Per rispondere alla richiesta di chiarimenti sull’argomento specificato nel titolo,si ritiene confacente partire dal quadro giuridico presente nell’ordinamento ,che attualmente discende dalle seguenti norme:
-l’art.91 comma 4 del dec.leg.vo n.267/2000 che per gli enti locali fissa a tre anni dalla data della pubblicazione l’efficacia delle graduatorie per l’eventuale copertura dei posti che si vengono a rendere successivamente presenti e disponibili,fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso medesimo;
-l’art 34 comma 12 della legge n.289/2002 relativo alla proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003 ;
-l’art. 3 comma 61 della legge n.350/2003 inerente un’ulteriore proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004,
-l’art 1 comma 100 della legge n.311/2004 contenente la proroga di un triennio dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni che per gli anni 2005,2006 e 2007 risulktano soggette a limitazioni delle assunzioni ;
-l’art.3 comma 87 della legge n.244/2007 che aggiunge il comma 5 ter al testo dell’art.35 del dec.leg.vo n.165/01in cui si estende la similare regola riguardante gli enti locali e si stabilische che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione,facendo salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
Inoltre sembra indispensabile riportarsi ad alcune pronunce della giurisprudenza, citando in particolare le seguenti:
1) sentenza del Consiglio di Stato n.5611 del 16.10 2002:la pubblica amministrazione che che decide di coprire i posti resisi vcanti non sarebbe vincolata alla graduatoria e potrebbe decidere di bandire una nuova procedura selettiva;
2) sentenza del Tar della Campania n.146 del 16.2.2005: l’istituto dell’utilizzo di una graduatoria concorsuale per la copertura di posti resisi vacanti dopo le operazioni concorsuali no è obbligatorio bensì faqcoltativo,trattandosi di un a scelta dell’amministrazione relativa all’esercizio della discrezionalità dell’interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie;
3) sentenza del Consiglio di Stato n.794 dell’1.3.2005:alla posizione di mera aspettativa o di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria concorsuale -non di diritto soggettivo-riconosciuta ads un candidato idoneo non può che corrispondere unas mera facoltà e non in obbligo in capo all’ amministrazione,fatta eccezione per il caso in cui nel bando sia previsto con norma autovincolante la validità della graduatoria e lo scorrimento della medesima nell’ipotesi in cui il posto originariamente assegnato si rende disponibile entro un certo periodo presso le pp.aa.,le vertenze delle quali,a norma dell’art.63 del dec.legvo n.165/01 , appartengono alla giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria;
4) sentenza del TAR del Lazio n.7425 del 24,8.2006: la disposizione contenuta nell’art.15 comma 7 del dpr n.487/1994,che stabilisce l’efficacia delle graduatorie dei vincitori per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso risulta bandito,deve ritenersi aver un ambito applicativo limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza delle gà formate procedure concorsuali, non prevedendosi alcun obbligo per l’amministrtazione di procedere allo scorrimento nè alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso ,mentre è circostanza che compete alla stessa amministrazione valutare l’addotta possibilità di evitare un’inutile prosecuzione dei tem pi ed i costi collegati all’indizione di un nuovo concorso ,che comunque bisogna dimostrare essere di effettiva rilevanza;
5) sentenza del Consiglio di Stato n.5320 del 12,9,2006:a) l’esercizio del porere di scorrere la graduatoria non rientra nella giurisdizione del giudice ortdinario ,non potendo sussistere in capo agli idonei di un concorso una posizione di diritto sggettivo (che invece postula la qualità di vincitore del concorso) e non rientrando esso quindi nell’ambito degli atti di gestione,bensì nella funzione propria ed esclusiva di organizzazione degli uffici; b) la disponibilità , successiva alla nomina dei vincitori del concorso,di altri posti per pensionamento o per altre cause risulta circostanza che spetta esclusivamente all’amministrazione interessata di apprezzare e valutare ai fini della loro copertura nell’ambito del proprio disegno organizzativo;
6) sentenza del Consiglio di Stato n.53 del 10.1.2007, di conferma della sentenza del TAR n. 7425 del 24.8. 2006 : fatto salvo il principio ,riconosciuto dai contratti collettivi del pubblico impiego,che prevede l’obbligo di poter attingere alle graduatorie esistenti per un determinato periodo ditempo mediante scorrimento,non esiste obbligo a carico delle pp.aa.,che hanno la necessità di ricoprire posti vacanti in organico,di far ricorso alle graduatorie ancora valide di concorsi precedentemente banditi ,avendo di contro facoltà di preferire l’indizione di un nuovo concorso;
7) sentenza del TAR della Campania n.1604 del 27.3.2008 : conferma l’orientamento per cui l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici risponde ad esigenze e finalità che prescindono dal comprtensibile interesse del singolo idoneo alla copertura effettiva del posto,trattandosi di esigenze proprie piuttosto dell’amministrtazione medesima.
Le sentenze sopra richiamate rappresentano l’orientamento ( nettamente maggioritario) che esclude l’obbligo per le ammistrazioni a dar corso allo scorrimento delle graduatorie nel periodo di efficacia riconosciuta alle stesse, rinunciando così a bandire un nuovo concorso.
Ma esiste anche un secondo orientamento ( minoritario )secondo cui l’amministrazione sarebbe vincolata , sulla scorta dei principi d’imparzialità,efficienza ed ecomomicità ,ad avvalersi della graduatoria.
Peraltro è da evidenziare che ,ove l’amministrazione in sede di bando ,che dà luogo alla graduatoria , esplicita l’intenzione di avvalersene per il futuro,lo scorrimento della suddetta graduatoria sarebbe una scelta obbligata.
Nel concludere la presente nota,si ritiene di far presente che in Parlamento si trova in fase di avanzato esame il ddl n.1441 quater ,già approvato dalla Camera e di recente passato al Senato,che contiene anche norme sul reclutamento dei pubblici dipendenti e che potrebbe comportare tra l’altro sia l’aumento della durata di validità delle graduatorie ,sia disposizioni di modifica all’attuale orientamento maggioritario sopra esposto relativo alla mancanza dell’ obbligo per le pp.aa. di utilizzare le graduatorie di precedenti concorsi ancora efficaci per coprire posti resisi successivamente disponibili,invece di bandire nuove prove selettive con coseguente allungamento dei tempi di assunzione ed ulteriori costi per la collettività.
Pertanto ,si tratta di attendere l’approvazione del predetto ddl e la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.