strong> </strong>Gli interessati alla corresponsione della <em>quattordicesima</em> mensilità riceveranno, allegato al CUD 2012, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2012.</p>
<p>Quanto sopra risulta comunicato dall&#8217;Inpdap nella nota operstiva n.1 del 25.gennaio 2012</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15003&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>NOTA CONGIUNTA INPS INAIL  RIGUARDANTE DURC</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/29/nota-congiunta-inps-inail-riguardante-durc/</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo che con la nota del 16 gennaio 2012 ,la DGAI  del Ministero delLavoro aveva escluso che il Durc possa essere sostituito   dall&#8217;autodichiarazione prevista dall&#8217;art.46 del dpr n.445/00 ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.183/2011&#8242;, sull&#8217;argomento  intervengono, con la nota congiunta n.573/2012  l&#8217;Inps e l&#8217;I)nail ,emessa d&#8217;intesa con ilMinistero del Lavoro ,in cui si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15011&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo che con la nota del 16 gennaio 2012 ,la DGAI  del Ministero delLavoro aveva escluso che il Durc possa essere sostituito   dall&#8217;autodichiarazione prevista dall&#8217;art.46 del dpr n.445/00 ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.183/2011&#8242;, sull&#8217;argomento  intervengono, con la nota congiunta n.573/2012  l&#8217;Inps e l&#8217;I)nail ,emessa d&#8217;intesa con ilMinistero del Lavoro ,in cui si prevede quanto si riporta di seguito. </p>
<p>Il Durc non è autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all&#8217;impresa di sostituirlo con un&#8217;autocertificazione.</p>
<p> In particolare, non può essere autocertificato il Durc da presentare all&#8217;amministrazione concedente prima dell&#8217;avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d&#8217;inizio attività.<br />
Nei ( contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, invece, le imprese possono continuare a sostituire il Durc con una autodichiarazione.  Dec</p>
<p>I chiarimenti riguardano l&#8217;operazione di «decertificazione» dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n. 445/2000) dei diretti interessati. Tra l&#8217;altro la legge ha inserito l&#8217;articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, il quale stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d&#8217;ufficio, ovvero controllate ai sensi dell&#8217;articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».</p>
<p> Con nota protocollo n. 619/2012, il ministero del lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione dell&#8217;articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, ha detto il ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso, l&#8217;Inps o l&#8217;Inail) non possono essere sostituite da un&#8217;autocertificazione.</p>
<p> . Di fatto, spiega la nota Inail-Inps, l&#8217;operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina (che era e che rimane) speciale in materia di Durc; salvo la parte in cui offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.</p>
<p> Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati; vale a dire alle ipotesi individuate dall&#8217;articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso «all&#8217;amministrazione concedente, prima dell&#8217;inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività»; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell&#8217;articolo 44-bis del dpr n. 445/2000, l&#8217;amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (la verifica può essere effettuata utilizzando l&#8217;apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it).</p>
<p>  Per le stesse ragioni, aggiunge la nota Inail-Inps, resta confermato l&#8217;obbligo di acquisire d&#8217;ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. E resta altresì confermata la fattispecie in cui è consentito all&#8217;impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le p.a. e con società in house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006 e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell&#8217;articolo 71 del dpr n. 445/2000, con l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio del Durc da parte dell&#8217;amministrazione che le riceve. Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:</p>
<p>appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;</p>
<p>contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;</p>
<p>agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15011&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>MINISTERO LAVORO:RISPOSTE AD INTERPELLI</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/29/ministero-lavororisposte-ad-interpelli-2/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/29/ministero-lavororisposte-ad-interpelli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[In relazione alla competenza attribuita dall&#8217;art.9 del decreto legislaivo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del lavoro con note del 27 gennaio 2012  ha dato risposta a tre nuovi interpelli,che sono i primi dell&#8217;anno corrente ,i cui contenuti si riassumono di seguito. INTERPELLO N.1/2012 -PERMESSI LEGGE N.104/92  Alla richiesta della  Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori  circa la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14999&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In relazione alla competenza attribuita dall&#8217;art.9 del decreto legislaivo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del lavoro con note del 27 gennaio 2012  ha dato risposta a tre nuovi interpelli,che sono i primi dell&#8217;anno corrente ,i cui contenuti si riassumono di seguito.</p>
