VALIDITA’ ED UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI

By francescocolaci

   Per rispondere  alla richiesta di chiarimenti sull’argomento specificato nel titolo,si ritiene confacente partire  dal quadro giuridico  presente  nell’ordinamento ,che  attualmente   discende dalle seguenti norme:

 -l’art.91 comma 4 del dec.leg.vo n.267/2000 che per gli enti locali fissa a tre anni dalla data della   pubblicazione l’efficacia delle graduatorie per l’eventuale copertura dei  posti che si vengono a rendere successivamente presenti e disponibili,fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati  dopo l’indizione del concorso medesimo;

-l’art 34 comma 12 della legge n.289/2002 relativo   alla proroga di un  anno dei termini di validità delle graduatorie  per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003 ;

-l’art. 3 comma 61 della legge n.350/2003  inerente un’ulteriore proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004,

-l’art 1 comma 100 della legge n.311/2004 contenente la proroga di un triennio dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni   che per gli anni 2005,2006 e 2007 risulktano soggette a limitazioni  delle assunzioni ;

-l’art.3 comma 87 della legge n.244/2007 che  aggiunge  il  comma 5 ter al testo dell’art.35 del dec.leg.vo n.165/01in cui  si estende  la similare regola  riguardante gli enti locali e si stabilische che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale  presso le pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di  pubblicazione,facendo salvi periodi  di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.  

Inoltre sembra indispensabile riportarsi ad alcune pronunce della giurisprudenza, citando in particolare le seguenti:

1) sentenza del Consiglio di  Stato  n.5611 del 16.10 2002:la pubblica amministrazione che che decide di coprire i posti resisi vcanti non sarebbe vincolata alla graduatoria e potrebbe decidere di bandire una nuova procedura selettiva;

2) sentenza del Tar della Campania n.146 del 16.2.2005: l’istituto dell’utilizzo  di una graduatoria concorsuale per la copertura di posti resisi vacanti dopo le operazioni concorsuali no è obbligatorio bensì faqcoltativo,trattandosi di un a scelta dell’amministrazione relativa all’esercizio della discrezionalità dell’interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie;

3) sentenza del  Consiglio di Stato  n.794 dell’1.3.2005:alla posizione di mera aspettativa o di interesse legittimo  allo scorrimento della graduatoria concorsuale -non di diritto soggettivo-riconosciuta ads un candidato idoneo non può che corrispondere  unas mera facoltà e non in obbligo  in capo all’ amministrazione,fatta eccezione per il caso in cui nel bando sia previsto con norma autovincolante la validità della graduatoria e lo   scorrimento   della medesima nell’ipotesi in cui il  posto originariamente assegnato si rende disponibile entro   un certo periodo presso le pp.aa.,le vertenze delle quali,a norma dell’art.63 del dec.legvo n.165/01 , appartengono alla giurisdizione amministrativa e non a quella ordinaria;

4) sentenza del TAR del Lazio n.7425 del 24,8.2006: la disposizione contenuta nell’art.15 comma 7 del dpr n.487/1994,che  stabilisce  l’efficacia delle graduatorie   dei vincitori per un  termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso risulta bandito,deve ritenersi aver un ambito applicativo  limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza delle  gà formate procedure concorsuali,  non prevedendosi alcun obbligo per l’amministrtazione di procedere allo scorrimento nè alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso ,mentre  è circostanza che compete alla stessa amministrazione valutare l’addotta possibilità                di evitare un’inutile prosecuzione dei tem pi  ed i costi collegati all’indizione di un nuovo concorso ,che comunque bisogna dimostrare essere di effettiva rilevanza;

5) sentenza del Consiglio di Stato  n.5320 del 12,9,2006:a) l’esercizio del porere di scorrere la graduatoria  non rientra nella giurisdizione del giudice ortdinario ,non potendo sussistere in capo agli idonei di un concorso una posizione di diritto sggettivo (che invece postula  la qualità di vincitore del concorso) e non rientrando esso quindi nell’ambito degli atti di gestione,bensì nella funzione propria ed esclusiva di organizzazione degli uffici; b) la disponibilità , successiva alla nomina dei vincitori del concorso,di altri posti per pensionamento o per altre cause risulta circostanza che spetta esclusivamente all’amministrazione interessata di apprezzare e valutare ai fini della loro copertura nell’ambito  del proprio disegno organizzativo;

6) sentenza del Consiglio di Stato n.53 del 10.1.2007, di conferma della sentenza del TAR   n. 7425 del 24.8. 2006 : fatto salvo il principio ,riconosciuto  dai contratti collettivi del pubblico impiego,che prevede l’obbligo di poter attingere alle graduatorie esistenti per un determinato periodo ditempo mediante scorrimento,non  esiste obbligo a carico delle pp.aa.,che hanno la necessità di ricoprire posti vacanti in organico,di far ricorso alle graduatorie ancora valide di concorsi precedentemente banditi ,avendo di contro facoltà di   preferire l’indizione di un nuovo concorso;

7) sentenza del TAR della Campania n.1604 del 27.3.2008 : conferma l’orientamento per cui l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici risponde ad esigenze e finalità che prescindono dal comprtensibile interesse del singolo idoneo alla copertura effettiva del posto,trattandosi di esigenze proprie piuttosto dell’amministrtazione medesima.

Le sentenze sopra richiamate rappresentano  l’orientamento  ( nettamente maggioritario) che esclude l’obbligo per le ammistrazioni a dar corso allo scorrimento delle graduatorie nel periodo di  efficacia riconosciuta alle stesse, rinunciando così a bandire un nuovo concorso.

 Ma  esiste anche un secondo orientamento ( minoritario )secondo cui l’amministrazione sarebbe vincolata , sulla scorta dei principi d’imparzialità,efficienza ed ecomomicità ,ad avvalersi della graduatoria.

Peraltro   è da evidenziare che ,ove l’amministrazione in sede di bando ,che  dà luogo alla graduatoria , esplicita l’intenzione di avvalersene per il futuro,lo scorrimento  della suddetta graduatoria sarebbe   una scelta obbligata.

 Nel concludere la presente nota,si ritiene di far presente che in Parlamento  si trova in fase di avanzato esame il ddl n.1441 quater ,già approvato dalla Camera e di recente passato al Senato,che contiene anche norme sul reclutamento dei pubblici dipendenti e che potrebbe comportare tra l’altro sia l’aumento della durata di validità delle graduatorie  ,sia disposizioni  di  modifica  all’attuale orientamento maggioritario sopra esposto   relativo alla  mancanza dell’ obbligo per  le  pp.aa. di utilizzare le graduatorie di precedenti concorsi ancora efficaci per coprire posti   resisi successivamente disponibili,invece di bandire   nuove prove selettive con coseguente allungamento dei tempi  di assunzione  ed  ulteriori  costi per la collettività.

Pertanto ,si tratta di attendere l’approvazione del predetto ddl e  la pubblicazione  dello stesso  in Gazzetta Ufficiale.

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