NUOVA PROROGA ENTRATA IN VIGORE DECRETO INTERMINISTERIALE VERIFICHE ATTREZZATURE ALLEGATO VII DEC.LEGVO 81/08

PREMESSO  che :

- l’Allegato VII del dec.legvo n.81/08 prevede   periodiche  verifiche per le   attrezzature   indicate  :

Attrezzatura Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale e azionati a mano Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo
discontinuo con diametro del paniere x numero di
giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo
con diametro del paniere x numero di giri > 450
(m x giri/min.)
Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con
solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele
esplosive od instabili, aventi diametro esterno del
paniere maggiore di 500 mm
Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/
piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in particolari settori di impiego come:
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione
non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
regolare e anno di fabbricazione non antecedente
10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili,
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo
regolare e anno di fabbricazione antecedente 10
anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in
particolari settori di impiego come: costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di
fabbricazione antecedente 10 anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in
particolari settori di impiego come: costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in
settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione
non antecedente 10 anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri
settori, con anno di fabbricazione antecedente 10
anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri
settori, con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni
Verifiche triennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo
fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.Lgs. 93/2000, art. 3).
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi
surriscaldati diversi dall’acqua
Verifica di funzionamento:
biennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III
categoria
Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III
categoria.
Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d’acqua classificati in III e IV categoria e
recipienti di vapore d’acqua e d’acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I
alla IV
Verifica di funzionamento:
triennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi,
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d’acqua classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Generatori di vapor d’acqua
Verifica di funzionamento:
biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella III categoria, aventi TS R 350 °C
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2
(D.Lgs. 93/2000, art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati
classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile
solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto
pressione con temperatura dell’acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale
dei focolai superiore a 116 kW
Verifica quinquennale

- l’art del dec.legvo n.81/08 stabilisce che il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata
dall’ISPESL e le successive dalle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata
dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi
provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del
datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII,
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

RICORDATO che    il   decreto del Ministro del Lavoro  datato  11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e ilMinistro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 – Serie generale,   
  nella sua originaria formulazione disponeva che: “Il presente
decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l’allegato III, che entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale”;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 luglio 2011, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, concernente “Proroga
dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011
all’articolo 1 ha modificato la data di entrata in vigore del decreto
11 aprile 2011, fissandola in 270 giorni dopo la sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
 SI SEGNALA  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012,risulta pubblicato  il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012  ,che, Considerata la necessita’ di provvedere al completamento delle
attivita’ di cui all’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11
aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con
il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione
dell’ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative
competenze all’INAIL, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122;
Considerata altresi’ la necessita’ di provvedere al completamento
dell’attivita’ istruttoria delle numerose richieste di abilitazione
pervenute;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
19 gennaio 2012
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e’ modificato come segue:
all’art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono
sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo»

Pertanto in pratica   per effetto della doppia proroga intervenuta ad opera dei decreti interministeriali sopra citati, l’entrata entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011,  circa la  disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,nonche’ criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ,è fissata al 30 gennaio 2013

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