I riferimenti normativi sull’istituto della compensazione territoriale per il collocamento obbligatorio sono costituiti dai seguenti provvedimenti:
1) Art 5 comma 8 legge n.68/1999 contenente la disciplina per il diritto al lavoro delle categorie protette;
2) Art.5 D P R n.333/2000 relativo al Regolamento di attuazione della predetta legge n.68/99;
3) Circolare Ministero Lavoro n.4 del 17.1 2000 con le prime indicazioni operative sulla legge n.68/99;
4) Circolare Ministero Lavoro n.36 del 6.6.2000 riguardante ulteriori istruzioni per l’applicazione della legge n. 68/99;
5) Nota Ministero Lavoro n.1630/M 76 dell’11.10 .2001 sul ricorso contestuale alla compensazione territoriale ed all’esonero parziale ;
6) Decreto Ministro Lavoro n.357/2000 concernente i procedimenti per gli esoneri parziali;
7) Nota Ministero Lavoro n.674 delo 28.12.2006 sul predetto provvedimento n.357/2000;
Decreto Ministro Lavoro 24 .4.2007 riguardante i criteri e le modalità per il rilascio dell’ autorizzazione della compensazione territoriale;
9) Nota Ministero Lavoro del 17.11.2008 sulle modalità per la richiesta della compensazione territoriale interregionale.
La funzione dell ‘istituto in esame risulta quella di consentire ai datori di lavoro pubblici e privati dislocati in diverse sedi provinciali di assumere in alcune unità produttive un numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,portando l’eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni in altre unità produttive , avvertendo che la compensazione riguarda tanto i lavoratori invalidi,quanto gli appartenenti alle categorie di cui all’art.18 della legge n.68/99.
Peraltro è da precisare che, mentre alle aziende con organico fino a 50 dipendenti( da calcolare previo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione della forza lavorativa aziendale), essendo tenute ad assumere soltanto 1o 2 dipendenti invalidi,è consentito dalle disposizioni di stabilire direttamente quale/i sia/no la/e sede/i più idonea/e per soddisfare l’onere del collocamento obbligatorio, a quelle con un numero di dipendenti superiore a 50 (da calcolare come già detto ) ,invece, la predetta scelta aziendale discende da apposita autorizzazione rilasciata dagli organi amministrativi competenti previa formale domanda, che,adeguatamente motivata con riferimento alla situazione organizzativa del datore di lavoro ed al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciacun ambito provinciale,deve essere presentata :
a) al Servizio provinciale competente per il territorio della sede legale ovvero a quello individuato dalla Regione da parte dei datori di lavoro privati con unità produttive situate nella stessa regione ;
b) al Ministero del Lavoro-Direz.Gen.Mercato Lavoro - Div.III-e per conoscenza al Servizio provinciale competente della sede legale ed ai Servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione,da parte dei datori lavoro privati con unità produttive situate in regioni diverse, unendo copia dell’ultimo prospetto riepilogativo e riportando nella domanda stessa,come previsto dalla nota ministeriale del 17.11.08 consultabile sul sito www.lavoro.gov.it ,i dati conoscitivi relativi alla azienda,al personale in servizio,agli obblighi di assunzione,alle province interessate ,alla titolarità di altri provvedimenti rilasciati a norma della legge n.68/99 ( da allegare in copia ),alle richieste presentate per altri provvedimenti disciplinati dalla legge n.68/99 (da allegare in copia ) , avendo cura di specificare in modo adeguato la motivazione della richiesta che giustifica lo spostamento territoriale degli obblighi occupazionali .
Nell’ipotesi b),vengono acquisite dal Ministero del Lavoro presso le Regioni interessate le necessarie informazioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione , la cui mancanza entro 60 giorni comporta comunque l’emanazione del provvedimento ministeriale.
Tanto per l’ipotesi a), quanto per quella b) ,il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione deve avvenire entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, termine che il Ministero del Lavoro nella sopra richiamata nota del 18.11.08 ha affermato di voler rispettare.Tuttavia, se detto termine trascorre senza il rilascio dell’autorizzazione da parte dell ’amministrazione interessata ovvero seza che siano stati compiuti atti interruttivi del decorso del predetto termine,la domanda si considera accettata.
