Si richiama l’attenzione sul DPCM del 18 ottobre 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2012,che prevede quanto stabilito dal relativo testo , riportato a margine,in favore dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto l’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalita’
attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della
criminalita’ organizzata negli interventi per l’emergenza e la
ricostruzione nella regione Abruzzo, nonche’ la costituzione, presso
la Prefettura competente, di elenchi di fornitori e prestatori di
servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono
rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella
regione Abruzzo;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217, e in particolare gli articoli 3 e 6
concernenti l’introduzione di una disciplina sulla tracciabilita’ dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire fenomeni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252;
Viste le linee guida antimafia, di cui all’art. 16, comma 4, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adottate il 3 giugno 2009 dal
Comitato di coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156, dell’
8 luglio 2009, successivamente integrate dalle linee guida del 12
agosto e del 31 dicembre 2010;
Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, con i quali sono stati
individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo;
Sulla proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
1. Per l’efficacia dei controlli antimafia concernenti gli
interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo, nei contratti
pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni sulla
tracciabilita’ dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli
3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217.
Art. 2
Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche
1. I soggetti privati, nell’impiego delle erogazioni e concessioni
di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari per gli interventi
di ricostruzione previsti dall’articolo 1, sono tenuti ad effettuare
bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare altri strumenti di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita’ delle
operazioni, con esclusione dell’assegno bancario o circolare,
contenenti, a titolo di causale, la dicitura “Emergenza ricostruzione
regione Abruzzo”, nonche’ il codice unico di progetto (CUP) relativo
all’intervento.
2. L’Amministrazione competente alle erogazioni e alle concessioni
di provvidenze pubbliche ai soggetti di cui al comma 1 inserisce
nell’atto di erogazione o concessione un’apposita clausola con la
quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilita’ di cui al
presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo
comma 3.
3. Qualora l’impiego delle erogazioni e concessioni di cui al comma
1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni. La sanzione amministrativa di cui all’articolo 58,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, non puo’
essere inferiore al dieci per cento dell’importo trasferito.
4. Alle erogazioni e concessioni gia’ disposte alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previsioni
contenute nelle linee guida richiamate nelle premesse.
Art. 3
Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi
1. Presso le prefetture delle province di L’Aquila, Teramo e
Pescara sono costituiti elenchi ufficiali di fornitori di beni e
prestatori di servizi, tra loro interconnessi e liberamente
consultabili anche per via telematica. Negli elenchi possono
iscriversi le imprese esercenti le attivita’ di cui all’allegato 1 al
presente decreto, nei cui confronti siano state effettuate le
verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.
2. Le verifiche di cui al comma 1, condotte dal prefetto della
provincia ove ha sede l’impresa interessata all’iscrizione, mirano ad
accertare l’insussistenza nei confronti di essa delle condizioni
ostative di cui all’articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Art. 4
Iscrizione negli elenchi
1. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 3, il
titolare dell’impresa individuale ovvero il rappresentante legale
della societa’ presenta apposita istanza alla prefettura della
provincia nel cui ambito intende operare, allegando copia del
certificato d’iscrizione presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero per quali
attivita’, nel caso di esercizio plurimo, richieda l’iscrizione.
2. Il prefetto che riceve l’istanza d’iscrizione, esperite con
esito negativo le verifiche di cui all’articolo 3, comma 2, anche
attivando il prefetto competente, se l’impresa abbia sede in altra
provincia, dispone l’iscrizione di essa nell’elenco di cui
all’articolo 3, comma 1, dandone contestuale comunicazione
all’interessato, alle altre prefetture indicate nell’articolo 3,
comma 1, e, ove l’impresa abbia sede in altra provincia, anche al
prefetto territorialmente competente.
3. L’avvenuta iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri
elenchi di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano
situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l’istanza d’iscrizione,
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 5
Revisione periodica
1. L’iscrizione dell’impresa negli elenchi di cui all’articolo 3 e’
soggetta a revisione annuale, in relazione al permanere
dell’insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.
A tal fine, le prefetture indicate nell’articolo 3, comma 1, previa
richiesta agli iscritti negli elenchi circa la permanenza
dell’interesse all’iscrizione, verificano, nei quindici giorni
antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad essa, anche
attivando il prefetto competente, se l’impresa abbia sede in altra
provincia, il permanere dell’insussistenza nei loro confronti delle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 2.
2. Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di
controindicazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma
2, il prefetto dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco,
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all’articolo 4,
comma 2.
3. Quando le verifiche da svolgere siano di particolare
complessita’, il prefetto puo’ differire la conferma dell’iscrizione
nell’elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando
contestualmente le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 2.
4. E’ fatto obbligo, in ogni caso, all’interessato di segnalare
tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti
proprietari o gestionali dell’impresa ovvero nell’incarico di
direttore tecnico, se previsto. Nelle more dell’esecuzione delle
verifiche di cui all’articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute
variazioni, il prefetto dispone la sospensione dell’iscrizione
dell’impresa dall’elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove
siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto a quanto
previsto dall’articolo 3, comma 2, procede alla relativa
cancellazione. Il prefetto, all’atto della sospensione e della
cancellazione previste nel presente comma, effettua le comunicazioni
di cui all’articolo 4, comma 2.
5. La sospensione dell’iscrizione ha effetto anche riguardo agli
altri elenchi di cui all’articolo 3, comma 1
Art. 6
Altre ipotesi di cancellazione
1. La cancellazione dell’iscrizione dell’impresa dagli elenchi di
cui all’articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo
3, comma 2, e’ disposta anche quando l’interessato abbia violato gli
obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136,
modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ovvero non abbia adempiuto
all’obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di cui
all’articolo 5, comma 4.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 ottobre 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI ISCRIVIBILI NEGLI ELENCHI
PREFETTIZI
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo e a caldo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporto conto terzi;
h) guardiania dei cantieri.