Si segnala il comunicato del 28 gennaio 2012 con cui il Ministero del Lavoro rende noto che in data 23 dicembre 2011 è stato emesso il decreto direttoriale 78/CONTN/2011, recante «Decreto direttoriale di impegno e ripartizione delle risorse, per annualità 2011, tra le regioni e le province autonome per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione ex art. 9 legge n. 236/1993» ,che dispone quanto segue:
1. Per l’analisi e l’approfondimento delle situazioni occupazionali
locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di
professionalita’, le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo’ erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,
d’intesa con le commissioni regionali per l’impiego, di servizi di
informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita’,
diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita’ di lavoro
autonomo e cooperativo, nonche’ servizi di informazione e di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita’ per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del
lavoro e/o le agenzie per l’impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome possono contribuire al finanziamento di
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale,
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per cento del costo delle attivita’, nonche’ interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita’, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d’intesa con le regioni. Il finanziamento degli
interventi formativi di cui al presente comma non puo’ prevedere il
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell’impresa.
4. Le attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle
disponibilita’ del Fondo per la formazione professionale di cui al
comma 5.