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	<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<item>
		<title>CAMERA   APPROVA  FIDUCIA  DECRETO MILLE PROROGHE</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/27/camera-approva-fiducia-decreto-mille-proroghe/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti 1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati; 2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti</p>
<p>1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati;</p>
<p>2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto 1;</p>
<p>3.superamento  del  condono previsto per le multe sui manifesti elettoraòli irregolar .</p>
<p>Circa la questione sub 1, risulta approvata  la norma sugli esodati  ,cioè di  di quelli cioè che avevano accettato di lasciare l&#8217;azienda in crisi pensando di poter andare in pensione entro pochi mesi, mentre la riforma previdenziale della legge salva Italia li lascia  senza pensione e senza lavoro. Tuttavia ,mentre  la scorsa settimana a risultava approvato un emendamento secondo cui avrebbero beneficiato delle vecchie regole i lavoratori che avevano sottoscritto un accordo per uscire dall&#8217;azienda prima del   4 dicembre scorso, anche se poi si sono dimessi successivamente o stanno per dimettersi ,la  nuova versione prevede invece che potranno ricorrere alle vecchie norme previdenziali solo i lavoratori effettivamente usciti dalle proprie aziende entro il 31 dicembre scorso.</p>
<p> Purtroppo ancora  non c&#8217;è risposta al problema delle pensioni del personale del comparto scuola ,per cui   alla scuola e al suo personale andrebbe riconosciuta una particolare specificità anche in ordine alle pensioni e si auspica  in particolare  che il governo  accetti di far slittare al 31 agosto del 2012 il termine per acquisire i requisiti per accedere alla pensioni con le norme previgenti alla riforma Fornero .Su  questo ,come su qualche altra questione     potrebbe   decidere il Senato ,a cui il provvedimento sara&#8217; trasmesso ,dopo l&#8217;approvazione definitiva della Camera prevista per martedi&#8217; p.v.</p>
<p>In ordine all&#8217;aspetto sub 2,la  Camera ha   sciolto il nodo della copertura degli emendamenti sulle pensioni in favore dei lavoratori esodati e precoci. La nuova formulazione dell&#8217;emendamento approvata   prevede la copertura attraverso la variazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati. La precedente versione, contenuta nel testo che era approdato in Aula, prevedeva invece che la copertura arrivasse dall&#8217;aumento delle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi.</p>
<p>Infine  ,è stata revocata  la sanatoria per le multe sull&#8217;affissione dei manifesti elettorali delle ultime politiche  abusivi ,con il conseguente regolare pagamento delle multe comminate e/ o da comminare  a carico di partiti e candidati</p>
<p>Di seguito  si indicano alcuni degli    altri argomenti inseriti nel decreto  ,che appaiono  confermati dopo il voto di fiducia alla Camera:  </p>
<p>RADIO RADICALE: 7 milioni nel 2012 per l&#8217;emittente per la trasmissione delle sedute del Parlamento.</p>
<p>- LITI FISCO: Possono essere chiuse con somme ridotte le liti pendenti con il fisco fino al 31 dicembre 2011. Per pagare c&#8217;è tempo fino al 31 marzo.</p>
<p>- STOP A SFRATTI: Differimento, al 31 dicembre 2012, dell&#8217;esecuzione degli sfratti «riguardanti particolari categorie sociali disagiate».</p>
<p>- ALLUVIONI: proroga al 16 luglio degli adempimenti fiscali e previdenziali nei territori alluvionati di Liguria e Toscana.</p>
<p>- ASSUNZIONI P.A.: Scadono a fine anno i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato. Prorogate anche le graduatorie dei concorsi.</p>
<p>- ASILI NIDO E VIGILI: I comuni potranno assumere a tempo determinato il personale scolastico per gli asili nido e le materne nonchè vigili urbani nei periodi estivi.</p>
<p>- PRECARI: Proroga alla fine dell&#8217;anno degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e delle risorse destinate in via «transitoria» alla Cig ordinaria.</p>
<p>-  &#8211; VERIFICHE ANTISISMICHE: Scade a fine anno il termine per le verifiche sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali chiave sotto il profilo antisismico.</p>
<p>- <br />
- PICCOLI COMUNI: Nove mesi un più per i piccoli comuni per associarsi e per ridurre i costi relativi alla rappresentanza politica nonchè per la liquidazione di società partecipate.</p>
<p> - RIENTRO  Cervelli - Proroga al 2015 degli sconti fiscali per incentivare il rientro in Italia di cittadini dell&#8217;Ue che hanno studiato o lavorato all&#8217;estero. <br />
 <br />
  INTRAMOENIA: Il termine entro il quale entra in vigore l&#8217;attività intramuraria dei medici è fissato al 30 giugno 2012, e non più al 31 dicembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div> </div>
<div><a> </a></div>
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<h4> </h4>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">francescocolaci</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>NUOVA PROROGA ENTRATA IN VIGORE DECRETO INTERMINISTERIALE VERIFICHE ATTREZZATURE ALLEGATO VII DEC.LEGVO 81/08</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSO  che : - l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  : Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14974&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREMESSO  che :</p>
<p>- l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  :</p>
<p>Attrezzatura Intervento/periodicità<br />
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento<br />
motorizzato Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo<br />
verticale e azionati a mano Verifica biennale<br />
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo<br />
discontinuo con diametro del paniere x numero di<br />
giri &gt; 450 (m x giri/min.)<br />
Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo<br />
con diametro del paniere x numero di giri &gt; 450<br />
(m x giri/min.)<br />
Verifica triennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con<br />
solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele<br />
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del<br />
paniere maggiore di 500 mm<br />
Verifica annuale<br />
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale<br />
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale<br />
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/<br />
piattaforma guidata verticalmente<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in particolari settori di impiego come:<br />
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione non antecedente<br />
10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione non<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3).<br />
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,<br />
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla<br />
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie<br />
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi<br />
surriscaldati diversi dall&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella I, II e III categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III<br />
categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III<br />
categoria.<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in III e IV categoria e<br />
recipienti di vapore d&#8217;acqua e d&#8217;acqua<br />
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I<br />
alla IV<br />
Verifica di funzionamento:<br />
triennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Generatori di vapor d&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Visita interna: biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS R 350 °C<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS &gt; 350 °C<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Generatori di calore alimentati da combustibile<br />
solido, liquido o gassoso per impianti centrali di<br />
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto<br />
pressione con temperatura dell&#8217;acqua non<br />
superiore alla temperatura di ebollizione alla<br />
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale<br />
dei focolai superiore a 116 kW<br />
Verifica quinquennale</p>
<p>- l&#8217;art del dec.legvo n.81/08 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le<br />
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a<br />
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la<br />
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall&#8217;ISPESL e le successive dalle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso<br />
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti<br />
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive<br />
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi<br />
provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale<br />
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le<br />
modalità di cui al comma 13.<br />
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del<br />
datore di lavoro.<br />
12. Per l&#8217;effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l&#8217;ISPESL possono<br />
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati<br />
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono<br />
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.<br />
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII,<br />
nonché i criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma<br />
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza<br />
sociale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il<br />
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, sentita la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e<br />
di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto.</p>
