PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

Novembre 9, 2009 di francescocolaci

Di seguito si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo  per cui il Ministero del Lavoro ha disposto l’intervento della cigs nel periodo 1/7 novemmbre 2009 :

- BILLA AG                                                                                                                       S.p.a.

  con sede in :  MILANO                                                                                -  MI

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     CARSOLI                                                                                                   -   AQ

     LANCIANO                                                                                                 -   CH

  Decreto              del 04/11/2009 n.   47822 

   Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/06/2009   al     31/05/2010

  Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

- BILLA AG                                                                                                                       S.p.a.

  con sede in :  MILANO                                                                                -  MI

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     L’AQUILA                                                                                                   -   AQ

  Decreto              del 04/11/2009 n.   47823 

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     04/05/2009   al     03/05/2010

  Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

 - CDC POINT                                                                                                                   S.p.a.

  con sede in :  PONTEDERA                                                                          -  PI

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendale di :S.Giovanni Teatino  (CH)

   Decreto              del 04/11/2009 n.   47843 

   Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     08/06/2009   al     07/06/2010

  Settore : Commercio alingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software- commercio all’ingrosso di elaboratori ,unità periferiche e software-

  -PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE                                                                     S.p.a.

  con sede in :  ASCOLI PICENO                                                                     -  AP

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

           GIULIANOVA                                                                                           -   TE

           MONTESILVANO                                                                                      -   PE

          TERAMO                                                                                                         -   TE

  Decreto              del 04/11/2009 n.   47872 

   Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/06/2009   al     31/12/2009

  Settore : Commercio alingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento- commercio all’ingrosso di apparecchi  e   accessori per installazione di impianti idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi di gomma, rubinetteria, raccordi . 

-  SIXTY                                                                                                                          S.p.a.

  con sede in :  COLONNELLA                                                                        -  TE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     CHIETI                                                                                                       -   CH

       Decreto              del 04/11/2009 n.   47829

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     29/06/2009   al     28/06/2010

  Settore : Confezione di indumenti da lavoro- confezione di indumenti da lavoro: uniformi, divise, abiti sacerdotali, camici, costumi teatrali .

 - SORGENTE SANTA CROCE                                                                                             S.p.a.

  con sede in :  CANISTRO                                                                             -  AQ

  Causale di intervento :   ristrutturazione aziendale                       

  Unita’ aziendali di :

     CANISTRO                                                                                                 -   AQ

  Decreto              del 04/11/2009 n.   47783

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     05/07/2009   al     04/01/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto -

  Settore : Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche- produzione di acque minerali naturali- produzione di bibite analcoliche,bibite analcoliche aromatizzate e/o edulcorate, quali: limonata, aranciata, cola, bibite a base di frutta, acque toniche, e

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

Novembre 9, 2009 di francescocolaci

Si richiama l’attenzione sulle seguenti   decisioni degli organi giurisdizionali:

   - Sentenza  Corte Costituzionale 29 ottobre 2009, n. 275 :  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

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  - Sentenza  Corte di Cassazione 28 ottobre 2009, n. 22769:risultando difficile per il fisco provare i compensi fuori busta ,appare   illegittimo l’accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all’amministrazione dell’azienda presso cui lavora, che dichiarano come gli ammanchi siano i compensi fuori busta dei dipendenti.

- Sentenza Corte di Cassazione 03 novembre 2009, n. 23289: si conferma il provvedimento della  Corte di Appello, che ,dopo aver esaminato le deposizioni degli impiegati presenti al momento del fatto   ,ha  escluso che il tenore della frase pronunciato dal (…) potesse assumere una valenza ingiuriosa diretta nei confronti del N. ed ha  rilevato che il lancio della cornetta del telefono    non aveva il contenuto di violenza o di minaccia nei confronti di un collega ,ma era da ascriversi al momentaneo stato di esasperazione,  pervenendo alla conclusione  che il comportamento addebitabile al lavoratore, pur se riprovevole per i suoi connotati di volgarità e di inurbanità, non era comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, né a pregiudicare irrimediabilmente l’affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

 Sentenza Corte di Cassazione   30 ottobre 2009, n. 23019: non paga la sanzione amministrativa sancita dalle norme in vigore la società che si serve di un dipendente pubblico (che non dichiara di essere tale all’impresa) per prestazioni di lavoro occasionale, versando per conto di questo la ritenuta d’acconto. Ciò perché l’impresa, in presenza di sporadiche prestazioni non è tenuta a sapere che il collaboratore è anche un pubblico dipendente.

