DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE TERRITORIALE PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

By francescocolaci

I riferimenti normativi sull’istituto della    compensazione   territoriale per il   collocamento obbligatorio  sono costituiti dai seguenti provvedimenti:

1)  Art 5 comma 8 legge n.68/1999 contenente la disciplina  per il diritto al lavoro delle categorie protette;

2)  Art.5 D P R  n.333/2000 relativo al Regolamento di attuazione della predetta legge n.68/99;

3)  Circolare  Ministero Lavoro  n.4 del  17.1 2000 con  le prime indicazioni  operative sulla legge n.68/99;

4)  Circolare Ministero Lavoro n.36 del 6.6.2000 riguardante ulteriori istruzioni per l’applicazione della legge n. 68/99;

5)  Nota Ministero Lavoro n.1630/M 76 dell’11.10 .2001  sul ricorso contestuale alla     compensazione territoriale ed all’esonero parziale ;

6) Decreto Ministro Lavoro    n.357/2000  concernente i procedimenti per gli esoneri parziali;

7)  Nota Ministero  Lavoro n.674 delo 28.12.2006 sul predetto provvedimento n.357/2000;

8) Decreto Ministro Lavoro 24 .4.2007 riguardante i criteri e le modalità per il rilascio dell’ autorizzazione  della compensazione territoriale;

9)  Nota Ministero Lavoro del 17.11.2008 sulle modalità per la    richiesta  della compensazione territoriale interregionale.

La funzione dell ‘istituto   in esame  risulta quella di consentire  ai   datori di lavoro pubblici e privati dislocati in diverse sedi provinciali   di assumere in alcune unità produttive  un numero di lavoratori iscritti negli elenchi  del     collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,portando l’eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni in altre unità produttive , avvertendo  che la compensazione   riguarda tanto i lavoratori   invalidi,quanto gli appartenenti alle categorie di cui all’art.18 della legge n.68/99.

Peraltro è da precisare che, mentre alle aziende con organico  fino a 50 dipendenti( da calcolare previo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione della forza lavorativa   aziendale),  essendo  tenute ad assumere soltanto 1o 2 dipendenti invalidi,è consentito dalle  disposizioni  di stabilire  direttamente  quale/i sia/no la/e sede/i più idonea/e per  soddisfare l’onere  del     collocamento obbligatorio,    a quelle con un numero di dipendenti  superiore a 50 (da calcolare come   già detto ) ,invece, la predetta scelta aziendale  discende da  apposita autorizzazione rilasciata  dagli organi amministrativi competenti  previa formale domanda, che,adeguatamente motivata  con riferimento alla situazione organizzativa del datore di lavoro ed al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciacun ambito provinciale,deve essere presentata   :

 a) al Servizio provinciale competente per il territorio della sede legale ovvero a quello individuato dalla Regione da parte dei   datori di lavoro privati con unità produttive situate nella stessa  regione ;

b)   al Ministero del Lavoro-Direz.Gen.Mercato Lavoro - Div.III-e per conoscenza al Servizio provinciale competente della sede legale ed ai Servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione,da parte dei datori lavoro privati  con unità produttive situate in regioni diverse, unendo copia dell’ultimo prospetto riepilogativo e riportando nella domanda  stessa,come previsto dalla nota ministeriale del 17.11.08   consultabile sul sito www.lavoro.gov.it  ,i dati conoscitivi relativi  alla  azienda,al personale in servizio,agli obblighi di assunzione,alle province interessate ,alla titolarità di altri provvedimenti   rilasciati a norma  della legge n.68/99  ( da allegare in copia ),alle richieste presentate per altri provvedimenti disciplinati dalla legge n.68/99 (da allegare in copia ) , avendo cura   di specificare  in modo  adeguato la motivazione della richiesta che giustifica lo spostamento territoriale degli obblighi occupazionali .

 Nell’ipotesi b),vengono acquisite dal Ministero del Lavoro presso le Regioni interessate le necessarie informazioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della  decisione  , la cui mancanza entro  60 giorni comporta comunque l’emanazione del provvedimento ministeriale.

Tanto  per l’ipotesi a),  quanto  per  quella b) ,il rilascio  dell’autorizzazione alla  compensazione deve avvenire entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, termine che il Ministero del Lavoro nella sopra richiamata nota del 18.11.08  ha affermato di voler rispettare.Tuttavia,  se detto termine trascorre senza il rilascio dell’autorizzazione da parte  dell  ’amministrazione interessata  ovvero seza che siano stati  compiuti atti interruttivi del decorso del predetto termine,la domanda si considera accettata.