<p>RICORDATO che    il   decreto del Ministro del Lavoro  datato  11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e ilMinistro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta<br />
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 &#8211; Serie generale,   <br />
  nella sua originaria formulazione disponeva che: &#8220;Il presente<br />
decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella<br />
Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l&#8217;allegato III, che entra in<br />
vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto<br />
nella Gazzetta Ufficiale&#8221;;</p>
<p>TENUTO CONTO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />
22 luglio 2011, di concerto con il Ministro della salute e il<br />
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, concernente &#8220;Proroga<br />
dell&#8217;entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011<br />
all&#8217;articolo 1 ha modificato la data di entrata in vigore del decreto<br />
11 aprile 2011, fissandola in 270 giorni dopo la sua pubblicazione in<br />
Gazzetta Ufficiale;<br />
 SI SEGNALA  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012,risulta pubblicato  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012  ,che, Considerata la necessita&#8217; di provvedere al completamento delle<br />
attivita&#8217; di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11<br />
aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con<br />
il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione<br />
dell&#8217;ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative<br />
competenze all&#8217;INAIL, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 1, del<br />
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio<br />
2010, n. 122;<br />
Considerata altresi&#8217; la necessita&#8217; di provvedere al completamento<br />
dell&#8217;attivita&#8217; istruttoria delle numerose richieste di abilitazione<br />
pervenute;<br />
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del<br />
19 gennaio 2012<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011<br />
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e&#8217; modificato come segue:<br />
all&#8217;art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo»</p>
<p>Pertanto in pratica   per effetto della doppia proroga intervenuta ad opera dei decreti interministeriali sopra citati, l&#8217;entrata entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011,  circa la  disciplina delle modalita&#8217; di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,nonche&#8217; criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti di cui all&#8217;articolo71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ,è fissata al 30 gennaio 2013</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14974&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONE GIORNALISTI DIPENDENTI REGIONE PREVISIONE ART.9 DEC.LEGGE 78/2010</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[ L&#8217;art.9 del dec.legge n.78/2010 ,convertito in legge n.111/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica , recita quanto segue: Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14976&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;art.9 del dec.legge n.78/2010 ,convertito in legge n.111/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica , recita quanto segue:</p>
<p>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico<br />
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico<br />
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,<br />
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi<br />
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto<br />
economico consolidato della pubblica amministrazione, come<br />
individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi<br />
del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non<br />
puo&#8217; superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell&#8217;anno<br />
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.<br />
2. In considerazione della eccezionalita&#8217; della situazione economica<br />
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di<br />
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede<br />
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i<br />
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di<br />
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle<br />
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato<br />
della pubblica amministrazione, come individuate dall&#8217;Istituto<br />
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell&#8217;art. 1,<br />
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi<br />
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto<br />
importo fino a 150.000 euro, nonche&#8217; del 10 per cento per la parte<br />
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il<br />
trattamento economico complessivo non puo&#8217; essere comunque inferiore<br />
90.000 euro lordi annui; le indennita&#8217; corrisposte ai responsabili<br />
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all&#8217;art.<br />
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del<br />
10 per cento; la riduzione si applica sull&#8217;intero importo<br />
dell&#8217;indennita&#8217;. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano<br />
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del<br />
presente comma, anche gli onorari di cui all&#8217;articolo 21 del R. D. 30<br />
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del<br />
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla<br />
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre<br />
2013, nell&#8217;ambito delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma<br />
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive<br />
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi<br />
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello<br />
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella<br />
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in<br />
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione<br />
prevista nel presente comma.<br />
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente<br />
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello<br />
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come<br />
individuate dall&#8217;Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi<br />
del comma 3, dell&#8217;art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non<br />
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano<br />
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil&#8217;importo derivante<br />
dall&#8217;espletamento di incarichi aggiuntivi.<br />
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche<br />
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici<br />
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo<br />
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi<br />
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente commasi applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data<br />
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi<br />
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a<br />
decorrere dalla mensilita&#8217; successiva alla data di entrata in vigore<br />
del presente decreto i trattamenti retributivi saranno<br />
conseguentemente adeguati.</p>
<p>Si segnala che circa la corretta lettura ed applicazione della disposizione sopra riportata è intervenuta ,con riferimento ai giornalisti dipendenti della Regione la nota del Ministero Economia e Finanze 17 gennaio 2012, n. 128462,che ha fonito risposta a corrispondenti quesiti ,come risulta dal testo della nota citata riportato a margine</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Si fa riferimento alla nota n. A00GRT/308768/C.70 del 07/12/2011, con cui codesto ente &#8211; con specifico riguardo alla situazione dei propri dipendenti cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) &#8211; ha posto alcuni quesiti circa la corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.</p>
<p>In merito, si fa presente quanto segue:</p>
<p>le disposizioni di cui all&#8217;art. 9 del d.l. n. 78/2010 si applicano a tutti i dipendenti delle amministrazioni destinatarie della normativa medesima, quindi anche al personale non inquadrato nei comparto di contrattazione regioni-enti locali (come, nel caso evidenziato, i giornalisti cui si applica il CNLG).</p>
<p>La circostanza che tale contratto collettivo, relativo al periodo 1° aprile 2011 &#8211; 31 marzo 2013, sia stato rinnovato non comporta quale conseguenza che i relativi aumenti &#8211; sia immediati, sia periodici in quanto legati all&#8217;anzianità -possano essere corrisposti ai giornalisti dipendenti della Regione: ove si procedesse in tal senso, si violerebbe quanto disposto dal comma 1 del citato art. 9, laddove impone che nel triennio 2011-2013 non si superi il limite del trattamento ordinariamente spettante per l&#8217;anno 2010.</p>
<p>In linea con quanto sopra, si ritiene corretto che l&#8217;entità dei contributi dovuti all&#8217;ente previdenziale dei soggetti in questione (INPGI) rimanga ancorata all&#8217;entità retributiva precedente al rinnovo contrattuale che — come evidenziato -non può operare nel caso di specie.</p>