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CORTE DI CASSAZIONE – Massima 30 ottobre 2009, n. 23019

Sanzioni – Irrogazione – Versamento di ritenute d’acconto per prestazioni occasionali lavorative di un soggetto dipendente pubblico – Ignoranza della società riguardo la posizione di dipendente pubblico del lavoratore – Esclusione di colpa della società – Sussiste – D.lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 11

Non paga la sanzione amministrativa sancita dalle norme in vigore la società che si serve di un dipendente pubblico (che non dichiara di essere tale all’impresa) per prestazioni di lavoro occasionale, versando per conto di questo la ritenuta d’acconto. Ciò perché l’impresa, in presenza di sporadiche prestazioni non è tenuta a sapere che il collaboratore è anche un pubblico dipendente.

 

CORTE DI CASSAZIONE – Massima 30 ottobre 2009, n. 23019: non  paga la sanzione amministrativa sancita dalle norme in vigore la società che si serve di un dipendente pubblico (che non dichiara di essere tale all’impresa) per prestazioni di lavoro occasionale, versando per conto di questo la ritenuta d’acconto. Ciò perché l’impresa, in presenza di sporadiche prestazioni non è tenuta a sapere che il collaboratore è anche un pubblico dipendente.

 Ordinanza Tribunale di Rimini  27 ottobre 2009, n. 705: si premette che la ricorrente ha  lamentato  l’esclusione  da una  graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di operatori socio sanitari con contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte del fatto che ella già svolgeva la stessa attività alle dipendenze della medesima A. di Rimini con contratto di lavoro, però, a tempo determinato, prorogato  per ulteriori due anniIn merito risulta stabilito che il  diritto della ricorrente, ancorché il quadro normativo di riferimento possa sembrare complesso ), trae fondamento nel disposto dell’art. 43 del T.U. sugli stranieri (n. 286/98) per il quale compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione allo straniero regolarmente soggiornato in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero (comunitario o extracomunitario che sia, appunto ‘’straniero”).L’accesso all’occupazione deve dunque essere garantito allo stesso modo al cittadino italiano e allo straniero anche nei posti di lavoro all’interno della pubblica amministrazione, salvo che – circostanza che non ricorre nel caso di specie – l’attività lavorativa che verrà posta in essere non comporti esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero attenga alla tutela di interessi nazionali (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001).La qualifica di operatore socio sanitario non rientra, infine, tra quelle per le quali sia imprescindibile il requisito della cittadinanza italiana (DPCM 2.2.1992 N. 171). Né, come detto, comporta l’esercizio di pubblici poteri ,considerando  peraltro che la ricorrente già svolgeva le stesse mansioni con contratto di lavoro a tempo determinato .

 
 

CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO SU TFR NEI CONTRATTI SOLIDARIETA’ SENZA CIGS

Novembre 8, 2009 di francescocolaci

    Con la nota  03 novembre 2009, n. 16582, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine al  TFR in costanza di contratti di solidarietà ex art. 5 comma 5 della legge n. 236/1993,che ,come è noto ,sono quelli che  possono essere stipulati da aziende non rientranti nella disciplina della cigs  ,comportando,  a fronte della riduzione dell’orario di lavoro per  salvaguardare in tutto o in parte i livelli di occupazione , l’attribuzione di  un contributo economico da parte del Ministero del Lavoro pari al 50% della retribuzione perduta a seguito della contrazione dell’orario  lavorativo.

La richiamata nota ministeriale , a  seguito di un’ulteriore approfondimento della problematica  in questione ,  chiarisce che la   retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l’erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l’azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro.

In altri termini  viene    precisato  che il contributo integrativo rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore, in conseguenza della perdita di parte del salario.

In proposito si richiama il disposto dall’art. 5 comma 5 della legge n. 236/1993, nella parte in cui stabilisce che il contributo di solidarietà non ha natura di retribuzione ai fini degli istituiti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali  puntualizzandosi  , inoltre, nel testo della norma che solo ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.

   In conseguenza di  ciò ,conclude la nota ministeriale     la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.

