Archivio per la categoria ‘Uncategorized’

BIGLIETTO AUGURALE

Dicembre 22, 2009

 Approssimandosi le feste di  natale e di fine anno,si formulano cordiali  e sentiti auguri a tutti i lettori che seguono con attenzione i posts pubblicati e che hanno  consentito  di registrare al momento oltre 205 mila visite al blog,dimostrando così che il medesimo continua a perseguire lo scopo per cui nell’agosto 2008 venne avviato,ossia quello di voler fornire un modesto contributo a quanti quotidianamente devono affrontare le incertezze ,i  dubbi  e le preplessità derivanti dal   vasto e  complesso mondo del lavoro.

Nel ringraziare per l’interesse dimostrato,si desidera anche comunicare  che nel periodo delle prossime festività per intuibili ragioni le publicazioni sul blog avranno carattere sporadico e saltuario,mentre riprenderanno con regolarità entro la prima settimana di gennaio prossimo.

In tale prospettiva,si porgono i migliori saluti.

NUOVE FASCE REPERIBILITA’ PER MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

Dicembre 20, 2009

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo  n.150/09 , il Ministro della Funzione Pubblica ha firmato il provvedimento ,di sua diretta ed esclusiva competenza,sulle nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia , che dovrebbe essere pubblicato presto in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore da gennaio prossimo .

Il decreto ministeriale in parola prevede che le nuove fasce di reperibilità per il dipendente pubblico malato , in sostituzione delle attuali che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 , saranno pari a 7 ore e comprenderanno i periodi dale 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ,mentre le stesse non riguarderanno i malati oncologici o comunque con patologie gravi che richiedono terapie salva vita ,nonche ‘i malati per causa di servizio.

 Inoltre si stabilisce che , in attesa che il sistema di invio telematico dei certificati di malattia vada a regime , da gennaio 201o , tanto nel settore pubblico che in quello privato, risulterà possibile tanto l’invio della certificazione sanitaria nel modo tradizionale , che la rimessa diretta all’Inps on line da parte del medico o della struttura pubblica,con l’impegno dell’Inps d’inoltrare la stessa all’amministrazione del dipendente malato .

Peraltro   è programmato l’obbligo di certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per malattie di durata superiore a 10 giorni 

 In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativon.150/09 , il Ministro della Funzione  Pubblica  ha firmato   il provvedimento ,di sua diretta ed esclusiva competenza,sulle nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici  in malattia    , che dovrebbe essere pubblicato presto  in Gazzetta Ufficiale   per entrare   in vigore  da gennaio prossimo .

   Il decreto ministeriale in parola    prevede che le  nuove fasce  di reperibilità per il dipendente pubblico malato , in sostituzione   delle attuali che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19  , saranno  pari a 7 ore e comprenderanno i periodi dale 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ,mentre le stesse non riguarderanno i malati oncologici o comunque con patologie gravi che richiedono terapie salva vita ,nonche ‘i malati per causa di servizio.

Inoltre si stabilisce    che , in attesa che il sistema di invio    telematico  dei certificati di malattia  vada a regime , da  gennaio  201o  , tanto nel settore pubblico che in quello privato,   risulterà possibile tanto l’invio della certificazione sanitaria  nel modo tradizionale ,   che   la rimessa  diretta  all’Inps on line  da parte del  medico  o della struttura pubblica,con l’impegno dell’Inps d’inoltrare la stessa all’amministrazione  del dipendente malato.

Infine    è programmato    l’obbligo di  certificazione  rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per malattie di durata superiore a 10 giorni .
 Alla base del nuovo innalzamento delle fasce di reperibilità     sta la constatazione   che nei ultimi tre mesi scorsi     sono cresciute   le assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici  nella  misura rispettivamente del 24,2, 21 e 20 per cento e del del 24,2 per cento,facendo ritenere al  Ministro della Funzione Pubblica che l’assenteismo opportunistico dei lavoratori delle amministrazioni pubbbliche è ripreso.

 Spetterà ai  dirigenti  il compito di vigilare sui casi sospetti onde   evitare passi indietro. Responsabili troppo “permissivi” saranno punti con la decurtazione o la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, fino alla  sospensione dall’incarico, con privazione della retribuzione.

   Peraltro è da evidenziare che con  le nuove norme sul lavoro pubblico, rischia anche  il medico se attesta il falso,prevedendosi il carcere,la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Ssn edil  licenziamento in tronco, se dipendente di struttura pubblica.

