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	<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<title>Francesco Colaci&#039;s BLOG</title>
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		<title>SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA CONTRATTI A TERMINE PER SOSTITUZIONE</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti o anche permanenti.  In tal senso si è pronunciata   la  Corte di giustizia sul contratto a tempo determinato  nella  causa C-586/10   che  costituisce un precedente di riferimento nelle prassi regolative e giurisprudenziali seguite all&#8217;interno  dell&#8217;Europa  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15005&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti o anche permanenti.</p>
<p> In tal senso si è pronunciata   la  Corte di giustizia sul contratto a tempo determinato  nella  causa C-586/10   che  costituisce un precedente di riferimento nelle prassi regolative e giurisprudenziali seguite all&#8217;interno  dell&#8217;Europa </p>
<p> La causa,da cui nasce la decisione predetta ,riguarda    una cittadina tedesca,che ha rivendicato il diritto ad essetre asunta a tempo indeterminato ,poiche&#8217;  impiegata dallo stesso datore di lavoro per un periodo di 11 anni, in forza di 13 contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi per sostituire lavoratori assenti. </p>
<p>Il Tribunale tedesco,  ha richiesto il parere della Corte di giustizia Ue, chiedendo l&#8217; interpretazione  da dare data alle norme della direttiva 70/1999 sul contratto a termine.</p>
<p>  Il ragionamento della sentenza è parte dalla considerazione che la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato stabilisce che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro.</p>
<p>Per attuare questo principio, la direttiva obbliga gli Stati Ue   a  determinare le &#8220;ragioni obiettive&#8221; che giustificano il rinnovo di tali contratti. Nel caso della normativa tedesca, secondo la sentenza, queste ragioni obiettive sono state correttamente individuate, in quanto coincidono con la necessità di sostituire temporaneamente un lavoratore. In presenza di tale indicazione, prosegue la Corte, non si può escludere in linea di principio che i contratti a termine stipulati per soddisfare l&#8217;esigenza sostitutiva siano contrari al diritto comunitario. Per meglio chiarire il proprio ragionamento, la Corte di giustizia spiega che il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, non comporta l&#8217;assenza di una ragione obiettiva, né l&#8217;esistenza di un abuso,che si puo&#8217; determinare considerando  altri elementi, come le dimensioni dell&#8217;impresa o dell&#8217;ente interessato, la composizione del suo personale, e anche il numero e la durata complessiva dei contratti a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.</p>
<p>Questa sentenza  avra&#8217;  un impatto diretto  ,ad esempio , sulle cause per i  contratti sostitutivi degli insegnanti della scuola, qualora tali contratti avessero superato una durata triennale ?</p>
<p>La risposta potrebe venire  da&lt;i giudici  nel prossimo futuro.</p>
<p>Il chiarimento</p>
<p>01|LA REGOLA</p>
<p>Il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato può essere giustificato dall&#8217;esigenza di sostituzione anche se tale esigenza risulta ricorrente, se non addirittura permanente. Questa situazione non comporta l&#8217;assenza di una ragione obiettiva, né l&#8217;esistenza di un abuso. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue (sentenza nella causa C-586/10, Bianca Kücük)</p>
<p>02|IL CONTROLLO</p>
<p>La Corte Ue spiega che l&#8217;utilizzo non abusivo di questi contratti a tempo determinato conclusi in successione può, se del caso, essere verificato tenendo conto del loro numero e della loro durata complessiva</p>
<p>03| SEMAFORO ROSSO</p>
<p>Il fatto di richiedere in maniera automatica la conclusione di contratti a tempo indeterminato – se le dimensioni dell&#8217;impresa e la composizione del suo personale fanno sì che il datore di lavoro debba far fronte a un&#8217;esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo – violerebbe il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri e alle parti</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15005/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15005/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15005&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>QUATTORDICESIMA MENSILITA&#8217; ANNO  2012 PENSIONATI INPDAP</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[  Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l’anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15003&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo <strong>Inps</strong> (che per l’anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 720,80), viene prevista nel mese di luglio, ovvero nell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta.</p>
<p><strong> </strong>Gli interessati alla corresponsione della <em>quattordicesima</em> mensilità riceveranno, allegato al CUD 2012, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2012.</p>
<p>Quanto sopra risulta comunicato dall&#8217;Inpdap nella nota operstiva n.1 del 25.gennaio 2012</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15003/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15003/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15003&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>NOTA CONGIUNTA INPS INAIL  RIGUARDANTE DURC</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo che con la nota del 16 gennaio 2012 ,la DGAI  del Ministero delLavoro aveva escluso che il Durc possa essere sostituito   dall&#8217;autodichiarazione prevista dall&#8217;art.46 del dpr n.445/00 ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.183/2011&#8242;, sull&#8217;argomento  intervengono, con la nota congiunta n.573/2012  l&#8217;Inps e l&#8217;I)nail ,emessa d&#8217;intesa con ilMinistero del Lavoro ,in cui si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15011&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo che con la nota del 16 gennaio 2012 ,la DGAI  del Ministero delLavoro aveva escluso che il Durc possa essere sostituito   dall&#8217;autodichiarazione prevista dall&#8217;art.46 del dpr n.445/00 ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.183/2011&#8242;, sull&#8217;argomento  intervengono, con la nota congiunta n.573/2012  l&#8217;Inps e l&#8217;I)nail ,emessa d&#8217;intesa con ilMinistero del Lavoro ,in cui si prevede quanto si riporta di seguito. </p>
<p>Il Durc non è autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all&#8217;impresa di sostituirlo con un&#8217;autocertificazione.</p>
<p> In particolare, non può essere autocertificato il Durc da presentare all&#8217;amministrazione concedente prima dell&#8217;avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d&#8217;inizio attività.<br />
Nei ( contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, invece, le imprese possono continuare a sostituire il Durc con una autodichiarazione.  Dec</p>
<p>I chiarimenti riguardano l&#8217;operazione di «decertificazione» dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n. 445/2000) dei diretti interessati. Tra l&#8217;altro la legge ha inserito l&#8217;articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, il quale stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d&#8217;ufficio, ovvero controllate ai sensi dell&#8217;articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».</p>
<p> Con nota protocollo n. 619/2012, il ministero del lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione dell&#8217;articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, ha detto il ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso, l&#8217;Inps o l&#8217;Inail) non possono essere sostituite da un&#8217;autocertificazione.</p>