APPLICAZIONE CONTRATTI SOLIDARIETA’ SENZA CIGS AZIENDE CON MENO 15 DIPENDENTI

Novembre 5, 2009 di francescocolaci

 In riscontro a corrispondente quesito posto da una  DPL il Ministero del Lavoro con la nota n. 31114 del 3 scorso   afferma   l’estensione  dei contratti di solidarietà senza cigs ,disciplinati dall’  ‘art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con legge n. 236/1993, anche ai datori di lavoro con organico al di sotto di 15 dipendenti.

Infatti nella citata nota si osserva  il richiamato art,5 comma 5 della legge n.236/93  , così come recentemente modificato dall’art. 7-ter, comma 9, lettera d) della legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che, “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, nel corso della procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 o alfine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

Pertanto,  in  seguito  a tale  intervento del legislatore  , è dunque possibile stipulare contratti di solidarietà anche “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo ” estendendosi

   la platea dei possibili fruitori di tale strumento di ammortizzazione sociale e garantendo la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche ad imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse non potendo attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991.

La nota ministeriale in commento  ricorda che  in  tale caso  le  imprese o i  datori di lavoro con meno di 15 dipendenti devono allegare all’istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali,in cui si procede ad almeno  due recessi 

L’intervento del Ministero del Lavoro conclusivamente   conferma     l’obbligo di aprire la procedure di mobilita’ ex art. 24 della legge n. 223/1991 per le imprese che occupano più di quindici dipendenti interessate ai contratti di solidarietà con l’intervento della cigs.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

INDICAZIONI MINISTERO LAVORO PER SICUREZZA CANTIERI EDILI PRIVATI

Novembre 5, 2009 di francescocolaci

  Le indicazioni ministeriali di cui si fa cenno nel titolo sono contenute nella Circolare 29 ottobre 2009, n. 30   che   fa riferimento alle numerose richieste di chiarimento  in ordine alla corretta interpretazione della normativa sulla sicurezza        con particolare riguardo a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione   Europea  ed a tale   proposito  il Ministero del Lavoro  ritiene opportuno precisare quanto segue.

 Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, all’articolo 90, comma 11,  stabilisce che   “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”.

 La norma citata persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.

Al riguardo si  chiarisce  che – come espressamente previsto dalla suddetta  norma – in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.

SCHEDA CONOSCITIVA DECRETO LEGISLATIVO PER OTTIMIZZARE PRODUTTIVITA’, EFFICIENZA E TRASPARENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Parte Terza )

Novembre 4, 2009 di francescocolaci

Il Capo V del provvedimento in esame comprende gli artt.dal 67 al 73 ,che trattano di sanzioni disciplinari ,di responsabilità dei pubblici dipendeni e di controllo delle assenze. Rispetto ai predetti argomenti ,sottolineato che gli stessi costituiscono un aspetto saliente della riforma della pubblica amministrazione introdotta dal decreto legislativo in esame ,si evidenzia quanto segue.

a) Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001. b) 1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente: «Art. 55 (Responsabilita’, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). – 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita’ civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e’ definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non puo’ istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’ di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e’ prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione. c)1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). – 1. Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e’ prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente puo’ indicare, altresi’, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita’. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi’ della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E’ esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorita’ disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa e’ prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’ stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorita’ giudiziaria, e’ proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e’ ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’, di cui all’articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessita’ dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, puo’ sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita’ di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorita’ competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e’, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed e’ concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorita’ disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorita’ procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). – 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita’ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignita’ personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e’ senza preavviso. Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita’ penale e disciplinare e le relative sanzioni, e’ obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche’ il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati. Art. 55-sexies (Responsabilita’ disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilita’ per l’esercizio dell’azione disciplinare). – 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove gia’ non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entita’ del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo’ avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e’ collocato in disponibilita’, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceita’ nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e’ limitata, in conformita’ ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’, all’amministrazione interessata. 3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. 5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. Art. 55-octies (Permanente inidoneita’ psicofisica). – 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita’ psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneita’ al servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione; b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumita’ del dipendente interessato nonche’ per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche’ il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneita’; d) la possibilita’, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’. Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). – 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita’ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall’obbligo di cui al comma 1 e’ escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. d) . La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita’ telematiche. e)Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione amministrativa ai principi di imparzialita’ e buon andamento, sull’efficacia della sua attivita’ con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato puo’ avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. f) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e’ ammessa, a pena di nullita’, l’impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullita’ degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data. 2. L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 decorre dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame 3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Titolo V .ossia quello conclusivo del decreto in esame ,comprende l’art.74 che contiene le norme finali e transitorie,che dispongono quanto segue circal’ambito di applicazione delle specifiche disposizioni del provvedimento : 1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potesta’ legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione. 2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza. 3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita’ di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. 5. Le disposizioni del presente decreto legislativo

 Il Capo V del provvedimento in esame comprende gli artt.dal 67 al 73 ,che trattano  di sanzioni disciplinari  di responsabilità dei pubblici dipendeni e di controllo delle assenze.