Infine un  aspetto   non trascurabile   è che  l’impiegato “malato”  subisce  una trattenuta sulla componente accessoria del suo salario, che varia  da 6 a 12, 13 euro al giorno , a seconda del comparto di appartenenza .

. Alla base del nuovo innalzamento delle fasce di reperibilità sta la constatazione che nei ultimi tre mesi scorsi sono cresciute le assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici nella misura rispettivamente del 24,2, 21 e 20 per cento e del del 24,2 per cento,facendo ritenere al Ministro della Funzione Pubblica che l’assenteismo opportunistico dei lavoratori delle amministrazioni pubbbliche è ripreso. Spetterà ai dirigenti il compito di vigilare sui casi sospetti onde evitare passi indietro. Responsabili troppo “permissivi” saranno punti con la decurtazione o la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, fino alla sospensione dall’incarico, con privazione della retribuzione. Peraltro è da evidenziare che con le nuove norme sul lavoro pubblico, rischia anche il medico se attesta il falso,prevedendosi il carcere,la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Ssn edil licenziamento in tronco, se dipendente di struttura pubblica. Infine un aspetto non trascurabile è che l’impiegato “malato” subisce una trattenuta sulla componente accessoria del suo salario, che varia da 6 a 12, 13 euro al giorno , a seconda del comparto di appartenenza .

CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO SU RIPOSI SETTIMANALI

Dicembre 20, 2009

 In risposta a corrispondente richiesta  ,il Ministero del Lavoro con la  nota    14  dicembre  2009, N. 19428 fornisce chiarimenti sui  riposi settimanali di cui all’art 9 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla L. n. 133/2008 e sul regime sanzionatorio.

 Circa il criterio da seguire per il calcolo della sanzione di omessa fruizione del riposo settimanale,   la nota ministeriale in esame ,    dopo aver:

-   richiamato la disciplina di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 66/2003, così come modificato ed integrato dalla L. n. 133/2008 ,che dispone al primo comma che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7  ,

-aggiunto   che il   suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ,così che la   media costituisce criterio di calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di quattordici giorni , 

 -ricordato    che, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il lavoratore può godere del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ed altresì  che è necessario, prima di procedere a sanzionare il mancato rispetto della previsione normativa, verificare l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva  contrattuale collettivo,     

 dichiara l’opportunità   che gli organi di vigilanza verifichino il rispetto della citata disposizione partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (cd. dies a quo) e procedendo a ritroso, a fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo e così via per l’intero arco temperale oggetto di controllo.

In ordine  alla disciplina sanzionatoria, la nota in commento     evidenzia   che  l’art. 18 bis, comma 3, D.I.gs. n. 276/2003  , a seguito delle intervenute modifiche ex L n. 133/2008, stabilisce inoltre che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione. Detto periodo, come noto, non è superiore a 4 mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo “fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contraiti colletitvi. Ne consegue che il personale ispettivo, dopo aver proceduto ad individuare il periodo di riferimento oggetto di accertamento (normalmente 4 mesi), nell’ambito di tale periodo dovrà verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno due giorni nell’ambito di 14 giorni, secondo la procedura innanzi descritta. Una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, daranno comunque luogo ad una sola  sanzione

ISTRUZIONI INPS INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRECARIO

Dicembre 17, 2009

 Nella  circolare 16 dicembre 2009, n. 125 l Inps anzitutto  richiama la  Convenzione 5 agosto 2009 , sottoscritta con durata triennale  fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro    per  agevolare  il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.

Inoltre aggiunge che a   detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte ,mentre per  i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, detto  personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

   Evidenzia  altresì   l’intervento     successivo del   Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che  ,dettando  dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse  per l’anno scolastico 2009/2010 ,prevede che “l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento. L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni”.

Premesso quanto sopra l’Inps detta alcune indicazioni operative alle strutture territoriali ed all’utenza interessata al conseguimento dell’indennità di disoccupazione ,precisando in primo luogo che beneficiari del predeto trattamento sono  i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010, ed ai quali , essendo assicurati contro la disoccupazione involontaria ,  ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria.

In secondo luogo precisa che    per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.

Proseguendo la circolare in esame stabilisce che per  ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it.,che   va  presentata:

 a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;

b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009  .

 Rispetto a  domande di disocupazione  eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche,si avverte che le stesse  dovranno  essere rimesse , nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

 1) nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;

2) nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

 Al fine di agevolare  i  lavoratori in questione , che  potrebbero  alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze   la circolare   consente   , fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:

 a) la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda (D.I.D.).