<p>Infine, si ritiene che nel caso di specie debba essere corrisposta ai dipendenti giornalisti l&#8217;indennità di vacanza contrattuale, in analogia con quanto previsto per i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche. L&#8217;entità di tale indennità va calcolata con riferimento agli stipendi tabellari previsti dal precedente contratto nazionale di lavoro giornalistico del 23 marzo 2009.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14976&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>NOTA INFORMATIVA IRDEC PROROGA 2012 AGEVOLAZIONI PREMI PRODUTIVITA&#8217;</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nota-informativa-irdec-proroga-2012-agevolazioni-premi-produtivita/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[ Si riporta a margine la nota informativa predisposta per la clientela dall&#8217;Istitutoi Ricerca Dotori Commercilisti e Revisori Contabili-IRDEC- sulle agevolazioni fiscali e contributive per la retribuzione di produttivita&#8217; prorogata per l&#8217;anno in corso- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- INDICE 1 Premessa 2 Detassazione dei premi di produttività 2.1 Regime fiscale agevolato per l’anno 2011 2.2 Regime fiscale agevolato per [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14978&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si riporta a margine la nota informativa predisposta per la clientela dall&#8217;Istitutoi Ricerca Dotori Commercilisti e Revisori Contabili-IRDEC- sulle agevolazioni fiscali e contributive per la retribuzione di produttivita&#8217; prorogata per l&#8217;anno in corso-</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>INDICE</p>
<p>1 Premessa</p>
<p>2 Detassazione dei premi di produttività</p>
<p>2.1 Regime fiscale agevolato per l’anno 2011</p>
<p>2.2 Regime fiscale agevolato per l’anno 2012</p>
<p>2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>2.2.2 Somme oggetto dell’agevolazione</p>
<p>2.2.3 Agevolazione riconosciuta</p>
<p>2.2.4 Risorse stanziate</p>
<p>2.2.5 Limiti e presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione &#8211; Rinvio ad un DPCM da emanare</p>
<p>3 Sgravi contributivi sui premi di produttività</p>
<p>3.1 Somme oggetto dello sgravio</p>
<p>3.2 Criteri per la concessione dello sgravio e risorse stanziate</p>
<p>3.3 Rinvio ad un DM attuativo da emanare</p>
<p>1 PREMESSA</p>
<p>Anche per il periodo 1.1.2012 &#8211; 31.12.2012, è stata prevista la possibilità di beneficiare, con riferimento a determinate componenti accessorie della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (c.d. premi di produttività o di risultato) sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, di:</p>
<p>- un regime di tassazione agevolato;</p>
<p>- uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.</p>
<p>Provvedimenti attuativi</p>
<p>Ai fini della concreta applicabilità di entrambe le misure, sarà, tuttavia, necessario attendere l’emanazione di specifici provvedimenti attuativi.</p>
<p>2 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p>
<p>Analogamente a quanto avvenuto per il 2011, anche la proroga al 2012 del regime fiscale agevolato degli emolumenti correlati all’incremento della produttività &#8211; introdotto nel 2008 dall’art. 2 co. 1 lett. c) del DL 27.5.2008 n. 93 convertito nella L. 24.7.2008 n. 126 e prorogato, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi &#8211; deriva da due testi di legge:</p>
<p>- il DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, art. 26;</p>
<p>- la L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 33 co. 12 e 22 co. 6.</p>
<p>A differenza di quanto previsto con riferimento allo scorso anno, quest’ultima legge ha, tuttavia, demandato ad un apposito provvedimento &#8211; che non è ancora stato emanato &#8211; la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione.</p>
<p>2.1 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2011</p>
<p>Può essere utile ricordare sinteticamente i principali aspetti del regime fiscale agevolato previsto per il 2011, derivante dal combinato disposto dell’art. 53 del DL 31.5.2010 n. 78 (convertito nella L.30.7.2010 n. 122) e dell’art. 1 co. 47 della L. 13.12.2010 n. 220 &#8211; come integrati dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro (circolari congiunte 14.2.2011 n. 3 e 10.5.2011 n. 19) &#8211; e caratterizzato dall’applicabilità, ad opera del sostituto d’imposta, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%:</p>
<p>- in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato;</p>
<p>- a condizione che gli stessi risultassero aver percepito, nell’anno 2010, redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno,all’imposta sostitutiva del 10%;</p>
<p>- alle somme:</p>
<p>- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario);</p>
<p>- erogate ai suddetti lavoratori, nel periodo tra l’1.1.2011 e il 31.12.2011, in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali &#8211; ossia, in assenza di accordi e contratti già esistenti, soltanto successivamente alla stipula (in forma scritta) degli stessi &#8211; con obbligo del datore di lavoro di attestare tale circostanza nelle annotazioni del modello CUD 2012 (codice BX);</p>
<p>- entro il limite massimo di somme detassabili di 6.000,00 euro, da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.</p>
<p>2.2 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012</p>
<p>Per quanto riguarda la proroga del beneficio per il 2012, dall’applicazione congiunta delle norme sopra citate emerge il seguente quadro normativo.</p>
<p>2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta confermata l’applicazione del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione quindi:</p>
<p>- dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;</p>
<p>- dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto).</p>
<p>2.2.2 Somme oggetto dell’agevolazione</p>
<p>Per quanto riguarda le somme agevolabili:</p>
<p>- viene riproposta la stessa nozione “ampia” di premio di produttività, con il riferimento a tutte le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;</p>
<p>- viene confermata la necessità che le retribuzioni premiali siano erogate, nel periodo tra l’1.1.2012 e il 31.12.2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività:</p>
<p>- siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore;</p>
<p>- siano riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale.</p>
<p>La L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) fornisce, però, indicazioni più precise in ordine ai requisiti che i suddetti accordi o contratti devono presentare. Tale legge, infatti:</p>
<p>- fa espressamente riferimento a contratti collettivi di lavoro “sottoscritti”, con ciò sancendo, in modo esplicito, la necessità che gli stessi abbiano forma scritta;</p>
<p>- ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, richiede che le suddette intese siano siglate, a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma:</p>
<p>- da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;</p>
<p>- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU);</p>
<p>- ricomprende nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.</p>
<p>2.2.3 Agevolazione riconosciuta</p>
<p>Anche nel 2012, l’agevolazione consisterà nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.</p>
<p>2.2.4 Risorse stanziate</p>
<p>Per l’applicazione del regime di tassazione agevolata in esame, si prevede lo stanziamento di:</p>
<p>- 835 milioni di euro nel 2012;</p>
<p>- 263 milioni di euro nel 2013.</p>
<p>2.2.5 Limiti e presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione &#8211; Rinvio ad un DPCM da emanare</p>
<p>Al fine di rispettare i suddetti stanziamenti, viene demandata ad un apposito DPCM la fissazione:</p>
<p>- dell’importo massimo detassabile;</p>
<p>- del limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), oltre il quale il titolare non potrà fruire dell’agevolazione.</p>
<p>Come già accennato, la concreta operatività della detassazione dei premi di produttività erogati nel 2012 è, quindi, subordinata all’emanazione di un apposito provvedimento attuativo.</p>
<p>Nell’attesa di tale provvedimento, in alcuni settori e territori, le parti sociali hanno, peraltro, già provveduto a rinnovare, con riferimento all’anno in corso, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena lo stesso sarà emanato (es. l’accordo tra Confindustria e sindacati per la Provincia di Bergamo del 15.12.2011 e l’accordo tra Confesercenti e sindacati per la Provincia di Milano del 22.12.2011).</p>
<p>3 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p>
<p>Il DL 98/2011 (art. 26) e la L. 183/2011 (artt. 33 co. 14 e 22 co. 6) hanno prorogato per l’anno 2012 anche la possibilità di fruire, sui c.d. premi di produttività o di risultato “di secondo livello”, di riduzioni contributive.</p>
<p>3.1 SOMME OGGETTO DELLO SGRAVIO</p>
<p>In particolare, per il periodo dall’1.1.2012 al 31.12.2012, si prevede che possano beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro le somme:</p>
<p>- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;</p>
<p>- erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello e, più precisamente, in relazione a quanto disposto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale:</p>
<p>- da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;</p>
<p>- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU).</p>
<p>Vengono, inoltre, ricompresi nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 138/2011, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.</p>
<p>3.2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLO SGRAVIO E RISORSE STANZIATE</p>
<p>Analogamente a quanto disposto in passato, anche nel 2012, le riduzioni contributive in esame potranno essere riconosciute:</p>
<p>- secondo i seguenti criteri:</p>
<p>- importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio stabilito entro il limite</p>
<p>massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore;</p>
<p>- con riferimento alla suddetta quota di erogazioni, riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda, di uno sgravio del 25% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e pari al totale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori;</p>
<p>- nel limite di spesa di 650 milioni di euro.</p>