<p> . Di fatto, spiega la nota Inail-Inps, l&#8217;operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina (che era e che rimane) speciale in materia di Durc; salvo la parte in cui offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.</p>
<p> Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati; vale a dire alle ipotesi individuate dall&#8217;articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso «all&#8217;amministrazione concedente, prima dell&#8217;inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività»; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell&#8217;articolo 44-bis del dpr n. 445/2000, l&#8217;amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (la verifica può essere effettuata utilizzando l&#8217;apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it).</p>
<p>  Per le stesse ragioni, aggiunge la nota Inail-Inps, resta confermato l&#8217;obbligo di acquisire d&#8217;ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. E resta altresì confermata la fattispecie in cui è consentito all&#8217;impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le p.a. e con società in house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006 e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell&#8217;articolo 71 del dpr n. 445/2000, con l&#8217;acquisizione d&#8217;ufficio del Durc da parte dell&#8217;amministrazione che le riceve. Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:</p>
<p>appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;</p>
<p>contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;</p>
<p>agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/15011/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/15011/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=15011&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>MINISTERO LAVORO:RISPOSTE AD INTERPELLI</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/29/ministero-lavororisposte-ad-interpelli-2/</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[In relazione alla competenza attribuita dall&#8217;art.9 del decreto legislaivo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del lavoro con note del 27 gennaio 2012  ha dato risposta a tre nuovi interpelli,che sono i primi dell&#8217;anno corrente ,i cui contenuti si riassumono di seguito. INTERPELLO N.1/2012 -PERMESSI LEGGE N.104/92  Alla richiesta della  Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori  circa la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14999&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In relazione alla competenza attribuita dall&#8217;art.9 del decreto legislaivo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del lavoro con note del 27 gennaio 2012  ha dato risposta a tre nuovi interpelli,che sono i primi dell&#8217;anno corrente ,i cui contenuti si riassumono di seguito.</p>
<p>INTERPELLO N.1/2012 -PERMESSI LEGGE N.104/92</p>
<p> Alla richiesta della  Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori  circa la corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, di cui all&#8217;art.33 legge 104/92 ed in  particolare   ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale “<em>anche in considerazione degli (…) obblighi derivanti dalla (…) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare</em>”.,ilMinistero ,dopo aver richiamato il contenuto del precedente interpello n.31/2010  ha risposto quanto segue:</p>
<p>&#8220;si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, <strong>in ogni caso</strong>, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza.&#8221;.</p>
<p>INTERPELLO N.2/2012-Nolo a caldo e responsabilita&#8217; solidale</p>
<p>Al quesito posto dal Consiglio  Nazionale Consulenti Lavoro  per conoscere il parere ministeriale    in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006  relativo  ala responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori ed in particolare <br />
 se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente &#8211; noleggiatore ,</p>
<p> La risposta ministeriale,nel chiarire che il c.d. nolo a caldo ha ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinarioi e l&#8217;eventuale prestazione lavorsativa di un operstore, prevede che:</p>
<p>&#8220;&#8230;emerge che la disciplina in materia di responsabilita&#8217; solidale è evidentemente legata alla figura dell&#8217;appalto e non a quella del nolo a caldo(ferme restando patologie di utilizzo di tale ultimo strumento contratuale) ,sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complesivo quadro npormativo nel senso di un estensione quanto piùampia possibile del regime solidaristivo in ragione di una maggiore tutela per i lavorstori interessati.</p>
<p>&#8220;Piu&#8217; in partiolare &#8220;,prosegue la risposta ,&#8221;si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.62/08 /2008,che non ha escluso la possibilita&#8217; di applicare la solidarieta&#8217; nei rapporti tra un consorzio ed imprese consorzite assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto  &#8221;.</p>
<p>&#8220;Sullo steso tenore&#8221; ,conclude il Ministero,&#8221;si segnala anche la senenza del Trib di Bologna 22.11.2009,secondo cui&#8221;la fatispecie delnolo a caldo e dell&#8217;appalto dei servizi possono essere assimilate,sussistendola stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell&#8217;impresa effettivamente operante&#8221;.</p>
<p>INTERPELLO N.3/2012-SANZIONI COLLOCAMENTO PER TIROCINIO FORMATIVO</p>
<p>Alla richiesta del Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro di parere  se anche  le sanzioni previste per le mancate o incomplete cmunicazioniobbligatorie ai servizi impiego  vanno applicate anche in caso di accertati  tirocini formativi irregolari  daparte degli organi di vigilanza,ilMinistero ha fornito la  seguente   :</p>
<p>&#8220;Come noto, la Legge Finanziaria n. 296/2007, all’art. 1, comma 1180, nell’ambito della materia del collocamento, ha esteso l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, per il socio lavoratore di cooperativa, nonché per l’associato in partecipazione, non solo per l’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.<br />
Di recente, poi, l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini, peraltro nell’ottica di assicurare “livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento”, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011. Quest’ultima chiarisce che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con applicazione delle relative sanzioni amministrative (ad esempio, in tema di Lul, prospetto di paga, dichiarazione di assunzione), e disporre il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.<br />
Ciò premesso, in considerazione del quadro normativo sopra riportato, laddove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria, come già specificato con le note del Ministero n. 440 del 4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007, e ove non si tratti di tirocinio, ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato, soggetto, quindi, all’obbligo di comunicazione, appare corretto ritenere applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).<br />
Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione, ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato lavoristico (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).&#8221;</p>
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	</item>
		<item>
		<title>CAMERA   APPROVA  FIDUCIA  DECRETO MILLE PROROGHE</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/27/camera-approva-fiducia-decreto-mille-proroghe/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti 1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati; 2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 469 voti favorevoli la Camera dei Deputsati ieri ha votato la fiducia sul decreto mille proroghe,rispetto a cui sono stati definiti tra gli altri i seguenti  argomenti</p>