Rispetto ai predetti argomenti  ,sottolineato che gli stessi costituiscono  un aspetto saliente della riforma della pubblica amministrazione introdotta dal decreto legislativo in esame ,si  evidenzia quanto segue.

 a) Resta   ferma   la  devoluzione  al  giudice  ordinario  delle
controversie  relative  al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) 1.  L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’
sostituito dal seguente:
«Art.   55   (Responsabilita’,   infrazioni   e  sanzioni,  procedure
conciliative). – 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti,    fino   all’articolo   55-octies,   costituiscono   norme
imperative,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo  comma,  del  codice  civile,  e  si applicano ai rapporti di
lavoro  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
  2.  Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita’ civile,
amministrativa,  penale  e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma  1  si  applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto  dalle  disposizioni  del  presente Capo, la tipologia delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e’  definita  dai contratti
collettivi.     La     pubblicazione     sul    sito    istituzionale
dell’amministrazione  del  codice disciplinare, recante l’indicazione
delle  predette  infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
3.  La  contrattazione  collettiva  non  puo’  istituire procedure di
impugnazione  dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta’
di   disciplinare   mediante  i  contratti  collettivi  procedure  di
conciliazione  non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali e’
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi  entro  un  termine  non  superiore a trenta giorni dalla
contestazione  dell’addebito  e comunque prima dell’irrogazione della
sanzione.  La  sanzione  concordemente  determinata all’esito di tali
procedure non puo’ essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge  o  dal  contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si
procede e non e’ soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare  restano  sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa  e  riprendono  a  decorrere nel caso di conclusione con
esito  negativo.  Il  contratto  collettivo  definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.