<p>3.3 RINVIO AD UN DM ATTUATIVO DA EMANARE</p>
<p>Analogamente a quanto osservato in tema di detassazione, al fine di rendere operativa, in relazione al 2012, anche l’agevolazione contributiva in discorso, dovrà essere emanato uno specifico provvedimento attuativo.</p>
<p>Precedenti provvedimenti attuativi</p>
<p>Con riguardo agli anni precedenti, si ricorda che, sino ad oggi, sono intervenuti:</p>
<p>- per l’anno 2008, il DM 7.5.2008, che ha fissato l’importo massimo degli emolumenti ammessi allo sgravio nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita;</p>
<p>- per l’anno 2009, il DM 17.12.2009, che ha ridotto detto importo dal 3% al 2,25% (successivamente elevato al 2,50%);</p>
<p>- per i premi corrisposti nel 2010, il DM 3.8.2011, che ha riproposto la misura del 2,25%.</p>
<div> </div>
<div>
<div><a href="http://www.teleconsul.it/Default.aspx"> </a></div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14978/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14978/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14978&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>INDICAZIONI INPS NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO LEGGE SALVA ITALIA</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/indicazioni-inps-nuovo-sistema-pensionistico-legge-salva-italia/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Le indicazioni  richiamate  nel titolo sono contenute nel Messaggio Inps 25 gennaio 2012, n. 1405 e fanno riferimento all&#8217;art.24 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. ,che appunto contiene nuove  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14981&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le indicazioni  richiamate  nel titolo sono contenute nel Messaggio Inps 25 gennaio 2012, n. 1405 e fanno riferimento all&#8217;art.24 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. ,che appunto contiene nuove  disposizioni in materia di trattamenti pensionisticie che di seguito si riporta.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici</p>
<p>Il comma 3 dell’art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:</p>
<p>a) «pensione di vecchiaia»,</p>
<p>b) «pensione anticipata»,</p>
<p>La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata “pensione di vecchiaia”.</p>
<p>2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012</p>
<p>Per l’anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l’accesso alla pensionesono richiesti i seguenti requisiti:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5">
<p align="center">PENSIONE DI VECCHIAIA</p>
<p align="center">REQUISITI DI ACCESSO PER L’ANNO 2012</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p align="center">ETA’ ANAGRAFICA</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">REQUISITO CONTRIBUTIVO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">DONNE</p>
</td>
<td>
<p align="center">UOMINI</p>
</td>
<td>
<p align="center">IN ANNI</p>
</td>
<td>
<p align="center">IN SETTIMANE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE</td>
<td valign="top">LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA</td>
<td valign="top">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA</td>
<td rowspan="2">
<p align="center">20</p>
</td>
<td rowspan="2">
<p align="center">1040</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">62</p>
</td>
<td>
<p align="center">63 E MEZZO</p>
</td>
<td>
<p align="center">66</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">PENSIONE ANTICIPATA</p>
<p align="center">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,</p>
<p align="center">LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">REQUISITO CONTRIBUTIVO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DONNE</p>
</td>
<td>
<p align="center">UOMINI</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">41 anni e un mese</td>
<td valign="top">42 e un mese</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata</p>
<p>Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.</p>
<p>Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.</p>
<p>4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva</p>
<p>Il comma 6 dell’articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia.</p>
<p>I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.</p>
<p>Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1°gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.</p>
<p>5. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012</p>
<p>L’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<p>La disposizione si applica ai lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo.</p>
<p>A partire dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati:</p>
<p>a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;</p>
<p>b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<p>In attesa dell’adeguamento delle procedure:</p>
<p>- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;</p>
<p>- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi nel mese di gennaio 2012;</p>
<p>- le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ;</p>
<p>- non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.</p>
<p>6. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011</p>
<p>I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa.</p>
<p>In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell’accesso alla pensione di dodici ovvero diciotto mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (finestra mobile)</p>
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	</item>
		<item>
		<title>IN VIGORE DISPOSIZIONI DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/in-vigore-disposizioni-decreto-legge-liberalizzazioni/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/in-vigore-disposizioni-decreto-legge-liberalizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[ Sono in vigore dalla data di pubblicazione sul Supplemento ordinario n,18 alla GazzettaUfficiale n.19 del 24.gennaio 2012 ,le disposizioni  del  Decreto legge n.1 , di pari data , dal  titolo &#8220;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;,che risulta composto da 98 articoli, che hanno  le  seguenti  intestazioni:  Art. 1  Liberalizzazione delle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14960&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sono in vigore dalla data di pubblicazione sul Supplemento ordinario n,18 alla GazzettaUfficiale n.19 del 24.gennaio 2012 ,le disposizioni  del  Decreto legge n.1 , di pari data , dal  titolo &#8220;<span style="font-size:medium;">Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;,che risulta composto da 98 articoli, che hanno  le  seguenti  intestazioni:</span></p>
<p><span style="font-size:medium;"> Art. 1  Liberalizzazione delle attivita&#8217; economi e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese <br />
  </span></p>
<p><span style="font-size:medium;"> Art. 2  Tribunale delle imprese </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione    di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.4 </span><span style="font-size:medium;"> Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.5 </span><span style="font-size:medium;">Tutela amministrativa  contro le clausole vessatorie <br />
</span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 6  Norme per rendere efficace  l&#8217;azione di classe </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.7  Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 8 Contenuto delle carte di servizio </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate </span></p>
<p>Art. 10 Estensione ai liberi professionisti della possibilita&#8217;   di partecipare al patrimonio dei confidi</p>
<p>Art. 11 Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso<br />
              alla titolarita&#8217; delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della somministrazione dei farmaci</p>
<p>Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti</p>
<p>Art. 13</p>
<p>Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili</p>
<p>Art. 14</p>
<p>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</p>
<p>Art. 15</p>
<p>Disposizioni in materia di separazione proprietaria</p>
<p>Art. 16</p>
<p>Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche</p>
<p>Art. 17</p>
<p>Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti</p>
<p>Art. 18</p>
<p>Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati</p>
<p>Art. 19</p>
<p>Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti</p>
<p>Art. 20</p>
<p>Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti</p>
<p>Art. 21</p>
<p>Disposizioni per accrescere la sicurezza, l&#8217;efficienza e la concorrenza nel mercato dell&#8217;energia elettrica</p>
<p>Art. 22</p>
<p>Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas</p>
<p>Art. 23</p>
<p>Semplificazione delle procedure per l&#8217;approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</p>
<p>Art. 24</p>
<p>Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari</p>
<p>Art. 25</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p>
<p>Art. 26</p>
<p>Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l&#8217;incremento della raccolta e recupero degli imballaggi</p>
<p>Art. 27</p>
<p>Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base</p>
<p>Art. 28</p>
<p>Assicurazioni connesse all&#8217;erogazione di mutui immobiliari</p>
<p> Art. 29</p>
<p>Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica</p>
<p>Art. 30</p>
<p>Repressione delle frodi</p>
<p>Art. 31</p>
<p>Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada</p>
<p>Art. 32</p>
<p>Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni</p>
<p>Art. 33</p>
<p>Sanzioni per frodi nell&#8217;attestazione delle invalidità derivanti da incidenti</p>
<p>Art. 34</p>
<p>Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto</p>
<p>Art. 35</p>