<p>INTERPELLO N.1/2012 -PERMESSI LEGGE N.104/92</p>
<p> Alla richiesta della  Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori  circa la corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, di cui all&#8217;art.33 legge 104/92 ed in  particolare   ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale “<em>anche in considerazione degli (…) obblighi derivanti dalla (…) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare</em>”.,ilMinistero ,dopo aver richiamato il contenuto del precedente interpello n.31/2010  ha risposto quanto segue:</p>
<p>&#8220;si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, <strong>in ogni caso</strong>, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza.&#8221;.</p>
<p>INTERPELLO N.2/2012-Nolo a caldo e responsabilita&#8217; solidale</p>
<p>Al quesito posto dal Consiglio  Nazionale Consulenti Lavoro  per conoscere il parere ministeriale    in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006  relativo  ala responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori ed in particolare <br />
 se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente &#8211; noleggiatore ,</p>
<p> La risposta ministeriale,nel chiarire che il c.d. nolo a caldo ha ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinarioi e l&#8217;eventuale prestazione lavorsativa di un operstore, prevede che:</p>
<p>&#8220;&#8230;emerge che la disciplina in materia di responsabilita&#8217; solidale è evidentemente legata alla figura dell&#8217;appalto e non a quella del nolo a caldo(ferme restando patologie di utilizzo di tale ultimo strumento contratuale) ,sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complesivo quadro npormativo nel senso di un estensione quanto piùampia possibile del regime solidaristivo in ragione di una maggiore tutela per i lavorstori interessati.</p>
<p>&#8220;Piu&#8217; in partiolare &#8220;,prosegue la risposta ,&#8221;si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.62/08 /2008,che non ha escluso la possibilita&#8217; di applicare la solidarieta&#8217; nei rapporti tra un consorzio ed imprese consorzite assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto  &#8221;.</p>
<p>&#8220;Sullo steso tenore&#8221; ,conclude il Ministero,&#8221;si segnala anche la senenza del Trib di Bologna 22.11.2009,secondo cui&#8221;la fatispecie delnolo a caldo e dell&#8217;appalto dei servizi possono essere assimilate,sussistendola stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell&#8217;impresa effettivamente operante&#8221;.</p>
<p>INTERPELLO N.3/2012-SANZIONI COLLOCAMENTO PER TIROCINIO FORMATIVO</p>
<p>Alla richiesta del Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro di parere  se anche  le sanzioni previste per le mancate o incomplete cmunicazioniobbligatorie ai servizi impiego  vanno applicate anche in caso di accertati  tirocini formativi irregolari  daparte degli organi di vigilanza,ilMinistero ha fornito la  seguente   :</p>
<p>&#8220;Come noto, la Legge Finanziaria n. 296/2007, all’art. 1, comma 1180, nell’ambito della materia del collocamento, ha esteso l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, per il socio lavoratore di cooperativa, nonché per l’associato in partecipazione, non solo per l’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.<br />
Di recente, poi, l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini, peraltro nell’ottica di assicurare “livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento”, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011. Quest’ultima chiarisce che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con applicazione delle relative sanzioni amministrative (ad esempio, in tema di Lul, prospetto di paga, dichiarazione di assunzione), e disporre il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.<br />
Ciò premesso, in considerazione del quadro normativo sopra riportato, laddove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria, come già specificato con le note del Ministero n. 440 del 4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007, e ove non si tratti di tirocinio, ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato, soggetto, quindi, all’obbligo di comunicazione, appare corretto ritenere applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).<br />
Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione, ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato lavoristico (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).&#8221;</p>
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	</item>
		<item>
		<title>CAMERA   APPROVA  FIDUCIA  DECRETO MILLE PROROGHE</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/27/camera-approva-fiducia-decreto-mille-proroghe/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti 1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati; 2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti</p>
<p>1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati;</p>
<p>2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto 1;</p>
<p>3.superamento  del  condono previsto per le multe sui manifesti elettoraòli irregolar .</p>
<p>Circa la questione sub 1, risulta approvata  la norma sugli esodati  ,cioè di  di quelli cioè che avevano accettato di lasciare l&#8217;azienda in crisi pensando di poter andare in pensione entro pochi mesi, mentre la riforma previdenziale della legge salva Italia li lascia  senza pensione e senza lavoro. Tuttavia ,mentre  la scorsa settimana a risultava approvato un emendamento secondo cui avrebbero beneficiato delle vecchie regole i lavoratori che avevano sottoscritto un accordo per uscire dall&#8217;azienda prima del   4 dicembre scorso, anche se poi si sono dimessi successivamente o stanno per dimettersi ,la  nuova versione prevede invece che potranno ricorrere alle vecchie norme previdenziali solo i lavoratori effettivamente usciti dalle proprie aziende entro il 31 dicembre scorso.</p>