<p>1.modifiche alle norme della legga n.214/2011 sul pensionamento dei lavoratori precoci e gli esodati;</p>
<p>2. individuazione risorse per la copertura finanziaria circa gl oneri connessi al punto 1;</p>
<p>3.superamento  del  condono previsto per le multe sui manifesti elettoraòli irregolar .</p>
<p>Circa la questione sub 1, risulta approvata  la norma sugli esodati  ,cioè di  di quelli cioè che avevano accettato di lasciare l&#8217;azienda in crisi pensando di poter andare in pensione entro pochi mesi, mentre la riforma previdenziale della legge salva Italia li lascia  senza pensione e senza lavoro. Tuttavia ,mentre  la scorsa settimana a risultava approvato un emendamento secondo cui avrebbero beneficiato delle vecchie regole i lavoratori che avevano sottoscritto un accordo per uscire dall&#8217;azienda prima del   4 dicembre scorso, anche se poi si sono dimessi successivamente o stanno per dimettersi ,la  nuova versione prevede invece che potranno ricorrere alle vecchie norme previdenziali solo i lavoratori effettivamente usciti dalle proprie aziende entro il 31 dicembre scorso.</p>
<p> Purtroppo ancora  non c&#8217;è risposta al problema delle pensioni del personale del comparto scuola ,per cui   alla scuola e al suo personale andrebbe riconosciuta una particolare specificità anche in ordine alle pensioni e si auspica  in particolare  che il governo  accetti di far slittare al 31 agosto del 2012 il termine per acquisire i requisiti per accedere alla pensioni con le norme previgenti alla riforma Fornero .Su  questo ,come su qualche altra questione     potrebbe   decidere il Senato ,a cui il provvedimento sara&#8217; trasmesso ,dopo l&#8217;approvazione definitiva della Camera prevista per martedi&#8217; p.v.</p>
<p>In ordine all&#8217;aspetto sub 2,la  Camera ha   sciolto il nodo della copertura degli emendamenti sulle pensioni in favore dei lavoratori esodati e precoci. La nuova formulazione dell&#8217;emendamento approvata   prevede la copertura attraverso la variazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati. La precedente versione, contenuta nel testo che era approdato in Aula, prevedeva invece che la copertura arrivasse dall&#8217;aumento delle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi.</p>
<p>Infine  ,è stata revocata  la sanatoria per le multe sull&#8217;affissione dei manifesti elettorali delle ultime politiche  abusivi ,con il conseguente regolare pagamento delle multe comminate e/ o da comminare  a carico di partiti e candidati</p>
<p>Di seguito  si indicano alcuni degli    altri argomenti inseriti nel decreto  ,che appaiono  confermati dopo il voto di fiducia alla Camera:  </p>
<p>RADIO RADICALE: 7 milioni nel 2012 per l&#8217;emittente per la trasmissione delle sedute del Parlamento.</p>
<p>- LITI FISCO: Possono essere chiuse con somme ridotte le liti pendenti con il fisco fino al 31 dicembre 2011. Per pagare c&#8217;è tempo fino al 31 marzo.</p>
<p>- STOP A SFRATTI: Differimento, al 31 dicembre 2012, dell&#8217;esecuzione degli sfratti «riguardanti particolari categorie sociali disagiate».</p>
<p>- ALLUVIONI: proroga al 16 luglio degli adempimenti fiscali e previdenziali nei territori alluvionati di Liguria e Toscana.</p>
<p>- ASSUNZIONI P.A.: Scadono a fine anno i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato. Prorogate anche le graduatorie dei concorsi.</p>
<p>- ASILI NIDO E VIGILI: I comuni potranno assumere a tempo determinato il personale scolastico per gli asili nido e le materne nonchè vigili urbani nei periodi estivi.</p>
<p>- PRECARI: Proroga alla fine dell&#8217;anno degli ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto e delle risorse destinate in via «transitoria» alla Cig ordinaria.</p>
<p>-  &#8211; VERIFICHE ANTISISMICHE: Scade a fine anno il termine per le verifiche sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali chiave sotto il profilo antisismico.</p>
<p>- <br />
- PICCOLI COMUNI: Nove mesi un più per i piccoli comuni per associarsi e per ridurre i costi relativi alla rappresentanza politica nonchè per la liquidazione di società partecipate.</p>
<p> - RIENTRO  Cervelli - Proroga al 2015 degli sconti fiscali per incentivare il rientro in Italia di cittadini dell&#8217;Ue che hanno studiato o lavorato all&#8217;estero. <br />
 <br />
  INTRAMOENIA: Il termine entro il quale entra in vigore l&#8217;attività intramuraria dei medici è fissato al 30 giugno 2012, e non più al 31 dicembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14993/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14993&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>NUOVA PROROGA ENTRATA IN VIGORE DECRETO INTERMINISTERIALE VERIFICHE ATTREZZATURE ALLEGATO VII DEC.LEGVO 81/08</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14974</guid>
		<description><![CDATA[PREMESSO  che : - l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  : Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14974&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREMESSO  che :</p>
<p>- l&#8217;Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  :</p>
<p>Attrezzatura Intervento/periodicità<br />
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento<br />
motorizzato Verifica annuale<br />
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo<br />
verticale e azionati a mano Verifica biennale<br />
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo<br />
discontinuo con diametro del paniere x numero di<br />
giri &gt; 450 (m x giri/min.)<br />
Verifica biennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo<br />
con diametro del paniere x numero di giri &gt; 450<br />
(m x giri/min.)<br />
Verifica triennale<br />
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con<br />
solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele<br />
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del<br />
paniere maggiore di 500 mm<br />
Verifica annuale<br />
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale<br />
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale<br />
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/<br />
piattaforma guidata verticalmente<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in particolari settori di impiego come:<br />
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo<br />
Verifica annuale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione non antecedente<br />
10 anni<br />
Verifica biennale<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,<br />
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo<br />
regolare e anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche annuali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in<br />
particolari settori di impiego come: costruzioni,<br />
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in<br />
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,<br />
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione<br />
non antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10<br />
anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione antecedente 10 anni<br />
Verifiche biennali<br />
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a<br />
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri<br />
settori, con anno di fabbricazione non<br />
antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Apparecchi di sollevamento materiali con portata<br />
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo<br />
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di<br />
fabbricazione non antecedente 10 anni<br />
Verifiche triennali<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3).<br />
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,<br />
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla<br />
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie<br />
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi<br />