<p>Misure per la tempestività dei pagamenti, per l&#8217;estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica</p>
<p>Art. 36</p>
<p>Regolazione indipendente in materia di trasporti</p>
<p>Art. 37</p>
<p>Misure per il trasporto ferroviario</p>
<p>Art. 38</p>
<p>Liberalizzazione delle pertinenze delle strade</p>
<p>Art. 39</p>
<p>Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d&#8217;autore</p>
<p>Art. 40</p>
<p>Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all&#8217;estero e l&#8217;attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti</p>
<p>Art. 41</p>
<p>Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto &#8211; project bond</p>
<p>Art. 42</p>
<p>Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche</p>
<p>Art. 43</p>
<p>Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie</p>
<p>Art. 44</p>
<p>Contratto di disponibilità</p>
<p>Art. 45</p>
<p>Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico</p>
<p>Art. 46</p>
<p>Disposizioni attuative del dialogo competitivo</p>
<p>Art. 47</p>
<p>Riduzione importo &#8220;opere d&#8217;arte&#8221; per i grandi edifici &#8211; modifiche alla legge n. 717/1949</p>
<p>Art. 48</p>
<p>Norme in materia di dragaggi</p>
<p>Art. 49</p>
<p>Utilizzo terre e rocce da scavo</p>
<p>Art. 50</p>
<p>Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche</p>
<p>Art. 51</p>
<p>Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni</p>
<p>Art. 52</p>
<p>Semplificazione nella redazione e accelerazione dell&#8217;approvazione dei progetti</p>
<p>Art. 53</p>
<p>Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali</p>
<p>Art. 54</p>
<p>Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche</p>
<p>Art. 55</p>
<p>Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo</p>
<p>Art. 56</p>
<p>Norma nel settore edilizio</p>
<p>Art. 57</p>
<p>Ripristino IVA per housing sociale</p>
<p>Art. 58</p>
<p>Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa</p>
<p>Art. 59</p>
<p>Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali</p>
<p>Art. 60</p>
<p>Regime doganale delle unità da diporto</p>
<p>Art. 61</p>
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori</p>
<p>Art. 62</p>
<p>Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari</p>
<p>Art. 63</p>
<p>Attivazione nuovi &#8220;contratti di filiera&#8221;</p>
<p>Art. 64</p>
<p>Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929</p>
<p>Art. 65</p>
<p>Impianti fotovoltaici in ambito agricolo</p>
<p>Art. 66</p>
<p>Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola</p>
<p>Art. 67</p>
<p>Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca</p>
<p>Art. 68</p>
<p>Repertorio nazionale dei dispositivi medici</p>
<p>Art. 69</p>
<p>Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi</p>
<p> Art. 70</p>
<p>Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree</p>
<p>Art. 71</p>
<p>Oggetto e ambito di applicazione</p>
<p>Art. 72</p>
<p>Definizioni</p>
<p>Art. 73</p>
<p>Autorità nazionale di vigilanza</p>
<p>Art. 74</p>
<p>Reti aeroportuali</p>
<p>Art. 75</p>
<p>Non discriminazione</p>
<p>Art. 76</p>
<p>Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione</p>
<p>Art. 77</p>
<p>Trasparenza</p>
<p>Art. 78</p>
<p>Norme di qualità</p>
<p>Art. 79</p>
<p>Differenziazione dei servizi</p>
<p>Art. 80</p>
<p>Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva</p>
<p>Art. 81</p>
<p>Aeroporti militari aperti al traffico civile</p>
<p>Art. 82</p>
<p>Clausola di invarianza finanziaria</p>
<p>Art. 83</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p>
<p>Art. 84</p>
<p>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107</p>
<p>Art. 85</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211</p>
<p>Art. 86</p>
<p>Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione</p>
<p>Art. 87</p>
<p>Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti</p>
<p>Art. 88</p>
<p>Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione</p>
<p>Art. 89</p>
<p>Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09</p>
<p>Art. 90</p>
<p>Interventi per favorire l&#8217;afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</p>
<p>Art. 91</p>
<p>Modifiche alla disciplina del trasferimento all&#8217;estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d&#8217;infrazione n. 2010/4141</p>
<p>Art. 92</p>
<p>Tutela procedimentale dell&#8217;operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione doganale</p>
<p>Art. 93</p>
<p>Preclusione all&#8217;esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell&#8217;imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica</p>
<p>Art. 94</p>
<p>Domanda di sgravio dei diritti doganali</p>
<p>Art. 95</p>
<p>Modifiche alla unificazione dell&#8217;aliquota sulle rendite finanziarie</p>
<p>Art. 96</p>
<p>Residenza OICR</p>
<p>Art. 97</p>
<p>Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286</p>
<p>Art. 98</p>
<p>Entrata in vigore</p>
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	</item>
		<item>
		<title>IMPIANTO SANZIONATORIO INAIL  NUOVO T.U.APPRENDISTATO</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[L’INAIL, con la Nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012,  fa  chiarezza circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs n. 167/2011. Per quanto riguarda l&#8217;adempimento formativo ,trattasi di     competenza esclusiva del personale ispettivo delle struttture territoriali del  ministero del lavoro,a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14952&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL, con la Nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012,  fa  chiarezza circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs n. 167/2011.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;adempimento formativo ,trattasi di     competenza esclusiva del personale ispettivo delle struttture territoriali del  ministero del lavoro,a cui in caso di avvenuto accertamento da parte degli ispettori dell&#8217;Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti ,la possibilita&#8217;  eventuale   di  recuperare la realizzazione della formazione ,attraverso la  disposizione,di cui all&#8217;art.14 del dec.legvo n.124/04</p>
<p>Nel particolare, l’Istituto ricorda che l’assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione comportano la sanzione amministrativa per “lavoro nero” e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto come “contratto di apprendistato” di competenza esclusiva del personale ispettivo delle struttture territoriali del  ministero del lavoro,a cui in caso di avvenuto riscontro da parte degli ispettori dell&#8217;Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti.</p>
<p>  Inoltre, precisa di  di aver  rivolto   formale richiesta   al Ministero del Lavoro circa la possibilità di applicare   ai premi Inail   il regime agevolato previsto dalla Legge n. 223/91  per l&#8217;assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilita&#8217;,così come consentito dal dec.legvo n.167/2011.</p>
<p>Di seguito si pubblicail testo integrale dell citata nota Inail</p>
<p>Con riferimento all&#8217;argomento in oggetto e, a scioglimento della riserva contenuta nella nota del 5.12.2011 &#8211; Prot. 8082, si forniscono indicazioni operative per il personale ispettivo dell&#8217;Istituto, ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 167/2011, oggetto della circolare n. 29/2011(NOTA 1) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>
<p>Come noto, il nuovo impianto normativo di cui al T.U. 167/2011, diversifica le ipotesi sanzionatone legate all&#8217;utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato (NOTA 2), distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi.</p>
<p>In merito all&#8217;inadempimento formativo, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, l&#8217;art. 7, comma 1 attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, ai sensi dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.</p>
<p>Per tale fattispecie, pertanto, il personale ispettivo dell&#8217;Istituto, qualora riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell&#8217;erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, provvedere a segnalarlo, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL).</p>
<p>Per quanto concerne, invece l&#8217;inosservanza dei principi previsti per l&#8217;attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato (NOTA 3), il Decreto Legislativo in parola ha previsto nuove sanzioni amministrative (NOTA 4) ed ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell&#8217;art. 13 del D. Lgs. N. 124/2004 (NOTA 5) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.</p>
<p>In merito alla contestazione delle violazioni suddette, di competenza anche dei funzionari di vigilanza dell&#8217;Istituto, il Ministero del Lavoro, nella circolare in parola,tra l&#8217;altro, ha precisato che:</p>
<p>- il personale ispettivo deve procedere, innanzitutto, alla verifica in ordine all&#8217;attuazione dei principi di che trattasi e, in secondo luogo, alla verifica circa la concreta attuazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;</p>
<p>- la previsione della procedura della diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente la regolarizzazione non solo nei casi in cui il contratto di apprendistato differisce nel contenuto da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente;</p>
<p>- l&#8217;obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto con la sola consegna, ai sensi dell&#8217;art. 40, comma 2, del D.L n. 112/2008 (conv. dalla legge n. 133/2008) della copia di comunicazione di assunzione al Centro per l&#8217;impiego, me è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro;</p>
<p>- la sanzione amministrativa va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato risulti successiva alla instaurazione del rapporto, ovvero difforme o incompleta relativamente ai contenuti previsti e resi obbligatori dal CCNL applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva.</p>