<p> Purtroppo ancora  non c&#8217;è risposta al problema delle pensioni del personale del comparto scuola ,per cui   alla scuola e al suo personale andrebbe riconosciuta una particolare specificità anche in ordine alle pensioni e si auspica  in particolare  che il governo  accetti di far slittare al 31 agosto del 2012 il termine per acquisire i requisiti per accedere alla pensioni con le norme previgenti alla riforma Fornero .Su  questo ,come su qualche altra questione     potrebbe   decidere il Senato ,a cui il provvedimento sara&#8217; trasmesso ,dopo l&#8217;approvazione definitiva della Camera prevista per martedi&#8217; p.v.</p>
<p>In ordine all&#8217;aspetto sub 2,la  Camera ha   sciolto il nodo della copertura degli emendamenti sulle pensioni in favore dei lavoratori esodati e precoci. La nuova formulazione dell&#8217;emendamento approvata   prevede la copertura attraverso la variazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati. La precedente versione, contenuta nel testo che era approdato in Aula, prevedeva invece che la copertura arrivasse dall&#8217;aumento delle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi.</p>
<p>Infine  ,è stata revocata  la sanatoria per le multe sull&#8217;affissione dei manifesti elettorali delle ultime politiche  abusivi ,con il conseguente regolare pagamento delle multe comminate e/ o da comminare  a carico di partiti e candidati</p>
<p>Di seguito  si indicano alcuni degli    altri argomenti inseriti nel decreto  ,che appaiono  confermati dopo il voto di fiducia alla Camera:  </p>
<p>RADIO RADICALE: 7 milioni nel 2012 per l&#8217;emittente per la trasmissione delle sedute del Parlamento.</p>
<p>- LITI FISCO: Possono essere chiuse con somme ridotte le liti pendenti con il fisco fino al 31 dicembre 2011. Per pagare c&#8217;è tempo fino al 31 marzo.</p>
<p>- STOP A SFRATTI: Differimento, al 31 dicembre 2012, dell&#8217;esecuzione degli sfratti «riguardanti particolari categorie sociali disagiate».</p>
<p>- ALLUVIONI: proroga al 16 luglio degli adempimenti fiscali e previdenziali nei territori alluvionati di Liguria e Toscana.</p>
<p>- ASSUNZIONI P.A.: Scadono a fine anno i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato. Prorogate anche le graduatorie dei concorsi.</p>
<p>- ASILI NIDO E VIGILI: I comuni potranno assumere a tempo determinato il personale scolastico per gli asili nido e le materne nonchè vigili urbani nei periodi estivi.</p>
<p>- PRECARI: Proroga alla fine dell&#8217;anno degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e delle risorse destinate in via «transitoria» alla Cig ordinaria.</p>
<p>-  &#8211; VERIFICHE ANTISISMICHE: Scade a fine anno il termine per le verifiche sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali chiave sotto il profilo antisismico.</p>
<p>- <br />
- PICCOLI COMUNI: Nove mesi un più per i piccoli comuni per associarsi e per ridurre i costi relativi alla rappresentanza politica nonchè per la liquidazione di società partecipate.</p>
<p> - RIENTRO  Cervelli - Proroga al 2015 degli sconti fiscali per incentivare il rientro in Italia di cittadini dell&#8217;Ue che hanno studiato o lavorato all&#8217;estero. <br />
 <br />
  INTRAMOENIA: Il termine entro il quale entra in vigore l&#8217;attività intramuraria dei medici è fissato al 30 giugno 2012, e non più al 31 dicembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NUOVA PROROGA ENTRATA IN VIGORE DECRETO INTERMINISTERIALE VERIFICHE ATTREZZATURE ALLEGATO VII DEC.LEGVO 81/08</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSO  che : - l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  : Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14974&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREMESSO  che :</p>
<p>- l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  :</p>
<p>Attrezzatura Intervento/periodicità<br />
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento<br />
motorizzato Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo<br />
verticale e azionati a mano Verifica biennale<br />
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo<br />
discontinuo con diametro del paniere x numero di<br />
giri &gt; 450 (m x giri/min.)<br />
Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo<br />
con diametro del paniere x numero di giri &gt; 450<br />
(m x giri/min.)<br />
Verifica triennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con<br />
solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele<br />
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del<br />
paniere maggiore di 500 mm<br />
Verifica annuale<br />
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale<br />
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale<br />
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/<br />
piattaforma guidata verticalmente<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in particolari settori di impiego come:<br />
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione non antecedente<br />
10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione non<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3).<br />
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,<br />
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla<br />
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie<br />