surriscaldati diversi dall&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella I, II e III categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III<br />
categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III<br />
categoria.<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in III e IV categoria e<br />
recipienti di vapore d&#8217;acqua e d&#8217;acqua<br />
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I<br />
alla IV<br />
Verifica di funzionamento:<br />
triennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,<br />
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor<br />
d&#8217;acqua classificati in I e II categoria<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quadriennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Generatori di vapor d&#8217;acqua<br />
Verifica di funzionamento:<br />
biennale<br />
Visita interna: biennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS R 350 °C<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2<br />
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)<br />
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati<br />
classificati nella III categoria, aventi TS &gt; 350 °C<br />
Verifica di funzionamento:<br />
quinquennale<br />
Verifica di integrità:<br />
decennale<br />
Generatori di calore alimentati da combustibile<br />
solido, liquido o gassoso per impianti centrali di<br />
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto<br />
pressione con temperatura dell&#8217;acqua non<br />
superiore alla temperatura di ebollizione alla<br />
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale<br />
dei focolai superiore a 116 kW<br />
Verifica quinquennale</p>
<p>- l&#8217;art del dec.legvo n.81/08 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le<br />
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a<br />
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la<br />
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall&#8217;ISPESL e le successive dalle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata<br />
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso<br />
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti<br />
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive<br />
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi<br />
provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale<br />
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le<br />
modalità di cui al comma 13.<br />
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del<br />
datore di lavoro.<br />
12. Per l&#8217;effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l&#8217;ISPESL possono<br />
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati<br />
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono<br />
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.<br />
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII,<br />
nonché i criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma<br />
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza<br />
sociale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il<br />
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, sentita la Conferenza<br />
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e<br />
di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto.</p>
<p>RICORDATO che    il   decreto del Ministro del Lavoro  datato  11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e ilMinistro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta<br />
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 &#8211; Serie generale,   <br />
  nella sua originaria formulazione disponeva che: &#8220;Il presente<br />
decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella<br />
Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l&#8217;allegato III, che entra in<br />
vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto<br />
nella Gazzetta Ufficiale&#8221;;</p>
<p>TENUTO CONTO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />
22 luglio 2011, di concerto con il Ministro della salute e il<br />
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, concernente &#8220;Proroga<br />
dell&#8217;entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011<br />
all&#8217;articolo 1 ha modificato la data di entrata in vigore del decreto<br />
11 aprile 2011, fissandola in 270 giorni dopo la sua pubblicazione in<br />
Gazzetta Ufficiale;<br />
 SI SEGNALA  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012,risulta pubblicato  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012  ,che, Considerata la necessita&#8217; di provvedere al completamento delle<br />
attivita&#8217; di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11<br />
aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con<br />
il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione<br />
dell&#8217;ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative<br />
competenze all&#8217;INAIL, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 1, del<br />
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio<br />
2010, n. 122;<br />
Considerata altresi&#8217; la necessita&#8217; di provvedere al completamento<br />
dell&#8217;attivita&#8217; istruttoria delle numerose richieste di abilitazione<br />
pervenute;<br />
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del<br />
19 gennaio 2012<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011<br />
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e&#8217; modificato come segue:<br />
all&#8217;art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo»</p>
<p>Pertanto in pratica   per effetto della doppia proroga intervenuta ad opera dei decreti interministeriali sopra citati, l&#8217;entrata entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011,  circa la  disciplina delle modalita&#8217; di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all&#8217;allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,nonche&#8217; criteri per l&#8217;abilitazione dei soggetti di cui all&#8217;articolo71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ,è fissata al 30 gennaio 2013</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14974/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14974/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14974&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nuova-proroga-entrata-in-vigore-decreto-interministeriale-verifiche-attrezzature-allegato-vii-dec-legvo-8108/feed/</wfw:commentRss>
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	</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONE GIORNALISTI DIPENDENTI REGIONE PREVISIONE ART.9 DEC.LEGGE 78/2010</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/applicazione-giornalisti-dipendenti-regione-previsione-art-9-dec-legge-782010/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14976</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;art.9 del dec.legge n.78/2010 ,convertito in legge n.111/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica , recita quanto segue: Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14976&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;art.9 del dec.legge n.78/2010 ,convertito in legge n.111/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica , recita quanto segue:</p>
<p>Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico<br />
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico<br />
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,<br />
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi<br />
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto<br />
economico consolidato della pubblica amministrazione, come<br />
individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi<br />
del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non<br />
puo&#8217; superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell&#8217;anno<br />