c)1.  Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). – 1.
Per  le  infrazioni  di  minore  gravita’,  per  le quali e’ prevista
l’irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed
inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione  per piu’ di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si
svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le
infrazioni  punibili  con  sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel
primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il
rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
  2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con   l’eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende
presentarsi,  puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del
termine   per  l’esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l’espletamento
dell’eventuale ulteriore attivita’ istruttoria, il responsabile della
struttura  conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell’addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione  del  procedimento e’ prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo’ essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta,    per    l’amministrazione,   la   decadenza   dall’azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di
difesa.
  3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica
dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e’ piu’ grave di
quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all’ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
  4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l’ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai
sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta
l’addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua
difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e’ piu’ grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai
sensi   dell’articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione
dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l’ufficio ha
altrimenti  acquisito  notizia  dell’infrazione, mentre la decorrenza
del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque
fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia
dell’infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della
struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui  al  presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall’esercizio
del diritto di difesa.
  5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare,  e’  effettuata  tramite posta elettronica certificata,
nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione  dell’addebito,  il dipendente puo’ indicare, altresi’,
un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la
disponibilita’.   In  alternativa  all’uso  della  posta  elettronica
certificata  o  del  fax  ed  altresi’  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori  del  procedimento.  E’  esclusa l’applicazione di termini
diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
articolo.
  6.  Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio
per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre
amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la
definizione  del  procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non
determina  la  sospensione  del procedimento, ne’ il differimento dei
relativi termini.
  7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che,
essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di
informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
dall’autorita’  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni
false   o   reticenti,   e’   soggetto   all’applicazione,  da  parte
dell’amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare
della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,
commisurata  alla  gravita’  dell’illecito  contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
  8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un’altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e’
avviato o concluso o la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. In
tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell’addebito o per la
conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
  9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l’infrazione
commessa  e’  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e’
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di
lavoro.
  Art.  55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale).  – 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in
tutto  o  in  parte,  fatti in relazione ai quali procede l’autorita’
giudiziaria,   e’   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita’, di cui
all’articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e’ ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita’,
di  cui  all’articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l’ufficio
competente,  nei  casi  di particolare complessita’ dell’accertamento
del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all’esito
dell’istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare
l’irrogazione   della   sanzione,  puo’  sospendere  il  procedimento
disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita’
di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
  2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l’irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento
penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha  commesso, l’autorita’ competente, ad istanza di parte da proporsi
entro  il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilita’ della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o  confermarne  l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio
penale.
  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione
ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna,
l’autorita’   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per
adeguare  le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e’ riaperto, altresi’, se dalla sentenza
irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al
dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del
licenziamento, mentre ne e’ stata applicata una diversa.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e’,  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione  della sentenza all’amministrazione di appartenenza del
lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed
e’   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla
riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della    contestazione    dell’addebito   da   parte   dell’autorita’
disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto
previsto   nell’articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni
conclusive,  l’autorita’  procedente,  nel  procedimento disciplinare
ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
  Art.   55-quater   (Licenziamento  disciplinare).  -  1.  Ferma  la
disciplina   in   tema  di  licenziamento  per  giusta  causa  o  per
giustificato  motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo,   si   applica  comunque  la  sanzione  disciplinare  del
licenziamento nei seguenti casi:
   a)   falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l’alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita’   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell’assenza  dal
servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
   b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per  un numero di
giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell’arco di un
biennio  o  comunque  per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
   c)    ingiustificato    rifiuto    del    trasferimento   disposto
dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
   d)  falsita’  documentali  o  dichiarative  commesse  ai fini o in
occasione   dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di
progressioni di carriera;
   e)   reiterazione   nell’ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte
aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive
dell’onore e della dignita’ personale altrui;
   f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e’ prevista
l’interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici  ovvero l’estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  2. Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel
caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore  al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza
formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali
concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni
pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e’
dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all’articolo 54.
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e’ senza preavviso.
  Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). – 1. Fermo
quanto  previsto  dal  codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica  amministrazione  che attesta falsamente la propria presenza
in  servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza   o  con  altre  modalita’  fraudolente,  ovvero  giustifica
l’assenza  dal  servizio  mediante  una certificazione medica falsa o
falsamente  attestante  uno  stato  di  malattia  e’  punito  con  la
reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la
responsabilita’  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e’
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia
accertata  la  mancata  prestazione,  nonche’  il  danno all’immagine
subiti dall’amministrazione.
  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall’albo ed altresi’, se dipendente di
una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il   medico,   in   relazione   all’assenza  dal  servizio,  rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne’ oggettivamente documentati.
  Art.   55-sexies   (Responsabilita’   disciplinare   per   condotte
pregiudizievoli    per    l’amministrazione   e   limitazione   della
responsabilita’  per  l’esercizio  dell’azione disciplinare). – 1. La
condanna  della  pubblica  amministrazione  al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi  concernenti  la  prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative  o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da  atti  e  provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai
codici   di   comportamento   di   cui   all’articolo   54,  comporta
l’applicazione   nei   suoi  confronti,  ove  gia’  non  ricorrano  i
presupposti  per  l’applicazione  di  un’altra sanzione disciplinare,
della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in
proporzione all’entita’ del risarcimento.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando
cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell’ufficio  di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall’amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle
amministrazioni  pubbliche, e’ collocato in disponibilita’, all’esito
del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita’, e si
applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33,
comma  8,  e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la
qualifica  per  le  quali  puo’  avvenire l’eventuale ricollocamento.
Durante  il  periodo  nel  quale  e’  collocato in disponibilita’, il
lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi
sopravvenuti.
  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare,
dovuti  all’omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza
dell’illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza
disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale,   l’applicazione   della  sanzione  disciplinare  della
sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in
proporzione  alla gravita’ dell’infrazione non perseguita, fino ad un
massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi’ la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi
qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della
sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  4.  La  responsabilita’ civile eventualmente configurabile a carico
del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita’  nelle
determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento
disciplinare  e’  limitata,  in  conformita’ ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
  Art.  55-septies (Controlli  sulle  assenze).  – 1. Nell’ipotesi di
assenza  per  malattia  protratta  per  un  periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare   l’assenza   viene   giustificata   esclusivamente   mediante
certificazione  medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e’  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla
struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all’Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   secondo   le   modalita’   stabilite  per  la
trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato
dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, introdotto
dall’articolo  1,  comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal  predetto  Istituto  e’ immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita’, all’amministrazione interessata.
  3.  L’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del
servizio  sanitario  nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono  le  attivita’ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per
malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso  di  reiterazione,  comporta  l’applicazione  della sanzione del
licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
  5.   L’Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro
le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo,
sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica
amministrazione e l’innovazione.
  6.  Il  responsabile  della  struttura  in cui il dipendente lavora
nonche’   il  dirigente  eventualmente  preposto  all’amministrazione
generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano
l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al   fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell’interesse  della
funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
  Art.  55-octies (Permanente inidoneita’ psicofisica). – 1. Nel caso
di  accertata  permanente  inidoneita’  psicofisica  al  servizio dei
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche, di cui all’articolo 2,
comma  2, l’amministrazione puo’ risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento  da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il
personale   delle   amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, nonche’ degli enti pubblici non economici:
   a)  la  procedura  da  adottare  per la verifica dell’idoneita’ al
servizio, anche ad iniziativa dell’Amministrazione;
   b) la possibilita’ per l’amministrazione, nei casi di pericolo per
l’incolumita’  del  dipendente  interessato  nonche’ per la sicurezza
degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell’effettuazione
della  visita di idoneita’, nonche’ nel caso di mancata presentazione
del  dipendente  alla visita di idoneita’, in assenza di giustificato
motivo;
   c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed  economico della
sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche’  il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in
seguito all’effettuazione della visita di idoneita’;
   d)   la  possibilita’,  per  l’amministrazione,  di  risolvere  il
rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita’.
  Art.  55-novies  (Identificazione  del  personale a contatto con il
pubblico).  – 1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche che
svolgono  attivita’  a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l’uso  di  cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
  2.  Dall’obbligo  di  cui  al  comma  1  e’  escluso  il  personale
individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta
del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle
amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali. 

