In relazione alla competenza attribuita dall’art.9 del decreto legislaivo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del lavoro con note del 27 gennaio 2012 ha dato risposta a tre nuovi interpelli,che sono i primi dell’anno corrente ,i cui contenuti si riassumono di seguito.
INTERPELLO N.1/2012 -PERMESSI LEGGE N.104/92
Alla richiesta della Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori circa la corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, di cui all’art.33 legge 104/92 ed in particolare ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale “anche in considerazione degli (…) obblighi derivanti dalla (…) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare”.,ilMinistero ,dopo aver richiamato il contenuto del precedente interpello n.31/2010 ha risposto quanto segue:
“si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, in ogni caso, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza.”.
INTERPELLO N.2/2012-Nolo a caldo e responsabilita’ solidale
Al quesito posto dal Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro per conoscere il parere ministeriale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 relativo ala responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori ed in particolare
se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente – noleggiatore ,
La risposta ministeriale,nel chiarire che il c.d. nolo a caldo ha ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinarioi e l’eventuale prestazione lavorsativa di un operstore, prevede che:
“…emerge che la disciplina in materia di responsabilita’ solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo(ferme restando patologie di utilizzo di tale ultimo strumento contratuale) ,sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complesivo quadro npormativo nel senso di un estensione quanto piùampia possibile del regime solidaristivo in ragione di una maggiore tutela per i lavorstori interessati.
“Piu’ in partiolare “,prosegue la risposta ,”si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.62/08 /2008,che non ha escluso la possibilita’ di applicare la solidarieta’ nei rapporti tra un consorzio ed imprese consorzite assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto ”.
“Sullo steso tenore” ,conclude il Ministero,”si segnala anche la senenza del Trib di Bologna 22.11.2009,secondo cui”la fatispecie delnolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate,sussistendola stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante”.
INTERPELLO N.3/2012-SANZIONI COLLOCAMENTO PER TIROCINIO FORMATIVO
Alla richiesta del Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro di parere se anche le sanzioni previste per le mancate o incomplete cmunicazioniobbligatorie ai servizi impiego vanno applicate anche in caso di accertati tirocini formativi irregolari daparte degli organi di vigilanza,ilMinistero ha fornito la seguente :
“Come noto, la Legge Finanziaria n. 296/2007, all’art. 1, comma 1180, nell’ambito della materia del collocamento, ha esteso l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, per il socio lavoratore di cooperativa, nonché per l’associato in partecipazione, non solo per l’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.
Di recente, poi, l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini, peraltro nell’ottica di assicurare “livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento”, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011. Quest’ultima chiarisce che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con applicazione delle relative sanzioni amministrative (ad esempio, in tema di Lul, prospetto di paga, dichiarazione di assunzione), e disporre il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
Ciò premesso, in considerazione del quadro normativo sopra riportato, laddove risulti dovuta la comunicazione obbligatoria, come già specificato con le note del Ministero n. 440 del 4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007, e ove non si tratti di tirocinio, ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato, soggetto, quindi, all’obbligo di comunicazione, appare corretto ritenere applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).
Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione, ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato lavoristico (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).”