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.<br />
2. In considerazione della eccezionalita&#8217; della situazione economica<br />
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di<br />
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede<br />
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i<br />
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di<br />
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle<br />
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato<br />
della pubblica amministrazione, come individuate dall&#8217;Istituto<br />
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell&#8217;art. 1,<br />
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi<br />
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto<br />
importo fino a 150.000 euro, nonche&#8217; del 10 per cento per la parte<br />
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il<br />
trattamento economico complessivo non puo&#8217; essere comunque inferiore<br />
90.000 euro lordi annui; le indennita&#8217; corrisposte ai responsabili<br />
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all&#8217;art.<br />
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del<br />
10 per cento; la riduzione si applica sull&#8217;intero importo<br />
dell&#8217;indennita&#8217;. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano<br />
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del<br />
presente comma, anche gli onorari di cui all&#8217;articolo 21 del R. D. 30<br />
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del<br />
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla<br />
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre<br />
2013, nell&#8217;ambito delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma<br />
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive<br />
modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi<br />
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello<br />
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella<br />
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in<br />
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione<br />
prevista nel presente comma.<br />
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente<br />
provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello<br />
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come<br />
individuate dall&#8217;Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi<br />
del comma 3, dell&#8217;art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non<br />
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano<br />
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil&#8217;importo derivante<br />
dall&#8217;espletamento di incarichi aggiuntivi.<br />
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche<br />
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici<br />
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo<br />
biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi<br />
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente commasi applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data<br />
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi<br />
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a<br />
decorrere dalla mensilita&#8217; successiva alla data di entrata in vigore<br />
del presente decreto i trattamenti retributivi saranno<br />
conseguentemente adeguati.</p>
<p>Si segnala che circa la corretta lettura ed applicazione della disposizione sopra riportata è intervenuta ,con riferimento ai giornalisti dipendenti della Regione la nota del Ministero Economia e Finanze 17 gennaio 2012, n. 128462,che ha fonito risposta a corrispondenti quesiti ,come risulta dal testo della nota citata riportato a margine</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Si fa riferimento alla nota n. A00GRT/308768/C.70 del 07/12/2011, con cui codesto ente &#8211; con specifico riguardo alla situazione dei propri dipendenti cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) &#8211; ha posto alcuni quesiti circa la corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.</p>
<p>In merito, si fa presente quanto segue:</p>
<p>le disposizioni di cui all&#8217;art. 9 del d.l. n. 78/2010 si applicano a tutti i dipendenti delle amministrazioni destinatarie della normativa medesima, quindi anche al personale non inquadrato nei comparto di contrattazione regioni-enti locali (come, nel caso evidenziato, i giornalisti cui si applica il CNLG).</p>
<p>La circostanza che tale contratto collettivo, relativo al periodo 1° aprile 2011 &#8211; 31 marzo 2013, sia stato rinnovato non comporta quale conseguenza che i relativi aumenti &#8211; sia immediati, sia periodici in quanto legati all&#8217;anzianità -possano essere corrisposti ai giornalisti dipendenti della Regione: ove si procedesse in tal senso, si violerebbe quanto disposto dal comma 1 del citato art. 9, laddove impone che nel triennio 2011-2013 non si superi il limite del trattamento ordinariamente spettante per l&#8217;anno 2010.</p>
<p>In linea con quanto sopra, si ritiene corretto che l&#8217;entità dei contributi dovuti all&#8217;ente previdenziale dei soggetti in questione (INPGI) rimanga ancorata all&#8217;entità retributiva precedente al rinnovo contrattuale che — come evidenziato -non può operare nel caso di specie.</p>
<p>Infine, si ritiene che nel caso di specie debba essere corrisposta ai dipendenti giornalisti l&#8217;indennità di vacanza contrattuale, in analogia con quanto previsto per i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche. L&#8217;entità di tale indennità va calcolata con riferimento agli stipendi tabellari previsti dal precedente contratto nazionale di lavoro giornalistico del 23 marzo 2009.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/francescocolaci.wordpress.com/14976/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/francescocolaci.wordpress.com/14976/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14976&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NOTA INFORMATIVA IRDEC PROROGA 2012 AGEVOLAZIONI PREMI PRODUTIVITA&#8217;</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nota-informativa-irdec-proroga-2012-agevolazioni-premi-produtivita/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/nota-informativa-irdec-proroga-2012-agevolazioni-premi-produtivita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescocolaci.wordpress.com/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[ Si riporta a margine la nota informativa predisposta per la clientela dall&#8217;Istitutoi Ricerca Dotori Commercilisti e Revisori Contabili-IRDEC- sulle agevolazioni fiscali e contributive per la retribuzione di produttivita&#8217; prorogata per l&#8217;anno in corso- &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- INDICE 1 Premessa 2 Detassazione dei premi di produttività 2.1 Regime fiscale agevolato per l’anno 2011 2.2 Regime fiscale agevolato per [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14978&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si riporta a margine la nota informativa predisposta per la clientela dall&#8217;Istitutoi Ricerca Dotori Commercilisti e Revisori Contabili-IRDEC- sulle agevolazioni fiscali e contributive per la retribuzione di produttivita&#8217; prorogata per l&#8217;anno in corso-</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>INDICE</p>
<p>1 Premessa</p>
<p>2 Detassazione dei premi di produttività</p>
<p>2.1 Regime fiscale agevolato per l’anno 2011</p>
<p>2.2 Regime fiscale agevolato per l’anno 2012</p>
<p>2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>2.2.2 Somme oggetto dell’agevolazione</p>
<p>2.2.3 Agevolazione riconosciuta</p>
<p>2.2.4 Risorse stanziate</p>
<p>2.2.5 Limiti e presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione &#8211; Rinvio ad un DPCM da emanare</p>