Per la decisione  sulle domande di compensazione presentate da aziende con unità produttive situate nella stessa regione,il Servizio provinciale  competente attiva le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia,rimettendo immediatamente comunicazione   a tutti i  Servizi interessati circa l’esito delle richieste aziendali. 

 Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione ultraregionale,il Ministero del Lavoro esamina le motivazioni a sostegno della domanda   tenendo conto del dato numerico dichiarato dalla societa istante    sulla situazione degli obblighi occupazionali di cui alla legge n.68/99 ancora non assolti   in ambito nazionale  ed in ogni provincia interessata alla compensazione  territoriale , con riguardo a   quelli  delle categorie non invalide ed invalide,nonchè riportandosi alle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria operata  sulla base  delle modalità e dei criteri di cui al D.M. del 24.4.2007,pubblicato in G.U n.108 dell’11.5.07,in cui    si è stabilito  che :

 1) per assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento tra società con analoghi provvedimenti organizzativi,le cui unità produttive provinciali sono situate in aree geografiche omogenee,   l’individuazione di due gruppi  ,ossia il Centro Nord ed il  Centro Sud ed isole .Nel primo sono comprese le seguenti regioni  : Valle d’Aosta,Piemonte,Lombardia ,Veneto,Trentino Alto Adige,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Emilia Romagna,Toscana,Marche ed Umbria. Il secondo invece comprende :Lazio,Abruzzo,Molise,Campania,Basilicata,Calabria,Puglia, Sicilia e Sardegna  ;

2)  di far riferimento per la decisione delle   richieste  di compensazione territorialle ai seguenti criteri:     :

      -a )   l’autorizazione ad assumere     iscritti negli elenchi del   collocamento obbligatorio in maggior numero  è concessa nella misura  del   100%  rispetto agli obblighi ancora non assolti,quando  detti obblighi    ammontano ad una unità  , le province interessate alla compensazione   risultano ubicate in regioni dell’area geografica del Centro Nord e lo spostamento avviene in favore di province delle   regioni del Centro Sud ed isole;

        - b )      l’autorizzazione ad assumere   iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura del 100% rispetto agli obblighi ancora non assolti ,quando , indipendentemente     dal numero delle unità previste dagli obblighi non assolti ,  le province interessate alle minori assunzioni sono ubicate  in regioni del Centro Nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro Sud ed isole ;

      -c)    l’autorizzazione ad assumere   iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura del 100% rispetto agli obblighi non assolti, ,quando nelle  province interessate alle minori assunzioni,in qualunque ambito territoriale situate,l’esiguo   numero dei dipendenti che costituisce base di computo ,risultando inferiore  ad otto unità,non concretizza obbligo di assunzione,ma frazione percentuale dello stesso;

      -d)    l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misaura del 100 % rispetto agli obblighi  non assolti,quando la particolare organizzazione aziendale della società istante si concretizza  in cantieri mobili temporanei situati in qualunque ambito territoritoriale;

     -e)    l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa  nella misura percentuale del 51 % rispetto agli obblighi non assolti,quando detti obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori  a due unità e le province interessate alle minori assunzioni appartengono al Centro Nord ovvero  al Centro Sud ed isole;

      -f)    l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero non  è concessa ,quando,a prescindere  dal numero delle unità da assumere,le province intertessate alle minori assunzioni appartengono al Centro Sud ed isole e lo  spostamento  avviene in favore di province del Centro Nord;

       -g)    l’autorizzazione ad assumere  iscritti negli elenchi  del collocamento obbligatorio in maggior numero  non è concessa , quando per   la provincia interessata alle maggiori assunzioni la società istante ha richiesto l’esonero parziale ovvero è titolare di  provvedimento di esonero parziale del competente Servizio provinciale.

Si conclude la presente esposizione  evidenziando che:

 -il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale non è sottoposto a scadenza,ma il datore di lavoro puo’ richiedere in ogni momentio all’organo che l’ha concesso la modifica del contenuto del provvedimento in relazione  ai mutati assetti organizzativi;

 -  l’autorizzazione alla compensazione territoriale costituisce il presupposto per  accedere all’esonero parziale disciplinato dall’art.5 comma 3 della legge n.68/99 ;

- rimane ferma per i datori di  lavoro pubblici la facoltà di effettuare l’autocompensazione,sia pure , a differenza del  precedente regime legislativo,limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale .

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