<p>Inoltre, qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l&#8217;omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l&#8217;impiego (NOTA 6), deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per &#8220;lavoro nero&#8221;, con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come &#8220;contratto di apprendistato&#8221;.</p>
<p>Il Testo Unico in parola prevede anche la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità (NOTA 7), al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con applicazione:</p>
<p> -delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 (giusta causa o giustificato motivo);</p>
<p>- del regime contributivo agevolato di cui all&#8217;art. 25, c. 9 della Legge n. 223/1991 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi);</p>
<p>- dell&#8217;incentivo di cui all&#8217;art. 8, c. 4, L n. 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell&#8217;indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo massimo previsto dalla norma stessa, a cui si rinvia).</p>
<p>In merito all&#8217;applicabilità ai premi Inail del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge n.223/1991, si precisa che si è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica richiesta di parere.</p>
<p>Da ultimo, nel rinviare al decreto in argomento e alla circolare Ministeriale n. 29/2011, si invitano i funzionari di vigilanza ad utilizzare la modulistica presente in procedura vigilanza ispettiva per la compilazione del rapporto di cui all&#8217;articolo 17 della Legge n. 689/1981.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>1) Reperibile nel minisito della D.C.Rischi &#8211; Ufficio Vigilanza assicurativa- indirizzi normativi ed operativi</p>
<p>2) Art. 1, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 167/2011</p>
<p>3) D. Lgs. n. 167/2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).</p>
<p>4) v. nota D.C. Rischi prot. n. 8082 del 5.12.2011.</p>
<p>5) art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall&#8217;art. 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.</p>
<p>6) V. circolare MLPS n. 29/2011, ultima pagina.</p>
<p>7) V. art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 167/2011.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>MESSAGGIO INPS   ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI SOPPRESSIONE  INPDAP E ENPALS</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/messaggio-inps-istruzioni-operative-e-contabili-soppressione-inpdap-e-enpals/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Circa l&#8217;argomento del titolo si rinvia al testo  unito a margine del    Messaggio Inps  23 gennaio 2012, n. 1196,riguardante l&#8217;Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sulla soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS.  Messaggio 23 gennaio 2012, n. 1196 Art. 21 del decreto legge [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14958&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa l&#8217;argomento del titolo si rinvia al testo  unito a margine del    Messaggio Inps  23 gennaio 2012, n. 1196,riguardante l&#8217;Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sulla soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS. </p>
<p>Messaggio 23 gennaio 2012, n. 1196</p>
<div>
<p>Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.</p>
<p> &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Con la circolare n. 3 del 13 gennaio 2012, sono state fornite le prime indicazioni per l’integrazione, nel sistema contabile dell’Istituto, dei fatti di gestione dei due Istituti soppressi.</p>
<p>In attesa di poter assumere in contabilità le disponibilità liquide, risultanti al 31/12/2011, sono stati comunque istituiti specifici conti per rilevare i movimenti finanziari di cassa sui conti correnti bancari, postali e di Tesoreria, già intestati ai predetti Enti, e i corrispondenti conti transitori TPA.</p>
<p>Per quanto concerne la rilevazione contabile dei pagamenti e delle riscossioni afferenti a fenomeni, già di pertinenza dei soppressi Istituti, intervenuti dal 1° gennaio 2012, sono stati previsti i conti di provvisoria imputazione, tutti assistiti da partitario contabile.</p>
<p>Per una più agevole individuazione dei conti da utilizzare sono stati riepilogati separatamente i conti riguardanti l’INPDAP (allegato n.1) e quelli riguardanti l’ENPALS (allegato n.2).</p>
<p>I conti istituiti sono atti a rilevare, per ogni gestione già in essere in seno ai predetti Istituti, le entrate e le uscite in conto competenza e in conto residui. Ai conti è abbinata una specifica causale dei flussi di cassa.</p>
<p>Come descritto nella richiamata circolare n. 3, le strutture dei due Enti soppressi, competenti, per materia o territorio, quotidianamente dovranno trasmettere apposito file contenente gli elementi utili per consentire alle Sedi INPS le contabilizzazioni. A tal fine è stato predisposto un fac-simile di modello (allegato n. 3) da usare nelle comunicazioni, e da integrare con i nominativi dei rispettivi referenti al fine di facilitare le comunicazioni o eventuali richieste di chiarimenti.</p>
<p>Le Strutture regionali e provinciali dei due Enti soppressi avranno come riferimento le corrispondenti Direzioni regionali e Sedi provinciali dell’Istituto che comunicheranno l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire i dati contabili per le registrazioni.</p>
<p>I Direttori regionali, relativamente alle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli e Torino) potranno indicare le Filiali di coordinamento o altre strutture come riferimento per le attività in esame.</p>
<p>Le contabilizzazioni delle operazioni effettuate dalle Direzioni generali dei due Istituti soppressi saranno a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali,quindi, le trasmissioni dei dati avverranno alla casella di posta elettronica certificata: dc.bilanciservizifiscali@postacert.inps.gov.it.</p>
<p>Le strutture Inps dovranno procedere alla contabilizzazione del contenuto dei file trasmessi in accordo alle modalità già in uso, utilizzando i conti istituiti e servendosi delle partite.</p>
<p>Non appena ultimate le formalità per la ridenominazione e presa in carico dei conti correnti bancari e postali, sarà cura dell’Area Tesoreria di questa Direzione centrale renderli consultabili on line agli operatori di tutte le gestioni interessate dai movimenti.</p>
<p>Al fine di assumere in contabilità le disponibilità liquide al 31/12/2011, gli Uffici delle Direzioni generali dell’INPDAP e dell’ENPALS si faranno carico di comunicare alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali i saldi di tutti i conti correnti bancari, postali e di tesoreria centrali e territoriali non appena riconciliati con gli Istituti di credito cassieri, computando nei saldi le somme in giacenza dei conti “sospesi” dei mandati e delle reversali in corso di eliminazione.</p>
<p>Le contabilizzazioni delle riscossioni sulle contabilità speciali delle Tesorerie centrali e periferiche saranno effettuate con procedura automatizzata in corso di predisposizione.</p>
<p>Per quanto riguarda, in particolare, le rilevazioni contabili delle spese di funzionamento, in assenza dell’assunzione dei residui esistenti al 1° gennaio 2012, i pagamenti effettuati in conto residui dovranno essere imputati, temporaneamente, al conto GPA 51232 per l’ex INPDAP e al conto GPA 51210 per l’ex ENPALS.</p>
<p>Per i pagamenti in conto competenza, invece, nelle more dell’assegnazione di specifico budget sulle nuove voci istituite nell’ambito dei capitoli INPS, a seguito della conclusione del processo di autorizzazione, da parte degli Organi dell’Istituto, dell’utilizzo delle risorse del Fondo per le spese impreviste, dovranno essere utilizzati rispettivamente il conto GPA 51231per l’ex INPDAP e l conto GPA 51209 per l’ex ENPALS.</p>
<p>Successivamente alle assegnazioni di budget, per le spese di funzionamento si procederà, con le consuete modalità di rilevazione, utilizzando la procedura spese di funzionamento.</p>
<p>Nel corso dei lavori della prima nota di variazione al bilancio preventivo 2012, in fase di predisposizione, saranno istituite le nuove gestioni corrispondenti ai due Istituti soppressi e i conseguenti conti di definitiva imputazione.</p>
<p>Al fine di risolvere rapidamente le eventuali problematiche di natura contabile che si dovessero presentare è possibile contattare, preferibilmente via mail o telefono i seguenti funzionari della Direzione centrale bilanci:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Antonella Ferrante</td>
<td valign="top">Area normativa contabile</td>
<td valign="top">antonella.ferrante@inps.it; tel.0659057699</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Laura Raparelli</td>
<td valign="top">Area bilancio generale</td>
<td valign="top">laura.raparelli@inps.it; tel. 0659057236</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Maria Grazia Lombardi</td>
<td valign="top">Area bilancio generale spese di funzionamento</td>
<td valign="top">mariagrazia.lombardi@inps.it; tel 0659057539</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Pietro Quarto</td>
<td valign="top">Area tesoreria</td>
<td valign="top">pietro.quarto@inps.it; tel. 0659057228</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Rosa Giuseppina Avella</td>
<td valign="top">Area impegni e pagamenti</td>
<td valign="top">rosagiuseppina.avella@inps.it; tel. 0659057230</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Paolo Ferrari</td>
<td valign="top">Area impegni e pagamenti</td>
<td valign="top">paolo.ferrari@inps.it; 06-59057453</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>nonché, per eventuali chiarimenti ed informazioni sulla gestione ex INPDAP, a.tombolini@inpdap.gov.it e  sulla gestione ex ENPALS eleonora.digiulio@enpals.it.</p>