<p>3 Sgravi contributivi sui premi di produttività</p>
<p>3.1 Somme oggetto dello sgravio</p>
<p>3.2 Criteri per la concessione dello sgravio e risorse stanziate</p>
<p>3.3 Rinvio ad un DM attuativo da emanare</p>
<p>1 PREMESSA</p>
<p>Anche per il periodo 1.1.2012 &#8211; 31.12.2012, è stata prevista la possibilità di beneficiare, con riferimento a determinate componenti accessorie della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (c.d. premi di produttività o di risultato) sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, di:</p>
<p>- un regime di tassazione agevolato;</p>
<p>- uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.</p>
<p>Provvedimenti attuativi</p>
<p>Ai fini della concreta applicabilità di entrambe le misure, sarà, tuttavia, necessario attendere l’emanazione di specifici provvedimenti attuativi.</p>
<p>2 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p>
<p>Analogamente a quanto avvenuto per il 2011, anche la proroga al 2012 del regime fiscale agevolato degli emolumenti correlati all’incremento della produttività &#8211; introdotto nel 2008 dall’art. 2 co. 1 lett. c) del DL 27.5.2008 n. 93 convertito nella L. 24.7.2008 n. 126 e prorogato, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi &#8211; deriva da due testi di legge:</p>
<p>- il DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, art. 26;</p>
<p>- la L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 33 co. 12 e 22 co. 6.</p>
<p>A differenza di quanto previsto con riferimento allo scorso anno, quest’ultima legge ha, tuttavia, demandato ad un apposito provvedimento &#8211; che non è ancora stato emanato &#8211; la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione.</p>
<p>2.1 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2011</p>
<p>Può essere utile ricordare sinteticamente i principali aspetti del regime fiscale agevolato previsto per il 2011, derivante dal combinato disposto dell’art. 53 del DL 31.5.2010 n. 78 (convertito nella L.30.7.2010 n. 122) e dell’art. 1 co. 47 della L. 13.12.2010 n. 220 &#8211; come integrati dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro (circolari congiunte 14.2.2011 n. 3 e 10.5.2011 n. 19) &#8211; e caratterizzato dall’applicabilità, ad opera del sostituto d’imposta, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%:</p>
<p>- in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato;</p>
<p>- a condizione che gli stessi risultassero aver percepito, nell’anno 2010, redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno,all’imposta sostitutiva del 10%;</p>
<p>- alle somme:</p>
<p>- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario);</p>
<p>- erogate ai suddetti lavoratori, nel periodo tra l’1.1.2011 e il 31.12.2011, in attuazione di quanto disposto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali &#8211; ossia, in assenza di accordi e contratti già esistenti, soltanto successivamente alla stipula (in forma scritta) degli stessi &#8211; con obbligo del datore di lavoro di attestare tale circostanza nelle annotazioni del modello CUD 2012 (codice BX);</p>
<p>- entro il limite massimo di somme detassabili di 6.000,00 euro, da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore.</p>
<p>2.2 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012</p>
<p>Per quanto riguarda la proroga del beneficio per il 2012, dall’applicazione congiunta delle norme sopra citate emerge il seguente quadro normativo.</p>
<p>2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta confermata l’applicazione del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione quindi:</p>
<p>- dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;</p>
<p>- dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto).</p>
<p>2.2.2 Somme oggetto dell’agevolazione</p>
<p>Per quanto riguarda le somme agevolabili:</p>
<p>- viene riproposta la stessa nozione “ampia” di premio di produttività, con il riferimento a tutte le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;</p>
<p>- viene confermata la necessità che le retribuzioni premiali siano erogate, nel periodo tra l’1.1.2012 e il 31.12.2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività:</p>
<p>- siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore;</p>
<p>- siano riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale.</p>
<p>La L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) fornisce, però, indicazioni più precise in ordine ai requisiti che i suddetti accordi o contratti devono presentare. Tale legge, infatti:</p>
<p>- fa espressamente riferimento a contratti collettivi di lavoro “sottoscritti”, con ciò sancendo, in modo esplicito, la necessità che gli stessi abbiano forma scritta;</p>
<p>- ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, richiede che le suddette intese siano siglate, a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma:</p>
<p>- da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;</p>
<p>- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU);</p>
<p>- ricomprende nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.</p>
<p>2.2.3 Agevolazione riconosciuta</p>
<p>Anche nel 2012, l’agevolazione consisterà nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.</p>
<p>2.2.4 Risorse stanziate</p>
<p>Per l’applicazione del regime di tassazione agevolata in esame, si prevede lo stanziamento di:</p>
<p>- 835 milioni di euro nel 2012;</p>
<p>- 263 milioni di euro nel 2013.</p>
<p>2.2.5 Limiti e presupposti reddituali per l’accesso all’agevolazione &#8211; Rinvio ad un DPCM da emanare</p>
<p>Al fine di rispettare i suddetti stanziamenti, viene demandata ad un apposito DPCM la fissazione:</p>
<p>- dell’importo massimo detassabile;</p>
<p>- del limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), oltre il quale il titolare non potrà fruire dell’agevolazione.</p>
<p>Come già accennato, la concreta operatività della detassazione dei premi di produttività erogati nel 2012 è, quindi, subordinata all’emanazione di un apposito provvedimento attuativo.</p>
<p>Nell’attesa di tale provvedimento, in alcuni settori e territori, le parti sociali hanno, peraltro, già provveduto a rinnovare, con riferimento all’anno in corso, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena lo stesso sarà emanato (es. l’accordo tra Confindustria e sindacati per la Provincia di Bergamo del 15.12.2011 e l’accordo tra Confesercenti e sindacati per la Provincia di Milano del 22.12.2011).</p>
<p>3 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p>
<p>Il DL 98/2011 (art. 26) e la L. 183/2011 (artt. 33 co. 14 e 22 co. 6) hanno prorogato per l’anno 2012 anche la possibilità di fruire, sui c.d. premi di produttività o di risultato “di secondo livello”, di riduzioni contributive.</p>
<p>3.1 SOMME OGGETTO DELLO SGRAVIO</p>
<p>In particolare, per il periodo dall’1.1.2012 al 31.12.2012, si prevede che possano beneficiare di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro le somme:</p>
<p>- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;</p>
<p>- erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello e, più precisamente, in relazione a quanto disposto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale:</p>
<p>- da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;</p>
<p>- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU).</p>
<p>Vengono, inoltre, ricompresi nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 138/2011, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.</p>
<p>3.2 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLO SGRAVIO E RISORSE STANZIATE</p>
<p>Analogamente a quanto disposto in passato, anche nel 2012, le riduzioni contributive in esame potranno essere riconosciute:</p>
<p>- secondo i seguenti criteri:</p>
<p>- importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio stabilito entro il limite</p>
<p>massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore;</p>