Per la decisione sulle domande di compensazione presentate da aziende con unità produttive situate nella stessa regione,il Servizio provinciale competente attiva le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia,rimettendo immediatamente comunicazione a tutti i Servizi interessati circa l’esito delle richieste aziendali.
Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione ultraregionale,il Ministero del Lavoro esamina le motivazioni a sostegno della domanda tenendo conto del dato numerico dichiarato dalla societa istante sulla situazione degli obblighi occupazionali di cui alla legge n.68/99 ancora non assolti in ambito nazionale ed in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale , con riguardo a quelli delle categorie non invalide ed invalide,nonchè riportandosi alle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria operata sulla base delle modalità e dei criteri di cui al D.M. del 24.4.2007,pubblicato in G.U n.108 dell’11.5.07,in cui si è stabilito che :
1) per assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento tra società con analoghi provvedimenti organizzativi,le cui unità produttive provinciali sono situate in aree geografiche omogenee, l’individuazione di due gruppi ,ossia il Centro Nord ed il Centro Sud ed isole .Nel primo sono comprese le seguenti regioni : Valle d’Aosta,Piemonte,Lombardia ,Veneto,Trentino Alto Adige,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Emilia Romagna,Toscana,Marche ed Umbria. Il secondo invece comprende :Lazio,Abruzzo,Molise,Campania,Basilicata,Calabria,Puglia, Sicilia e Sardegna ;
2) di far riferimento per la decisione delle richieste di compensazione territorialle ai seguenti criteri: :
-a ) l’autorizazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura del 100% rispetto agli obblighi ancora non assolti,quando detti obblighi ammontano ad una unità , le province interessate alla compensazione risultano ubicate in regioni dell’area geografica del Centro Nord e lo spostamento avviene in favore di province delle regioni del Centro Sud ed isole;
- b ) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura del 100% rispetto agli obblighi ancora non assolti ,quando , indipendentemente dal numero delle unità previste dagli obblighi non assolti , le province interessate alle minori assunzioni sono ubicate in regioni del Centro Nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro Sud ed isole ;
-c) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura del 100% rispetto agli obblighi non assolti, ,quando nelle province interessate alle minori assunzioni,in qualunque ambito territoriale situate,l’esiguo numero dei dipendenti che costituisce base di computo ,risultando inferiore ad otto unità,non concretizza obbligo di assunzione,ma frazione percentuale dello stesso;
-d) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misaura del 100 % rispetto agli obblighi non assolti,quando la particolare organizzazione aziendale della società istante si concretizza in cantieri mobili temporanei situati in qualunque ambito territoritoriale;
-e) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero è concessa nella misura percentuale del 51 % rispetto agli obblighi non assolti,quando detti obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alle minori assunzioni appartengono al Centro Nord ovvero al Centro Sud ed isole;
-f) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero non è concessa ,quando,a prescindere dal numero delle unità da assumere,le province intertessate alle minori assunzioni appartengono al Centro Sud ed isole e lo spostamento avviene in favore di province del Centro Nord;
-g) l’autorizzazione ad assumere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero non è concessa , quando per la provincia interessata alle maggiori assunzioni la società istante ha richiesto l’esonero parziale ovvero è titolare di provvedimento di esonero parziale del competente Servizio provinciale.
Si conclude la presente esposizione evidenziando che:
-il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale non è sottoposto a scadenza,ma il datore di lavoro puo’ richiedere in ogni momentio all’organo che l’ha concesso la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi;
- l’autorizzazione alla compensazione territoriale costituisce il presupposto per accedere all’esonero parziale disciplinato dall’art.5 comma 3 della legge n.68/99 ;
- rimane ferma per i datori di lavoro pubblici la facoltà di effettuare l’autocompensazione,sia pure , a differenza del precedente regime legislativo,limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale .
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