 d)  .  La  cancelleria  del  giudice  che  ha  pronunciato
sentenza   penale  nei  confronti  di  un  lavoratore  dipendente  di
un’amministrazione    pubblica    ne    comunica    il    dispositivo
all’amministrazione  di  appartenenza  e,  su  richiesta  di  questa,
trasmette  copia  integrale  del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione  sono effettuate con modalita’ telematiche.

e)Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della  funzione  pubblica  e’ istituito l’Ispettorato per la funzione
pubblica,  che  opera  alle dirette dipendenze del Ministro delegato.
L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita’ dell’azione
amministrativa   ai  principi  di  imparzialita’  e  buon  andamento,
sull’efficacia  della  sua attivita’ con particolare riferimento alle
riforme  volte  alla  semplificazione  delle  procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari,
sull’osservanza  delle  disposizioni  vigenti in materia di controllo
dei  costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di
lavoro.  Collabora  alle  verifiche  ispettive  di  cui  al  comma 5.
Nell’ambito  delle  proprie  verifiche,  l’Ispettorato puo’ avvalersi
della  Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa
attribuiti   dalle   leggi   vigenti.

f) 1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e’
ammessa,  a pena di nullita’, l’impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi  ai  collegi  arbitrali  di  disciplina.  I  procedimenti  di
impugnazione  di  sanzioni  disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullita’ degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
  2.  L’obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,
previsto  dall’articolo  55-novies  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  decorre  dal  novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame
 
  3.  Le  disposizioni  di  legge,  non  incompatibili con quelle del
presente  decreto,  concernenti  singole  amministrazioni  e  recanti
fattispecie  sanzionatorie  specificamente  concernenti i rapporti di
lavoro  del  personale  di  cui  all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili
fino  al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Titolo V .ossia quello  conclusivo  del decreto  in esame  ,comprende l’art.74 che contiene le norme finali e transitorie,che    dispongono quanto segue circal’ambito di applicazione delle specifiche disposizioni del  provvedimento :
   1.  Gli  articoli  11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,
61,  62,  comma  1,  64,  65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano
nella potesta’ legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione.
  2.  Gli  articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,
18,  23,  commi  1  e  2,  24,  commi  1  e 2, 25, 26, 27, comma 1, e
l’articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione
dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali
dell’ordinamento  ai  quali si adeguano le regioni e gli enti locali,
anche  con  riferimento  agli  enti del Servizio sanitario nazionale,
negli ambiti di rispettiva competenza.
  3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge
4  marzo  2009,  n.15,  limiti  e  modalita’  di  applicazione  delle
disposizioni,   anche   inderogabili,   del   presente  decreto  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, anche con riferimento alla
definizione  del  comparto  autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione  della  peculiarita’  del  relativo  ordinamento,  che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata  in  vigore  di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   continua   ad  applicarsi  la  normativa
previgente.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca  e  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, sono
determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle diposizioni
dei  Titoli  II e III del presente decreto al personale docente della
scuola  e  delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche’  ai  tecnologi  e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque  esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo
14  nell’ambito  del  sistema  scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.
  5.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo  5.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano nei  confronti  delle  regioni  a  statuto  speciale e delle province autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione .

(Fine)

RISPOSTA MINISTERO LAVORO INTERPELLO SU APPALTO

Novembre 4, 2009 di francescocolaci

 Con la nota n.25 /I/0015813 del22 scorso la DGAI del Ministero del Lavoro,ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del dec.leg.vo n.124/04 , ha risposto all’interpello  della Confindustria in materia di appalto.

 In particolare  la richiesta dell’associazione datoriale concerneva la possibilità che un ‘impresa affidi in subappalto l’esecuzione di una fase specifica di atività appartenente al proprio ciclo produttivo,mettendo a disposizione ( in comodato ,noleggio o uso ) dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice ,le dotazioni ,anche individuali,esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati .

 Nella risposta ministeriale fornita al riguardo risultaprecisato tra l’altro che  : 

“…   il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sè elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.”.
 

MODALITA’ PER CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE TRIMESTRE REGOLARIZZATO PER COLF E BADANTI

Novembre 4, 2009 di francescocolaci

Premesso che   il comma 3 dell’art.1 ter della legge n.102/09 di conversione del decreto legge n.78/09 ,  ha previsto a carico dei datori   di   lavoro ,  ai  fini dell’ammissibilita’ della dichiarazione di emersione , il pagamento di un  contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato irregolarmente  nell’attivita’  di  assistenza  e  di  sostegno  alla
famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 ,mentre 
  il  comma  14 del citato art. 1-ter    demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, la determinazione e
le  modalita’  di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per  i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi
precedenti ai tre mesi  suddetti,si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 2 scorso risulta pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro 2.9.09 che appunto indica le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti  a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi realizzati antecedentemente al trimestre aprile-giugno 2009 dai prestatori regolarizzati.

Il  citato provvedimento stabilisce che i  datori   di   lavoro , previa domanda all’Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  possono  versare, nei
termini prescrizionali di cinque anni , i contributi previdenziali ed i premi nonche i  relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi  in questione   in un’unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo,così  maggiorate:
   a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
   b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Considerato il tempo a disposizione per il pagamento  di quanto dovuto,i datori di lavoro possono  restare in attesa di conoscere le istruzioni operative  in merito che  l’Inps non dovrebbe mancare  di emanare a breve scadenza  .

 
   

ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA’

Novembre 3, 2009 di francescocolaci

     Sull’ ‘argomento  specificato nel  titolo è da dire che  i principi base fissati   dagli articoli 8 e 9 dela legge n.223/91  stabiliscono  che :
 a) il lavoratore in mobilità ha facoltà  di svolgere attività di lavoro subordinato,a tempo parziale   ovvero a tempo determinato ,mantenendo l’iscrizione nella lista,previa  informazione alla competente sede Inps, che ormai risulta soddisfatta anche tramite la comunicazione preventiva telematica e pluriefficace di assunzione ai servizi impiego ,a norma dell’art.4 bis del dec.leg,vo n.181/ 2000;
b) per le giornate di lavoro   svolte  a termine ovvero a tempo  parziale ,l’indennità di mobilità  e’ sospesa  e tali giornate non sono computate ai fini della  determinazione del   periodo  di durata del predetto  trattamento previdenziale  fino  al  raggiungimento di un  numero di giornate  pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento stesso;

c) i lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una    fattispecie  che appare  distinta ed aggiuntiva rispetto  alla disciplina generale  per le  assunzioni a termine  contenuta nel  dec.leg.vo n.368/o1,possono venir assunti con contratto a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  ,  consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione di spettanza pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;

d) al datore di lavoro che senza esservi tenuto  , in relazione al diritto di precedenza     riconosciuto  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pienoed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso )  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;

e)  il  benefici contributivi ed economici di cui alle lettere c) e d),ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  ,  rispondendo  a corrispondente interpello,spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.

f) il contributo economico   di cui alla precedente lettera d), ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza  il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.

Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello alegato alla citata circoalre . 

 In riferimento a quanto sopra riportato,occorre  tener presente che può accadere che uno stesso lavoratore nell’arco della vita avorativa   può  essere  licenziato   piu di una volta  da parte di due  datori di lavoro diversi ed a   a conclusione di due distinte procedure di mobilità, per cui   diviene interessante valutare se i benefici contributivi ed economici previsti dall’art.8 della legge  n.223/91 possono o meno ripetersi a favore della stessa azienda che per due volte assume il medesimo lavoratore   in mobilitàiscrizione in lista di mobilta ‘.

 Per  chiarire di cosa  in concreto si sta parlando ,si porta  il  seguente esempio    :Una Società XX assume il lavoratore YY in mobilità ai sensi dell’Art. 8 Comma 2 Legge 223/91 a tempo determinato; il rapporto di lavoro viene trasformato dopo 12 mesi a tempo indeterminato ai sensi dell’Art. 8 Comma 4 e viene effettuata richiesta del 50% di mobilità residua del lavoratore. Dopo oltre 1 anno dalla trasformazione a tempo indet., la Società XX apre una procedura di mobilità per riduzione di personale includendo il lavoratore YY nella procedura stessa e lo licenzia. Successivamente passati 8 mesi dal licenziamento del lav. YY, la Società XX decide di incrementare la produzione riassumendo il lavoratore YY a termine il quale si trova ancora in mobilità.  In seguito a tale assunzione ,che fa riferimento ad una nuovae distinta  procedura di mobilità      , la società XX ha diritto di nuovo alle agevolazioni previste della 223/91 art. 8 comma 2  per il   lavoratore YY ?

Al riguardo il riferimento alle  previsioni  del menzionato art.8 comma 2 (I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi) e  della circolare Inps n.109/05 (Resta in ogni caso confermata l’impossibilità per la medesima azienda di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se é già esaurito l’arco temporale dei 12 mesi), si ritiene impropria e non pertinente stante che   nè l’uno nè l’atro hanno  potuto prendere  in considerazione la fattispecie specifica , che qui interessa ,della  provenienza  del lavoratore assunto da due distinte   e successive liste di mobilità  

 Si ritiene   ingiustificabile ed inaccettabile    che   nei   confronti  del lavoratore posto a distanza di tempo  per  due volte   in mobilità , si ritiene ingiustificabile ed inaccettabile  l’ipotesi  di un   legislatore che , pur essendo   di sicuro  interessato    a  favorire   la rioccupazione degli iscritti in lsta di mobilita ’   , rispetto alla prima iscrizione    ammette      doversi agevolare  il datore di lavoro che assume   con   il riconoscimento di    determinati  benefici previdenziali , mentre   per la seconda   ne  sancisce l’esclusione   senza plausibile  motivazione..

In realtà ,dovendosi ritenere le successive due iscizioni in lista di mobilità  di cui ci si occupa alla pari  ,si  è propensi a ritenere,soprattutto per l’assenza  di  espressa    e precisa contraria indicazione legislativa in materia,che nel caso prospettato ,  oltretutto   compatibile con la risposta  all’interpello del  Ministero del Lavoro  di cui   si è fatto cenno sopra nella lettera  e)  , anche per la seconda assunzione effettuata dallo stesso lalavoratore  vada   riconosciuta   la     riduzione contributiva,prescindendo  dalla circostanza che  detto beneficio risulta già usufruito in precedenza per 12 mesi,da valere per fattispecie del tutto diversa da   quella  qui considerata , dovendosi riconoscere ad ogni  procedura  di   messa     in mobilità   autonoma e piena validita’ agli effetti dell’attribuzione delle agevolazioni stabilite per favorire la rioccupazione dei  lavoratori esuberanti.. 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE PENSIONAMENTO LAVORATRICI

Novembre 2, 2009 di francescocolaci

Si richiama l’attenzione sulla  sentenza  della Corte Costituzionale n.275 del 29 0tt0bre scorso che ha dichiarato   l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.