 Nella parte conclusiva le istruzioni dell’Istituto stabiliscono che :

 - il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato ;

- le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime ;

 -è  data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

 -le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto ;

 -resta  ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.

 Le istruzioni in commento terminano con  il richiamo  alla normativa generale  su     requisiti soggettivi che devono   essere posseduti da lavoratori , durata e  misura della prestazione di disoccupazione in parola,nonchè con la precisazione che i   contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione  in misura pari alla durata del contratto.

NUOVI CRITERI PER INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI SETTORE EDITORIA

Dicembre 16, 2009

 Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi del decreto del   Ministro del Lavoro   09  ottobre 2009, N. 47385 relativo alla  semplificazione delle procedure amministrative e al riordino dei criteri per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti al settore dell’editoria ,che si compone di dieci articoli.

Nell’art.1 si precisa che   la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario  concerne   le causali di crisi aziendale nelle quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa,  i  casi di cessazione totale ovvero parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento ovvero per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in presenza di crisi aziendale.

  Nell’art.2  si indica che possono  fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Nell’art. 3 viene confermato che   per  le aziende del settore editoriale    , ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si prescinde dal requisito il requisito occupazionale relativo ad  una media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di intervento di CIGS, di quindici dipendenti.  e non  trova applicazione la disposizione circa il limite di durata dell’integrazione salariale  pari a 36 mesi nel quinquennio.

 Nell’art.4 s’individuano i soggetti che possono beneficiare del trattamento di cigs  ,individuati come segue : i lavoratori poligrafici, con esclusione dei dirigenti, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale. 

Nell’art.  5  si stabiliscono le seguenti causali per l’intervento dela cigs nel settore in questione: : a) crisi aziendale; b) cessazione totale o anche solo parziale dell’attività aziendale anche in costanza di fallimento; c) ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale .

Nell’art 6 sono esposti i criteri per la valutazione delle causali di crisi aziendale,,prevedendosi che    ai  fini della sussistenza dello “stato di crisi”, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali. A tal fine, sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa per le causali di crisi aziendale: a) dagli indicatori economico finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l’anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo; b) la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell’attività produttiva; c) l’avvenuta contrazione degli indicatori sub b) può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l’impresa nel periodo immediatamente successivo all’istanza; d) deve essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento con l’indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi; e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale. 2. In caso di cessazione totale o parziale dell’attività, anche in costanza di fallimento, l’impresa deve predisporre un piano di gestione del personale. La cessazione parziale può interessare o un settore dell’attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

  Nell’art.7 sono trattati i criteri per l’individuazione della condizione di ristrutturazione,riorganizzazione e riconvesione aziendale  ,nel senso che la        valutazione dell’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle seguenti condizioni: a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell’assetto redazionale; b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione; c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato; d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti. 2. Ai fini dell’accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a), b), e) e d).

Nell’art.8 si disciplina   la fattispecie di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale    per cui ai  giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di recepimento in sede governativa dell’esito della procedura di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 218 del 10 giugno 2000     è riconosciuta facoltà di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia con la verifica dei requisiti di cui all’articolo 37, comma 1, lett. b), della legge del 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato ed integrato dall’articolo 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33. 2. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, devono essere verificate le condizioni di cui al precedente articolo 7, lettere a), b) e c). L’impresa deve presentare un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

 Nell’art.  9 viene fissata la procedura da seguire per le richieste di cigs ,prevedendosiche:.a)  ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi; b) Nel caso di istanze  di ristrutturaz ione,riorganizzazione e riconversione ,anche in condizione di crisi aziendale , il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, decorso almeno un trimestre dall’inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ; c) decorsi i   primi dodici mesi dall’inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma ; d)   il  Ministero del lavoro adotta i provvedimenti di concessione del trattamento per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Nell’ art.10 è disciplinato il pagamento diretto dellacigs  ,viene    autorizzato  senza attendere gli esiti degli accertamenti del Servizio ispettivo della Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti ,che se risultano negativi comportano la restituzione da parte delle aziende delle somme anticipate

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

Dicembre 16, 2009

Si riporta l’elenco delle aziende operanti  in  Abruzzo per cui il Ministero del Lavoro ha disposto l’intervento della cigs nel periodo 8/15 dicembre 2009:

  ABRUZZO VASI                                                                                                            S.r.l.

  con sede in :  CELLINO ATTANASIO                                                            -  TE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     CELLINO ATTANASIO                                                                                    -   TE

  Decreto              del 09/12/2009 n.   48588 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     05/10/2009   al     04/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     05/10/2009   al     04/10/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto -

  Settore : Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali- fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso  da toletta di ceramica- fabbricazione di statuette e di altri articoli ornamentali di ceramica- fabbricazione di ceramiche

  FERCAM                                                                                                                      S.p.a.

  con sede in :  BOLZANO * BOZEN                                                                -  BZ

  Causale di intervento :   contratto di solidarietà                         

  Unita’ aziendali di :

       Decreto              del 11/12/2009 n.   48793 

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     07/09/2009   al     06/09/2010

  Per un dipendente il trattamento straordinario di integrazione salariale è autorizzato dal 06/10/2009.