<p>I mandati e la documentazione di supporto, necessari per la definitiva imputazione delle spese, potranno essere trasmessi sia in originale cartaceo, che tramite posta elettronica, in formato PDF, con attestazione di conformità all’originale.</p>
<p>In considerazione della necessità di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, si invitano tutte le strutture interessate ad assicurare adeguata ed opportuna collaborazione.</p>
</div>
<div>
<p>Con la circolare n. 3 del 13 gennaio 2012, sono state fornite le prime indicazioni per l’integrazione, nel sistema contabile dell’Istituto, dei fatti di gestione dei due Istituti soppressi.</p>
<p>In attesa di poter assumere in contabilità le disponibilità liquide, risultanti al 31/12/2011, sono stati comunque istituiti specifici conti per rilevare i movimenti finanziari di cassa sui conti correnti bancari, postali e di Tesoreria, già intestati ai predetti Enti, e i corrispondenti conti transitori TPA.</p>
<p>Per quanto concerne la rilevazione contabile dei pagamenti e delle riscossioni afferenti a fenomeni, già di pertinenza dei soppressi Istituti, intervenuti dal 1° gennaio 2012, sono stati previsti i conti di provvisoria imputazione, tutti assistiti da partitario contabile.</p>
<p>Per una più agevole individuazione dei conti da utilizzare sono stati riepilogati separatamente i conti riguardanti l’INPDAP (allegato n.1) e quelli riguardanti l’ENPALS (allegato n.2).</p>
<p>I conti istituiti sono atti a rilevare, per ogni gestione già in essere in seno ai predetti Istituti, le entrate e le uscite in conto competenza e in conto residui. Ai conti è abbinata una specifica causale dei flussi di cassa.</p>
<p>Come descritto nella richiamata circolare n. 3, le strutture dei due Enti soppressi, competenti, per materia o territorio, quotidianamente dovranno trasmettere apposito file contenente gli elementi utili per consentire alle Sedi INPS le contabilizzazioni. A tal fine è stato predisposto un fac-simile di modello (allegato n. 3) da usare nelle comunicazioni, e da integrare con i nominativi dei rispettivi referenti al fine di facilitare le comunicazioni o eventuali richieste di chiarimenti.</p>
<p>Le Strutture regionali e provinciali dei due Enti soppressi avranno come riferimento le corrispondenti Direzioni regionali e Sedi provinciali dell’Istituto che comunicheranno l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire i dati contabili per le registrazioni.</p>
<p>I Direttori regionali, relativamente alle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli e Torino) potranno indicare le Filiali di coordinamento o altre strutture come riferimento per le attività in esame.</p>
<p>Le contabilizzazioni delle operazioni effettuate dalle Direzioni generali dei due Istituti soppressi saranno a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali,quindi, le trasmissioni dei dati avverranno alla casella di posta elettronica certificata: dc.bilanciservizifiscali@postacert.inps.gov.it.</p>
<p>Le strutture Inps dovranno procedere alla contabilizzazione del contenuto dei file trasmessi in accordo alle modalità già in uso, utilizzando i conti istituiti e servendosi delle partite.</p>
<p>Non appena ultimate le formalità per la ridenominazione e presa in carico dei conti correnti bancari e postali, sarà cura dell’Area Tesoreria di questa Direzione centrale renderli consultabili on line agli operatori di tutte le gestioni interessate dai movimenti.</p>
<p>Al fine di assumere in contabilità le disponibilità liquide al 31/12/2011, gli Uffici delle Direzioni generali dell’INPDAP e dell’ENPALS si faranno carico di comunicare alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali i saldi di tutti i conti correnti bancari, postali e di tesoreria centrali e territoriali non appena riconciliati con gli Istituti di credito cassieri, computando nei saldi le somme in giacenza dei conti “sospesi” dei mandati e delle reversali in corso di eliminazione.</p>
<p>Le contabilizzazioni delle riscossioni sulle contabilità speciali delle Tesorerie centrali e periferiche saranno effettuate con procedura automatizzata in corso di predisposizione.</p>
<p>Per quanto riguarda, in particolare, le rilevazioni contabili delle spese di funzionamento, in assenza dell’assunzione dei residui esistenti al 1° gennaio 2012, i pagamenti effettuati in conto residui dovranno essere imputati, temporaneamente, al conto GPA 51232 per l’ex INPDAP e al conto GPA 51210 per l’ex ENPALS.</p>
<p>Per i pagamenti in conto competenza, invece, nelle more dell’assegnazione di specifico budget sulle nuove voci istituite nell’ambito dei capitoli INPS, a seguito della conclusione del processo di autorizzazione, da parte degli Organi dell’Istituto, dell’utilizzo delle risorse del Fondo per le spese impreviste, dovranno essere utilizzati rispettivamente il conto GPA 51231per l’ex INPDAP e l conto GPA 51209 per l’ex ENPALS.</p>
<p>Successivamente alle assegnazioni di budget, per le spese di funzionamento si procederà, con le consuete modalità di rilevazione, utilizzando la procedura spese di funzionamento.</p>
<p>Nel corso dei lavori della prima nota di variazione al bilancio preventivo 2012, in fase di predisposizione, saranno istituite le nuove gestioni corrispondenti ai due Istituti soppressi e i conseguenti conti di definitiva imputazione.</p>
<p>Al fine di risolvere rapidamente le eventuali problematiche di natura contabile che si dovessero presentare è possibile contattare, preferibilmente via mail o telefono i seguenti funzionari della Direzione centrale bilanci:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Antonella Ferrante</td>
<td valign="top">Area normativa contabile</td>
<td valign="top">antonella.ferrante@inps.it; tel.0659057699</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Laura Raparelli</td>
<td valign="top">Area bilancio generale</td>
<td valign="top">laura.raparelli@inps.it; tel. 0659057236</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Maria Grazia Lombardi</td>
<td valign="top">Area bilancio generale spese di funzionamento</td>
<td valign="top">mariagrazia.lombardi@inps.it; tel 0659057539</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Pietro Quarto</td>
<td valign="top">Area tesoreria</td>
<td valign="top">pietro.quarto@inps.it; tel. 0659057228</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Rosa Giuseppina Avella</td>
<td valign="top">Area impegni e pagamenti</td>
<td valign="top">rosagiuseppina.avella@inps.it; tel. 0659057230</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Paolo Ferrari</td>
<td valign="top">Area impegni e pagamenti</td>
<td valign="top">paolo.ferrari@inps.it; 06-59057453</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>nonché, per eventuali chiarimenti ed informazioni sulla gestione ex INPDAP, a.tombolini@inpdap.gov.it e su sulla gestione ex ENPALS eleonora.digiulio@enpals.it.</p>
<p>I mandati e la documentazione di supporto, necessari per la definitiva imputazione delle spese, potranno essere trasmessi sia in originale cartaceo, che tramite posta elettronica, in formato PDF, con attestazione di conformità all’originale.</p>
<p>In considerazione della necessità di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, si invitano tutte le strutture interessate ad assicurare adeguata ed opportuna collaborazione.</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14958/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14958/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14958&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>COMUNICATI INAIL PER AUTOLIQUIDAZIONE  ISCRITTI EX IPSEMA</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/comunicati-inail-per-autoliquidazione-iscritti-ex-ipsema/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/comunicati-inail-per-autoliquidazione-iscritti-ex-ipsema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Come è noto ,l&#8217;Ipsema è stato assorbito dallìInail ,che pertanto gestisce gli adempimenti degli ex  utenti  di detto Istituto. Si richiama l&#8217;attenzione di detti utenti sui due comunicati datati 23.1.2012  sotto riportati in materia di autoliquidazione.  Il primo comunicato concerne l&#8217;intervenuta  spedizione  dei  bollettini per il pagamento del premio 2011-2012,con cui s&#8217;informa l’utenza armatoriale che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14956&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come è noto ,l&#8217;Ipsema è stato assorbito dallìInail ,che pertanto gestisce gli adempimenti degli ex  utenti  di detto Istituto.</p>
<p>Si richiama l&#8217;attenzione di detti utenti sui due comunicati datati 23.1.2012  sotto riportati in materia di autoliquidazione.</p>
<p> Il primo comunicato concerne l&#8217;intervenuta  spedizione  dei  bollettini per il pagamento del premio 2011-2012,con cui s&#8217;informa l’utenza armatoriale che sono stati spediti i bollettini di pagamento di conto corrente postale da utilizzare per il versamento del premio relativo all’autoliquidazione 2011/2012. Le imprese sono invitate a servirsi, per il pagamento, esclusivamente del bollettino di conto corrente o del MAV scaricabile dagli appositi servizi offerti via web.</p>
<div id="testoArticolo">
<p>Si ricorda che il termine per il pagamento del premio è fissato al 16 febbraio 2012. In caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2012 e le rate successive, maggiorate dell’interesse di dilazione dovranno essere versate entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2012.</p>
<p>Il secondo comunicato ,che indica i presidi territoriali per l&#8217;assistenza all&#8217;utenza marittima,avverte che dal  2012 le imprese marittime devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici per la dichiarazione delle retribuzioni e degli adempimenti previsti per l’autoliquidazione 2011/2012.</p>