<p>- con riferimento alla suddetta quota di erogazioni, riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda, di uno sgravio del 25% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e pari al totale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori;</p>
<p>- nel limite di spesa di 650 milioni di euro.</p>
<p>3.3 RINVIO AD UN DM ATTUATIVO DA EMANARE</p>
<p>Analogamente a quanto osservato in tema di detassazione, al fine di rendere operativa, in relazione al 2012, anche l’agevolazione contributiva in discorso, dovrà essere emanato uno specifico provvedimento attuativo.</p>
<p>Precedenti provvedimenti attuativi</p>
<p>Con riguardo agli anni precedenti, si ricorda che, sino ad oggi, sono intervenuti:</p>
<p>- per l’anno 2008, il DM 7.5.2008, che ha fissato l’importo massimo degli emolumenti ammessi allo sgravio nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita;</p>
<p>- per l’anno 2009, il DM 17.12.2009, che ha ridotto detto importo dal 3% al 2,25% (successivamente elevato al 2,50%);</p>
<p>- per i premi corrisposti nel 2010, il DM 3.8.2011, che ha riproposto la misura del 2,25%.</p>
<div> </div>
<div>
<div><a href="http://www.teleconsul.it/Default.aspx"> </a></div>
</div>
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	</item>
		<item>
		<title>INDICAZIONI INPS NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO LEGGE SALVA ITALIA</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/26/indicazioni-inps-nuovo-sistema-pensionistico-legge-salva-italia/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Le indicazioni  richiamate  nel titolo sono contenute nel Messaggio Inps 25 gennaio 2012, n. 1405 e fanno riferimento all&#8217;art.24 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. ,che appunto contiene nuove  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14981&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le indicazioni  richiamate  nel titolo sono contenute nel Messaggio Inps 25 gennaio 2012, n. 1405 e fanno riferimento all&#8217;art.24 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. ,che appunto contiene nuove  disposizioni in materia di trattamenti pensionisticie che di seguito si riporta.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici</p>
<p>Il comma 3 dell’art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:</p>
<p>a) «pensione di vecchiaia»,</p>
<p>b) «pensione anticipata»,</p>
<p>La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata “pensione di vecchiaia”.</p>
<p>2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012</p>
<p>Per l’anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l’accesso alla pensionesono richiesti i seguenti requisiti:</p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5">
<p align="center">PENSIONE DI VECCHIAIA</p>
<p align="center">REQUISITI DI ACCESSO PER L’ANNO 2012</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p align="center">ETA’ ANAGRAFICA</p>
</td>
<td colspan="2">
<p align="center">REQUISITO CONTRIBUTIVO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">DONNE</p>
</td>
<td>
<p align="center">UOMINI</p>
</td>
<td>
<p align="center">IN ANNI</p>
</td>
<td>
<p align="center">IN SETTIMANE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE</td>
<td valign="top">LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA</td>
<td valign="top">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA</td>
<td rowspan="2">
<p align="center">20</p>
</td>
<td rowspan="2">
<p align="center">1040</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">62</p>
</td>
<td>
<p align="center">63 E MEZZO</p>
</td>
<td>
<p align="center">66</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">PENSIONE ANTICIPATA</p>
<p align="center">GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,</p>
<p align="center">LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">REQUISITO CONTRIBUTIVO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DONNE</p>
</td>
<td>
<p align="center">UOMINI</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">41 anni e un mese</td>
<td valign="top">42 e un mese</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata</p>
<p>Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.</p>
<p>Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.</p>
<p>4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva</p>
<p>Il comma 6 dell’articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia.</p>
<p>I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.</p>
<p>Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1°gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.</p>
<p>5. Introduzione del calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012</p>
<p>L’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<p>La disposizione si applica ai lavoratori iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e per i quali la pensione veniva finora liquidata con il sistema retributivo.</p>
<p>A partire dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi per i lavoratori interessati vengono così determinati:</p>
<p>a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;</p>
<p>b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
<p>In attesa dell’adeguamento delle procedure:</p>
<p>- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011;</p>
<p>- devono essere liquidate in via provvisoria le pensioni da liquidare a carico del Fondo delle Ferrovie dello Stato e del Fondo di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi nel mese di gennaio 2012;</p>
<p>- le pensioni in regime di Convenzione Internazionale devono essere liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011 ;</p>
<p>- non devono essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.</p>
<p>6. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011</p>
<p>I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, conseguono il diritto alla pensione secondo la previgente normativa.</p>
<p>In tal caso, anche per la decorrenza della pensione occorre fare riferimento alla normativa previgente, che prevede il differimento dell’accesso alla pensione di dodici ovvero diciotto mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (finestra mobile)</p>
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	</item>
		<item>
		<title>IN VIGORE DISPOSIZIONI DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI</title>
		<link>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/in-vigore-disposizioni-decreto-legge-liberalizzazioni/</link>
		<comments>http://francescocolaci.wordpress.com/2012/01/25/in-vigore-disposizioni-decreto-legge-liberalizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francescocolaci</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ Sono in vigore dalla data di pubblicazione sul Supplemento ordinario n,18 alla GazzettaUfficiale n.19 del 24.gennaio 2012 ,le disposizioni  del  Decreto legge n.1 , di pari data , dal  titolo &#8220;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;,che risulta composto da 98 articoli, che hanno  le  seguenti  intestazioni:  Art. 1  Liberalizzazione delle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=francescocolaci.wordpress.com&amp;blog=4406161&amp;post=14960&amp;subd=francescocolaci&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sono in vigore dalla data di pubblicazione sul Supplemento ordinario n,18 alla GazzettaUfficiale n.19 del 24.gennaio 2012 ,le disposizioni  del  Decreto legge n.1 , di pari data , dal  titolo &#8220;<span style="font-size:medium;">Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita&#8217;,che risulta composto da 98 articoli, che hanno  le  seguenti  intestazioni:</span></p>
<p><span style="font-size:medium;"> Art. 1  Liberalizzazione delle attivita&#8217; economi e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese <br />
  </span></p>