  Settore : Trasporto di merci su strada trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di latte nelle fattorie, trasporto di autovetture .

  L.T. ASSEMBLY                                                                                                             S.r.l.

  con sede in :  FARA FILIORUM PETRI                                                           -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     FARA FILIORUM PETRI                                                                                   -   CH

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48681 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto -

  Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio , giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

LEOMAR                                                                                                                        S.r.l.

  con sede in :  POGGIOFIORITO                                                                     -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     POGGIOFIORITO                                                                                           -   CH

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48696 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Settore : Fabbricazione di autoveicoli- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone- fabbricazione di autoveicoli per trasporto di merci: autocarri e furgoni, autocarri ribaltabili, autocarri a cassone ribaltabile per uso fuoristrada, trattori.

  LTA MECCANICA                                                                                                         S.r.l.

  con sede in :  FARA FILIORUM PETRI                                                           -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                   

  Unita’ aziendali di :

     FARA FILIORUM PETRI                                                                                   -   CH

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48680 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto -

  Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio ,giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione.

  SANGRO MENSE C/O SEVEL                                                                                            S.r.l.

  con sede in :  MOZZAGROGNA                                                                    -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     ATESSA                                                                                                    -   CH

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48735 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     23/03/2009   al     12/09/2009

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     23/03/2009   al     12/09/2009

  Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli  dinatura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie .

  SILVER CAR                                                                                                                  S.r.l.

  con sede in :  AVEZZANO                                                                           -  AQ

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     AVEZZANO                                                                                                -   AQ

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48684 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Settore : Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoliallestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

SUPERMERCATI PAM                                                                                                      S.p.a.

  con sede in :  VENEZIA                                                                               -  VE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     SCURCOLA MARSICANA                                                                                -   AQ

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48697 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     21/09/2009   al     20/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     21/09/2009   al     20/09/2010

  Settore : Ipermercati- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzini

  TEKNOLAMIERE                                                                                                           S.r.l.

  con sede in :  GISSI                                                                                     -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTEODORISIO                                                                                         -   CH

  Decreto              del 11/12/2009 n.   48683 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio,

            giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione 

  TEKNOLAMIERE                                                                                                           S.r.l.

  con sede in :  GISSI                                                                                     -  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTEODORISIO                                                                                         -   CH

  Decreto              del  11/12/2009 n.   48683

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     14/09/2009   al     13/09/2010

  Settore : Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione

NATALE IN ITALIA PER COLF E BADANTI EXTRACOMUNITARIE IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE

Dicembre 15, 2009

  Sono  obbligati al soggiorno   in Italia durante le feste di fine anno i /le lavoratori/trici extracomunitari/e che hanno  fatto richiesta di sanatoria all0 Sportello Unico e che attendono la definizione della pratica.

E’ quanto prevede la nota del Ministero dell’Interno n.12319/09,spiegando che la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di emersione non è equiparabile a chi è in attesa del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e che la stessa ricevuta  “non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione.

Pertanto i/le  lavoratori/trici in questione non possono lasciare il territorio  italiano almeno fino a quando non avranno completato l’iter procedurale e ottenuto  il permesso di soggiorno.

Nessun problema  a lasciare l’Italia per  le  imminenti festività ,invece,sussiste per gli extracomunitari che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno regolarmente richiesto.

 Detti lavoratori dovranno portare con sè il passaporto,la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta dell’uffico postale  attestante   che risulta  prodotta la domanda  per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Situazione analoga hanno  gli extracomunitari che sono in attesa del primo permesso di soggiorno a seguito di autorizzazione per  i flussi d’ingresso  oppure per ricongiungimento familiare,che dovranno esibire, oltre al passaporto e alla rice vuta postale,anche il visto rilasciato dal consolato che dichiara la ragione del soggiorno in Itsalia.