<p>I datori di lavoro e i loro delegati non potranno dunque più far ricorso all’invio della denuncia con modalità cartacea, in quanto non più valida ai fini dell’adempimento in questione. L’utenza marittima potrà ricevere informazioni e assistenza sull’autoliquidazione rivolgendosi allo “sportello virtuale” del Contact Center Integrato INPS/INAIL attraverso il numero 803.164. Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Il servizio è completamente gratuito.</p>
<p>In caso di errore o di difficoltà di carattere amministrativo nel procedere agli adempimenti previsti dalla procedura on-line rimangono disponibili, come di consueto, per fornire il supporto e le informazioni necessarie le Sedi dell’Inail ex-Ipsema sul territorio.</p>
<p>Gli uffici delle sedi Inail ex Ipsema sotto specificati, hanno attivato un presidio, durante le ore di ufficio, dedicato esclusivamente a fornire assistenza amministrativa all’utenza sull’autoliquidazione del premio 2011/2012.</p>
<p>Sede di Genova</p>
<p>Le linee dedicate al presidio è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13,00 Tel. 010/5471143 &#8211; 010/5471144 &#8211; 010/5471169 &#8211; 010/5471136</p>
<p>Sede di Trieste</p>
<p>La linea dedicata al presidio è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00. tel. 040/3780206</p>
<p>Sede di Napoli</p>
<p>Le linee dedicate al presidio è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30.Francesco Correale &#8211; tel 081/7605327Rosanna Russo &#8211; tel. 081/7605283</p>
<p>Sede di Palermo</p>
<p>Le linee dedicata al presidio è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00. Antonino Speciale &#8211; tel 091/7439.219 -Manuela Contetel 091/7439.236 &#8211; Bruna Russo tel 091/7439.221 &#8211; Andrea Inga tel 091/7439.225 &#8211; Giovanni Gueci &#8211; tel 091/7439.209 -</p>
<p>Per le necessità di natura informaticaè attivo un servizio di supporto di help-deskraggiungibile al seguente indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it.</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14956/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14956/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14956&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">francescocolaci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NUOVI INTERVENTI PER ZONE SISMA ABRUZZO</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/nuovi-interventi-per-zone-sisma-abruzzo/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/nuovi-interventi-per-zone-sisma-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14954</guid>
		<description><![CDATA[ I nuovi interventi di cui al titolo sono previsti dall&#8217; Ordinanza  del Presidente Consiglio Ministri 17 gennaio 2012, n. 3996,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012.  I predetti interventi ,come risulta dal testo del provvedimento citato,riportato a margine,sono destinati ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Art. 1 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14954&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> I nuovi interventi di cui al titolo sono previsti dall&#8217; Ordinanza  del Presidente Consiglio Ministri 17 gennaio 2012, n. 3996,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012.</p>
<p> I predetti interventi ,come risulta dal testo del provvedimento citato,riportato a margine,sono destinati ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Art. 1</p>
<p>1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei centri storici sono realizzati attraverso piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento pianificatorio unitario che illustri l’assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia accompagnato da una stima di massima dei costi riguardanti l’intero perimetro del centro storico.</p>
<p>2. Per la riparazione o la ricostruzione degli edifici civili privati ricadenti in tale perimetro sono riconosciuti i contributi previsti dagli articoli 2, comma 11-bis, e 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge n. 39 del 2009, con le modalità ed i limiti stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>1. Il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalità di esecuzione ed oneri.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici di cui all’art. 1, comma 2, vincolati ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d’intesa con il sindaco, siano superiori ai limiti di cui all’art. 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all’art. 21, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.</p>
<p>2. La situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009.</p>
<p>3. L’indicatore della situazione economica è determinato dal rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4, aumentato del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8.</p>
<p>4. L’indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando:</p>
<p>a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili;</p>
<p>b) il reddito delle attività finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6.</p>
<p>5. Il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato, si considera il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l’intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo.</p>
<p>6. Il patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008.</p>
<p>7. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">Numero dei componenti</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">Parametro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">1</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">1,00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">2</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">1,57</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">3</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">2,04</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">4</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">2,46</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">
<p align="center">5</p>
</td>
<td valign="top" width="96">
<p align="center">2,85</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>8. Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni:</p>
<p>a) 0,35 per ogni ulteriore componente;</p>
<p>b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;</p>
<p>c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</p>
<p>o con invalidità superiore al 66%;</p>
<p>d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.</p>
<p>9. L’entità del contributo è determinata, in relazione al valore dell’indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali:</p>
<p>a) fino a 40.000 euro: 30%;</p>
<p>b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%;</p>
<p>c) oltre 80.000 euro: 10%.</p>
<p>10. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla soprintendenza la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.</p>
<p>11. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell’edificio insistevano una o più unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.</p>
<p>Art. 4</p>
<p>1. Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione di cui all’art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, l’interessato presenta, entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’atto di adozione del piano di ricostruzione sull’Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti, che tengano conto della localizzazione rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete, al livello di interferenza con altre attività nello stesso ambito, al sindaco del comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità ai modelli allegati alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.</p>
<p>2. La domanda deve essere integrata con la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti all’art. 3 della presente ordinanza, per il riconoscimento dell’ulteriore contributo ivi previsto.</p>
<p>3. Il comune svolge l’istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione di cui al comma 1 e con il regolamento igienico-sanitario vigente, nonché l’equivalenza dell’abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.</p>
<p>4. Il sindaco del comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto dell’abitazione sostitutiva e determina le spettanze del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.</p>
<p>5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>1. Se l’interessato al contributo intende ottenere il finanziamento agevolato, gli importi di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e di cui all’art. 3, comma 5,dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono raddoppiati.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>1. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica non è maggioritaria, può provvedere il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprietà privata maggioritaria.</p>
<p>2. I progetti delle singole unità immobiliari inserite nell’edificio o nell’aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l’intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell’immediato riconoscimento del contributo.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni.</p>
<p>Art. 8</p>
<p>1. Previo il riversamento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse iscritte sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 confluiscono sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.</p>
<p>2. Il commissario delegato per la ricostruzione &#8211; Presidente della Regione Abruzzo tiene separata evidenza contabile della gestione concernente rispettivamente gli interventi di ricostruzione e quelli emergenziali, anche ai fini della rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p>
<p>Art. 9</p>
<p>1. Agli oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.</p>
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