<p><span style="font-size:medium;"> Art. 2  Tribunale delle imprese </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione    di societa&#8217; a responsabilita&#8217; limitata </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.4 </span><span style="font-size:medium;"> Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.5 </span><span style="font-size:medium;">Tutela amministrativa  contro le clausole vessatorie <br />
</span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 6  Norme per rendere efficace  l&#8217;azione di classe </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art.7  Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 8 Contenuto delle carte di servizio </span></p>
<p><span style="font-size:medium;">Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate </span></p>
<p>Art. 10 Estensione ai liberi professionisti della possibilita&#8217;   di partecipare al patrimonio dei confidi</p>
<p>Art. 11 Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso<br />
              alla titolarita&#8217; delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della somministrazione dei farmaci</p>
<p>Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti</p>
<p>Art. 13</p>
<p>Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili</p>
<p>Art. 14</p>
<p>Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</p>
<p>Art. 15</p>
<p>Disposizioni in materia di separazione proprietaria</p>
<p>Art. 16</p>
<p>Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche</p>
<p>Art. 17</p>
<p>Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti</p>
<p>Art. 18</p>
<p>Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati</p>
<p>Art. 19</p>
<p>Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti</p>
<p>Art. 20</p>
<p>Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti</p>
<p>Art. 21</p>
<p>Disposizioni per accrescere la sicurezza, l&#8217;efficienza e la concorrenza nel mercato dell&#8217;energia elettrica</p>
<p>Art. 22</p>
<p>Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell&#8217;energia elettrica e del gas</p>
<p>Art. 23</p>
<p>Semplificazione delle procedure per l&#8217;approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</p>
<p>Art. 24</p>
<p>Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari</p>
<p>Art. 25</p>
<p>Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</p>
<p>Art. 26</p>
<p>Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l&#8217;incremento della raccolta e recupero degli imballaggi</p>
<p>Art. 27</p>
<p>Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base</p>
<p>Art. 28</p>
<p>Assicurazioni connesse all&#8217;erogazione di mutui immobiliari</p>
<p> Art. 29</p>
<p>Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica</p>
<p>Art. 30</p>
<p>Repressione delle frodi</p>
<p>Art. 31</p>
<p>Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada</p>
<p>Art. 32</p>
<p>Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni</p>
<p>Art. 33</p>
<p>Sanzioni per frodi nell&#8217;attestazione delle invalidità derivanti da incidenti</p>
<p>Art. 34</p>
<p>Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto</p>
<p>Art. 35</p>
<p>Misure per la tempestività dei pagamenti, per l&#8217;estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica</p>
<p>Art. 36</p>
<p>Regolazione indipendente in materia di trasporti</p>
<p>Art. 37</p>
<p>Misure per il trasporto ferroviario</p>
<p>Art. 38</p>
<p>Liberalizzazione delle pertinenze delle strade</p>
<p>Art. 39</p>
<p>Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d&#8217;autore</p>
<p>Art. 40</p>
<p>Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all&#8217;estero e l&#8217;attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti</p>
<p>Art. 41</p>
<p>Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto &#8211; project bond</p>
<p>Art. 42</p>
<p>Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche</p>
<p>Art. 43</p>
<p>Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie</p>
<p>Art. 44</p>
<p>Contratto di disponibilità</p>
<p>Art. 45</p>
<p>Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico</p>
<p>Art. 46</p>
<p>Disposizioni attuative del dialogo competitivo</p>
<p>Art. 47</p>
<p>Riduzione importo &#8220;opere d&#8217;arte&#8221; per i grandi edifici &#8211; modifiche alla legge n. 717/1949</p>
<p>Art. 48</p>
<p>Norme in materia di dragaggi</p>
<p>Art. 49</p>
<p>Utilizzo terre e rocce da scavo</p>
<p>Art. 50</p>
<p>Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche</p>
<p>Art. 51</p>
<p>Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni</p>
<p>Art. 52</p>
<p>Semplificazione nella redazione e accelerazione dell&#8217;approvazione dei progetti</p>
<p>Art. 53</p>
<p>Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali</p>
<p>Art. 54</p>
<p>Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche</p>
<p>Art. 55</p>
<p>Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo</p>
<p>Art. 56</p>
<p>Norma nel settore edilizio</p>
<p>Art. 57</p>
<p>Ripristino IVA per housing sociale</p>
<p>Art. 58</p>
<p>Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa</p>
<p>Art. 59</p>
<p>Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali</p>
<p>Art. 60</p>
<p>Regime doganale delle unità da diporto</p>
<p>Art. 61</p>
<p>Anticipo recupero accise per autotrasportatori</p>
<p>Art. 62</p>
<p>Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari</p>
<p>Art. 63</p>
<p>Attivazione nuovi &#8220;contratti di filiera&#8221;</p>
<p>Art. 64</p>
<p>Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929</p>
<p>Art. 65</p>
<p>Impianti fotovoltaici in ambito agricolo</p>
<p>Art. 66</p>
<p>Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola</p>
<p>Art. 67</p>
<p>Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca</p>
<p>Art. 68</p>
<p>Repertorio nazionale dei dispositivi medici</p>
<p>Art. 69</p>
<p>Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi</p>
<p> Art. 70</p>
<p>Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree</p>
<p>Art. 71</p>
<p>Oggetto e ambito di applicazione</p>
<p>Art. 72</p>
<p>Definizioni</p>
<p>Art. 73</p>
<p>Autorità nazionale di vigilanza</p>
<p>Art. 74</p>
<p>Reti aeroportuali</p>
<p>Art. 75</p>
<p>Non discriminazione</p>
<p>Art. 76</p>
<p>Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione</p>
<p>Art. 77</p>
<p>Trasparenza</p>
<p>Art. 78</p>
<p>Norme di qualità</p>
<p>Art. 79</p>
<p>Differenziazione dei servizi</p>
<p>Art. 80</p>
<p>Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva</p>
<p>Art. 81</p>
<p>Aeroporti militari aperti al traffico civile</p>
<p>Art. 82</p>
<p>Clausola di invarianza finanziaria</p>
<p>Art. 83</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</p>
<p>Art. 84</p>
<p>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107</p>
<p>Art. 85</p>
<p>Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211</p>
<p>Art. 86</p>
<p>Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione</p>
<p>Art. 87</p>
<p>Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti</p>
<p>Art. 88</p>
<p>Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione</p>
<p>Art. 89</p>
<p>Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09</p>
<p>Art. 90</p>
<p>Interventi per favorire l&#8217;afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</p>
<p>Art. 91</p>
<p>Modifiche alla disciplina del trasferimento all&#8217;estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d&#8217;infrazione n. 2010/4141</p>
<p>Art. 92</p>
<p>Tutela procedimentale dell&#8217;operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione doganale</p>
<p>Art. 93</p>
<p>Preclusione all&#8217;esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell&#8217;imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica</p>
<p>Art. 94</p>
<p>Domanda di sgravio dei diritti doganali</p>
<p>Art. 95</p>
<p>Modifiche alla unificazione dell&#8217;aliquota sulle rendite finanziarie</p>
<p>Art. 96</p>
<p>Residenza OICR</p>
<p>Art. 97</p>
<p>Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286</p>
<p>Art. 98</p>
<p>Entrata in vigore</p>
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