NON SANZIONABILE MANCATA INDICAZIONE ROL IN LUL

Dicembre 15, 2009

Con parere n. 18372 del 2 scorso   il Ministero del lavoro si è espresso in merito alla mancata o inesatta  indicazione sul libro unico del lavoro dei permessi non retribuiti ,asserendo che  non è sanzionabile la loro mancata indicazione. 

Più esattamente il dicastero ha dichiarato che non sono soggetti all’obbligo di registrazione i permessi orari non concessi al dipendente entro la scadenza prevista dai CCNL e  di contro, la sanzione è applicabile in tutti i casi in cui l’omissione si riferisca al godimento del ROL o alla registrazione dell’indennità sostitutiva.

 Nella nota in esame si osserva  che   i  ROL, a differenza delle ferie, non devono essere obbligatoriamente goduti, in quanto costituiscono per il lavoratore un diritto “disponibile e  per questo  , qualora non fossero rispettate le scadenze annuali per quei contratti che le prevedono (commercio per esempio),che  non è possibile applicare alcuna sanzione.

LAVORO DOMESTICO IN NERO ESENTE DA MAXISANZIONE

Dicembre 15, 2009

  L’approvazione del    collegato n.1167 alla Finanziaria 2009 ,che attualmente  si trova per la seconda volta  all’esame della Camera, dopo il via libera ottenuta il 26 novebre scorso  dal Senato ,farà si che l’accertamento del lavoro domestico  prestato in nero non comporterà più l’applicazione della maxi sanzione ,fissata nella misura   da 1 .5oo a 12.000 euro  per ogni lavoratore ,maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

  Questo  avverrà in  conseguenza   dell’entrata in vigore dell’art.4 del  predetto collegato  in cui si  stabilisce ,a modifica dei commi   3  ,4 e 5  dell’art.3 del decreto legge n.12/0 2convertito in legge n.73/02 (successivamente rivisitato dall dal decreto Bersani del 2006),che ,  “ ferme  restando le sanzioni gia’ previste dalla normativa in vigore   ,al    datore di lavoro privato non domestico  l’impiego di lavoratori subordinati  senza la comunicazione preventiva d’instaurazione del rapporto di lavoro,si applica la sanzione aggiuntiva amministrativa”  ,ossia la c.d.maxisanione.

 Pertanto dalla  data d’entrata in vigore della nuova disposizione sul lavoro nero, l’accertamento  circa    l’impiego irregolare di  colf o badanti     comporterà soltanto la sanzione per la mancata comunicazione  obbligatoria  preventiva di assunzione ( da 160 a 500 euro) e per l’omessa consegna al lavoratore della lettera di assunzione (da250 a 1.500 euro).

Resta inteso peraltro che nell’ipotesi  di cittadini extracomunitari irregolari ,alle sanzioni amministrative sopra dette si sommano anche quelle di carattere penale stabilite dalla normatoiva vigente.

ACCESSO AL LAVORO DI RUMENI E BULGARI ANNO 2O1O

Dicembre 14, 2009

 Rispetto all”argomento  del  titolo , si fa riferimento  alla   circolare del Ministero dell’Interno 03 dicembre 2009, n. 7881  con  cui si  si comunica che il Governo Italiano per i cittadini rumeni e bukgari  ha deciso di mantenere immutato, anche per l’anno 2010, il regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 2009, prima di liberalizzare l’accesso al mercato del lavoro italiano.

Pertanto si prevede la liberalizzazione delle  assunzioni   nei settori con più fabbisogno di manodopera straniera ,vale a dire : agricoltura, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale.

 Nei casi di cui sopra   per l’assunzione dei   lavoratori romeni e bulgari il datore di lavoro si deve comportare   come se si assumesse  lavoratori italiani , stipulando  drettamente i contratti di lavoro,previa comunicazione al Centro Impiego territoriamente competente entro il giorno precedente l’inizio delle prestazioni.
In tutti gli altri  casi, diversi da quelli sopra precisati ,  per assumere un romeno o bulgaro  si d eve richiedere un’autorizzazione allo Sportello Unico per l’immigrazione , mediante il modello sub comunitari scaricabile dal sito del Ministero Interno.

Si ritiene di evidenziare che  rispetto alle  richieste allo Sportello Unico  non sono  fissati    limiti numerici  ,  mentre   per  procedere  alle assunzioniocorre attendere  il rilascio della autorizzazione  ,che di regola  non richiede tempi lunghi.

Infine si segnala che il  sistema della richiesta di autorizzazione allo Sportello Unico vale solo per la prima assunzione in Italia e pertanto  l’ assunto può cambiare posto senza autorizzazione ,  aprescindere i dal settore in cui lavora.