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi<br />
surriscaldati diversi dall&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella I, II e III categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III<br />
categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III<br />
categoria.<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in III e IV categoria e<br />
recipienti di vapore d&#8217;acqua e d&#8217;acqua<br />
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I<br />
alla IV<br />
Verifica di funzionamento:<br />
triennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Generatori di vapor d&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Visita interna: biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS R 350 °C<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS &gt; 350 °C<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Generatori di calore alimentati da combustibile<br />
solido, liquido o gassoso per impianti centrali di<br />
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto<br />
pressione con temperatura dell&#8217;acqua non<br />
superiore alla temperatura di ebollizione alla<br />
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale<br />
dei focolai superiore a 116 kW<br />
Verifica quinquennale</p>
<p>- l&#8217;art del dec.legvo n.81/08 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le<br />
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a<br />
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la<br />
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall&#8217;ISPESL e le successive dalle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso<br />
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti<br />
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive<br />
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi<br />
provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale<br />
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le<br />
modalità di cui al comma 13.<br />
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del<br />
datore di lavoro.<br />
12. Per l&#8217;effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l&#8217;ISPESL possono<br />
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati<br />
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono<br />
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.<br />
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII,<br />
nonché i criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma<br />
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza<br />
sociale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il<br />
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, sentita la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e<br />
di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto.</p>
<p>RICORDATO che    il   decreto del Ministro del Lavoro  datato  11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e ilMinistro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta<br />
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 &#8211; Serie generale,   <br />
  nella sua originaria formulazione disponeva che: &#8220;Il presente<br />
decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella<br />
Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l&#8217;allegato III, che entra in<br />
vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto<br />
nella Gazzetta Ufficiale&#8221;;</p>
<p>TENUTO CONTO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />
22 luglio 2011, di concerto con il Ministro della salute e il<br />
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, concernente &#8220;Proroga<br />
dell&#8217;entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011<br />
all&#8217;articolo 1 ha modificato la data di entrata in vigore del decreto<br />
11 aprile 2011, fissandola in 270 giorni dopo la sua pubblicazione in<br />
Gazzetta Ufficiale;<br />
 SI SEGNALA  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012,risulta pubblicato  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012  ,che, Considerata la necessita&#8217; di provvedere al completamento delle<br />
attivita&#8217; di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11<br />
aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con<br />
il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione<br />
dell&#8217;ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative<br />
competenze all&#8217;INAIL, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 1, del<br />
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio<br />
2010, n. 122;<br />
Considerata altresi&#8217; la necessita&#8217; di provvedere al completamento<br />
dell&#8217;attivita&#8217; istruttoria delle numerose richieste di abilitazione<br />
pervenute;<br />
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del<br />
19 gennaio 2012<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011<br />
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e&#8217; modificato come segue:<br />
all&#8217;art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo»</p>
<p>Pertanto in pratica   per effetto della doppia proroga intervenuta ad opera dei decreti interministeriali sopra citati, l&#8217;entrata entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011,  circa la  disciplina delle modalita&#8217; di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,nonche&#8217; criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti di cui all&#8217;articolo71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ,è fissata al 30 gennaio 2013</p>
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